Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4493/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
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sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. presentato
da
e , rappresentati e difesi dall'avv. MILANI CINZIA, Parte_1 Parte_2
presso quest'ultima elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. revocarsi l'assegno di mantenimento mensile disposto con sentenza n. 1450/2019 del Tribunale di
Venezia in data 28.06.2019 a carico del sig. e a favore dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie.
2. spese legali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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18.07.2001 e 07.08.2002; che in data 23.12.2009 il Tribunale di Venezia aveva emesso decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi;
che in data 28.06.2019 il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1450/2019, definitivamente pronunciando, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Ciò premesso, rappresentata la circostanza che i figli e , maggiorenni, si sono resi Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti disponendo ciascuno di uno stipendio da contratto a tempo indeterminato, formulavano domanda volta ad ottenere la modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla summenzionata sentenza.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto che del fatto che i figli della coppia si sono resi entrambi economicamente indipendenti, disponendo ciascuno di un reddito idoneo a garantire un adeguato fabbisogno. Il termine ultimo della corresponsione del mantenimento, infatti, è
condizionato dal raggiungimento di un'autosufficienza economica tale da consentire al figlio maggiorenne di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, in correlazione al compimento di un fruttuoso percorso di studio e di affrancarsi, così, dalla condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare.
Spese di lite compensate stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1450/2019 del Tribunale di Venezia
pubblicata il 28.06.2019 ratifica gli accordi tra le parti in punto modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini: revoca l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento dei figli e Per_1
e di concorrere alle loro spese straordinarie disposto con sentenza n. 1450/2019 del Tribunale Per_2
di Venezia in data 28.06.2019 a carico del sig. e a favore di;
Parte_1 Parte_2
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 14.2.2025
Pag. 2 di 3 La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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