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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4142 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 55720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione all'udienza del giorno 12 marzo 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Tralicci;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Rita Di Meo degli Uffici CP_1 dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 12969/2023 CP_1
depositata in data 08.06.2023.
1 CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p. c., innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di alla cartella di pagamento n. 0972020008823160000, emessa CP_1
per la riscossione di v.a.v. al CdS del 2017.
Deduceva parte appellante che avverso il predetto verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada aveva proposto tempestivo ricorso al Prefetto di Roma e che quest'ultimo non si era pronunciato nei termini previsti dall'art. 204 del Codice della
Strada, sicché il ricorso doveva intendersi accolto ai sensi del comma 1-bis della citata disposizione del Codice della Strada, il verbale annullato e inesistente la pretesa economica indicata nella cartella impugnata.
Venivano portati in giudizio che si costituiva opponendosi CP_1 all'accoglimento della domanda, e l' Controparte_4 [...]
, che rimanevano contumaci. Controparte_3
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione per: 1) DECADENZA DAL
DIRITTO A RISCUOTERE LA SOMMA DOVUTA ED INDICATA NEL RUOLO
RIPORTATO IN CARTELLA (ART. 201 C.d.S.) STANTE LA PENDENZA DI
RICORSO AL PREFETTO DI ROMA COMPETENTE AVVERSO I VERBALI
SOTTESI; 2) AMMISSIBILITA' E FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C CON
CONTESTUALE ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO. si costituiva, resistendo al gravame, mentre anche in appello l' CP_1 [...]
rimanevano contumaci. Controparte_5 Controparte_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 Occorre tenere presente che, in termini generali, si afferma costantemente che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689 del 1981, ancorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di
2 consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ancorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (cfr. Cass. 9617/14 ex multis).
Nel caso in esame, in sede di originario atto introduttivo è stata dedotta la decadenza dal potere sanzionatorio per essere stato proposto ricorso amministrativo al Prefetto senza che sia intervenuta l'ordinanza decisoria nei termini perentori di cui all'art. 204 CdS.
In ragione di tale censura, pertanto, si è fatto valere un fatto estintivo sopravvenuto della pretesa creditoria che deve essere esperito con il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. (cfr.
Cass- n. 1287/2018) senza soggezione a termine di decadenza.
2. Ciò necessariamente premesso e passando all'esame del merito della censura, si osserva quanto segue.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione - vigenti gli artt.
203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall'art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta” (cfr.
Cass. n. 9420/2009).
Va, poi, considerato il co.
1-bis dell'art. 203 CdS, a mente del quale “Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione”.
In tale fattispecie, il termine complessivo arriva a 210 giorni.
3 I termini di cui agli artt. 203, commi 1-bis e 2, e 204, comma 1, CdS sono perentori e si cumulano fra loro (cfr. Cass. n. 25868/2016).
3. Ciò chiarito sulla natura e durata del termine per la decisione del ricorso amministrativo, deve evidenziarsi che in sede di citazione in primo grado, il ha Parte_1
prodotto due ricorsi: uno avverso il vav n. 18170032346, corredato da ricevute di spedizione e avviso di ricevimento consegnato in data 13 ottobre 2017, e l'altro n.
13170348554, non corredato da prova della spedizione postale.
Tuttavia, in relazione a quest'ultimo, in primo grado, ha prodotto un CP_1
provvedimento prefettizio di inammissibilità del ricorso, senza accompagnarlo da prova di ricezione da parte del orbene, da quest'ultimo documento è possibile trarre Parte_1
conferma – per un verso - conferma della proposizione del ricorso amministrativo e – per altro verso - dell'assenza di prova di tempestiva risposta da parte del Prefetto.
In tale contesto probatorio, deve concludersi che l' non ha Controparte_3
assolto il proprio onere probatorio per confermare la legittimità della sua pretesa a fronte della negazione di controparte, fondata sulla proposizione di ricorso amministrativo (documentato) e dell'assenza di tempestiva ordinanza ai sensi dell'art. 203 CdS.
4. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e la cartella contestata va dichiarata inefficacia.
Nel rapporto processuale tra e e Parte_1 Controparte_4
l' le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la Controparte_3
soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M.
n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
Al riguardo, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 3154/2017; Cass. n. 3105/2017; Cass. n. 14125/2016), secondo cui “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un
4 lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore”.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e soggetto estraneo all'attività Parte_1 CP_1
procedimentale rilevante nella presente sede processuale.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento n. 0972020008823160000 e condanna e l' Controparte_4 Controparte_3 al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 450,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- condanna e l al Controparte_4 Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 164,00 per esborsi ed € 810,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- compensa le spese nel doppio grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Così deciso in Roma addì 18/03/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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