Sentenza 5 giugno 2025
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- 1. L’amministratore revocato può convocare l’assemblea in regime di prorogatio?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 182 /2025
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 05/06/2025 ; tenuto conto che con decreto del 15.1.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dell'appellato.
Lette le note depositate dal difensore di parte appellante, che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della Dott.ssa Renata Russo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 182 R.G. dell'anno 2025,
avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981, appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, (C.F. ) con sede in Grazzanise (CE) alla Piazzetta Montevergine, Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Persona_1 C.F._1
Giuseppe Conte (C.F. ) del foro di S. Maria C.V. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio Legale del difensore sito in Grazzanise (CE) alla Via Andreozzi n. 3, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
appellante
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il difensore di primo grado, Controparte_1 C.F._3
Avv. Pasquale Di Nardo (C.F. ), pec C.F._4 Email_1 appellato contumace
Conclusioni dell'appellante come da propri atti conclusionali e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello notificato in data 21 gennaio 2025, il contestava la decisione Parte_1 di primo grado resa dal Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere n. 1575/2024 depositata in data
21.06.2024 unicamente sotto il profilo della compensazione delle spese di lite, devolvendo come motivi di gravame ed impugnando la citata sentenza nella parte in cui l'adito Giudicante aveva accolto integralmente la domanda attorea disponendo tuttavia la compensazione delle spese “tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalle parti e l'attività svolta”.
2. Parte appellante chiedeva pertanto la riforma della impugnata sentenza su tale capo chiedendo quale unico motivo di gravame la condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite.
Accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025 tenutasi in modalità non partecipata ex art. 127 ter c.p.c..
Restava contumace, dunque, . Controparte_1
3. In assenza di preliminari questioni da esaminare in rito, l'appello principale va ritenuto fondato con conseguente accollo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in capo alla odierna appellata, soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
È possibile la decisione anche in assenza del fascicolo di primo grado, essendo la causa documentale e la produzione di parte depositata telematicamente.
Invero, in linea di principio, come specificato dalla Suprema Corte di Cassazione, di recente (sentenza n.
2883/14), “l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”.
D'altronde, sottacendo la più recente normativa processuale che ha ancora maggiormente limitato il potere del Giudice Civile di compensare le spese di lite, e attenendosi a quella vigente all'epoca del giudizio, va rammentato che l'art. 2 l.n. 263/2005 ha introdotto l'obbligo per il giudice di indicare i motivi, con riferimento alla compensazione delle spese processuali, con conseguente necessaria riforma –ove non diversamente motivata - di una statuizione in tal senso manchevole di qualunque elemento a suo sostegno
( cfr. tra tante Tribunale Roma, sez. XII, 18/11/2013, n. 23081).
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso verbale di contestazione, ritenendo sussistente la violazione accertata , di tal che, per il principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite, oppure avrebbe dovuto indicare l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza, oppure le analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nonostante la soccombenza della controparte, avrebbero giustificato la compensazione, oltretutto totale, delle spese. Diversamente, in maniera sintetica e semplicistica, ha richiamato genericamente la ragione per cui ha inteso compensare le spese del giudizio, affermando il comportamento processuale tenuto dalle parti e l'attività erano in grado di giustificare la compensazione.
Il Giudice di pace, infatti, non ha in motivato l'operata compensazione delle spese di giudizio, che appare, peraltro, illogica e sostanzialmente punitiva, non avendo riconosciuto le spese di un giudizio a chi ha avuto ragione di instaurarlo. Ed invero, l'obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda essenzialmente sul principio di causalità secondo cui la parte vittoriosa deve essere ristorata degli oneri inerenti l'attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. (Cass.2972/90). L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che col comportamento tenuto fuori del processo ,ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti al diritto ha dato causa al processo o al suo protrarsi
(Cass.7625/10). Con principio consolidato la Suprema Corte nel caso di lite necessaria quando cioè il bene richiesto non possa essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo, identifica il soccombente in chi ha tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato.
(Cass.1808/79).
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con accollo delle spese di entrambi i gradi di giudizio in capo all'ente appellato secondo il valore della lite e la tipologia e complessità dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere n. 1575/2024 depositata il 21.6.2024, così provvede:
a) dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
b) accoglie l'appello e riforma la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di giudizio;
c) condanna l'appellato a rifondere le spese del giudizio di primo grado che, ai sensi del Controparte_1
DM.147/2022, si liquidano in €. 173,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) condanna altresì l'appellato alla refusione delle spese del presente giudizio di appello Controparte_1 che, ai sensi del DM. 147/2022, si liquidano in €.332,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi introduttiva, trattazione e decisoria, €. 66,45 per spese, oltre a rimborso forfettario spese generali, oltre
CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 5.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo