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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 04/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RGN 1013/2024
TRIBUNALE DI NUORO
Udienza del 4 marzo 2025
Sono presenti per l'avv. Giancarmelo Serra, mentre per l'avv. Paolo Carta. L'avv. Serra, Pt_1 CP_1 preliminarmente, chiede termine per valutare proposta transattiva. L'avv. Carta non si oppone. Il giudice, dato atto, invita le parti a discutere. Le parti discutono e il giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Alle ore 25.35, a scioglimento della riserva, viene pubblicata la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies)
nella causa iscritta al n. 1013/2024 R.G. promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarmelo Serra Parte_2 C.F._1 attore in opposizione contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Carta convenuta in opposizione
Conclusioni: 1
Nell'interesse dell'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - da disporsi anche inaudita altera parte -, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 12.09.2024 dichiarando che la non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente in Controparte_2 accoglimento delle argomentazioni difensive spiegate nella parte motiva del presente atto, nel loro ordine logico-giuridico, e per
l'effetto statuire come segue: in via pregiudiziale/preliminare 1) accertare e dichiarare la nullita dell'atto di precetto notificato in data 12.09.2024 dalla in danno del Sig. in ragione della mancata, previa, Controparte_2 Parte_2 notificazione del titolo esecutivo;
Nel merito 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dal precetto notificato e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto notificato in danno del signor in data 12.09.2024. 3) con vittoria di spese, diritti e onorari. Parte_2
Nell'interesse della convenuta:
In via principale rigettare l'eccezione di prescrizione ed accertare che è creditrice delle somme portate Controparte_2 nell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata, rigettare l'eccezione di prescrizione ed accertare che è creditrice delle somme portate Controparte_2 nel titolo, oltre interessi ed accessori di legge, spese del presente procedimento compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 settembre 2024 è stato notificato ad atto di precetto da parte di Parte_2 Controparte_3 per l'importo di € 32.812,53, oltre interessi maturati e maturandi e fino al saldo. Avverso tale precetto
[...] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617 c.p.c., deducendo Parte_2 quanto segue: 1) il credito intimato scaturiva da una sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n.
1690/2014 dell'11 giugno 2014, con la quale l'opponente veniva condannato al risarcimento del danno in favore della OC , quantificato in € 23.781,12 e alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali, liquidate in complessivi € 2.990,12 oltre accessori di legge;
2) l'atto di precetto era affetto da nullità ex art. 480, comma 2, c.p.c., posto che non risultava alcuna pregressa notifica del titolo esecutivo;
3) in ogni caso, la pretesa creditoria di € 32.812,53, oltre interessi maturati e maturandi e fino al saldo, oltre che non dovuta per i motivi su esposti era chiaramente estinta e non dovuta per intervenuta prescrizione decennale, in difetto di compimento di qualsivoglia atto interruttivo intermedio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.
2 Incardinatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio , la quale nulla ha specificato Controparte_2 sulla mancata notifica del titolo esecutivo e, viceversa, ha contestato la prescrizione del credito, stante la sussistenza di atti interruttivi (notifica di diffida a giungo 2023).
Differita la prima udienza alla data del 4 marzo 2024, le parti, su invito del giudice, hanno discusso ex art. 281 sexies c.p.c.
Deve essere accolto il primo motivo di opposizione, correlato alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Deve osservarsi che il motivo di opposizione deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e che lo stesso risulta tempestivamente dedotto nei venti giorni dalla notifica del precetto (notifica del 12 settembre 2024; opposizione notificata il 2 ottobre 2024).
La stessa parte opposta ha di fatto ammesso la mancata notifica del titolo.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la mancata notificazione del titolo esecutivo dà origine a un'invalidità formale, che si fa valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. In base a tale giurisprudenza, “la nullità del precetto è espressamente prevista dall'art, 480, comma 2, c.p.c. per cui il precetto deve contenere a pena di nullità la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano”.
Deve pertanto dichiararsi la nullità del precetto.
Le spese, in ragione della correttezza del comportamento dell'opposta in sede di costituzione, devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da e dichiara la nullità del Parte_2 precetto notificato a quest'ultimo, ad istanza di , in data 12 settembre 2024 per Controparte_2
l'importo di € 32.812,53, oltre interessi maturati e maturandi e fino al saldo;
- Compensa le spese.
Nuoro, 21 gennaio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
3 4 5
TRIBUNALE DI NUORO
Udienza del 4 marzo 2025
Sono presenti per l'avv. Giancarmelo Serra, mentre per l'avv. Paolo Carta. L'avv. Serra, Pt_1 CP_1 preliminarmente, chiede termine per valutare proposta transattiva. L'avv. Carta non si oppone. Il giudice, dato atto, invita le parti a discutere. Le parti discutono e il giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Alle ore 25.35, a scioglimento della riserva, viene pubblicata la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies)
nella causa iscritta al n. 1013/2024 R.G. promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarmelo Serra Parte_2 C.F._1 attore in opposizione contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Carta convenuta in opposizione
Conclusioni: 1
Nell'interesse dell'attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - da disporsi anche inaudita altera parte -, accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 12.09.2024 dichiarando che la non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente in Controparte_2 accoglimento delle argomentazioni difensive spiegate nella parte motiva del presente atto, nel loro ordine logico-giuridico, e per
l'effetto statuire come segue: in via pregiudiziale/preliminare 1) accertare e dichiarare la nullita dell'atto di precetto notificato in data 12.09.2024 dalla in danno del Sig. in ragione della mancata, previa, Controparte_2 Parte_2 notificazione del titolo esecutivo;
Nel merito 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dal precetto notificato e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di efficacia l'atto di precetto notificato in danno del signor in data 12.09.2024. 3) con vittoria di spese, diritti e onorari. Parte_2
Nell'interesse della convenuta:
In via principale rigettare l'eccezione di prescrizione ed accertare che è creditrice delle somme portate Controparte_2 nell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via subordinata, rigettare l'eccezione di prescrizione ed accertare che è creditrice delle somme portate Controparte_2 nel titolo, oltre interessi ed accessori di legge, spese del presente procedimento compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12 settembre 2024 è stato notificato ad atto di precetto da parte di Parte_2 Controparte_3 per l'importo di € 32.812,53, oltre interessi maturati e maturandi e fino al saldo. Avverso tale precetto
[...] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617 c.p.c., deducendo Parte_2 quanto segue: 1) il credito intimato scaturiva da una sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n.
1690/2014 dell'11 giugno 2014, con la quale l'opponente veniva condannato al risarcimento del danno in favore della OC , quantificato in € 23.781,12 e alla rifusione delle spese Controparte_2 processuali, liquidate in complessivi € 2.990,12 oltre accessori di legge;
2) l'atto di precetto era affetto da nullità ex art. 480, comma 2, c.p.c., posto che non risultava alcuna pregressa notifica del titolo esecutivo;
3) in ogni caso, la pretesa creditoria di € 32.812,53, oltre interessi maturati e maturandi e fino al saldo, oltre che non dovuta per i motivi su esposti era chiaramente estinta e non dovuta per intervenuta prescrizione decennale, in difetto di compimento di qualsivoglia atto interruttivo intermedio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.
2 Incardinatosi il contraddittorio si è costituita in giudizio , la quale nulla ha specificato Controparte_2 sulla mancata notifica del titolo esecutivo e, viceversa, ha contestato la prescrizione del credito, stante la sussistenza di atti interruttivi (notifica di diffida a giungo 2023).
Differita la prima udienza alla data del 4 marzo 2024, le parti, su invito del giudice, hanno discusso ex art. 281 sexies c.p.c.
Deve essere accolto il primo motivo di opposizione, correlato alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Deve osservarsi che il motivo di opposizione deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e che lo stesso risulta tempestivamente dedotto nei venti giorni dalla notifica del precetto (notifica del 12 settembre 2024; opposizione notificata il 2 ottobre 2024).
La stessa parte opposta ha di fatto ammesso la mancata notifica del titolo.
Secondo la giurisprudenza consolidata, la mancata notificazione del titolo esecutivo dà origine a un'invalidità formale, che si fa valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. In base a tale giurisprudenza, “la nullità del precetto è espressamente prevista dall'art, 480, comma 2, c.p.c. per cui il precetto deve contenere a pena di nullità la data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. La previsione legale della nullità equivale ad una valutazione preventiva ed astratta del legislatore circa la sussistenza di un pregiudizio certo del diritto di difesa del debitore al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano”.
Deve pertanto dichiararsi la nullità del precetto.
Le spese, in ragione della correttezza del comportamento dell'opposta in sede di costituzione, devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da e dichiara la nullità del Parte_2 precetto notificato a quest'ultimo, ad istanza di , in data 12 settembre 2024 per Controparte_2
l'importo di € 32.812,53, oltre interessi maturati e maturandi e fino al saldo;
- Compensa le spese.
Nuoro, 21 gennaio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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