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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 373 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 815/2021(Rg n. 8682/2019)in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr.e difeso dall'avv. R. SALVO e A. ANDRIULLI
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 30/9/2021 Parte_1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR
639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione. Egli in particolare, in quanto titolare di pensione VO n. 13006370 con decorrenza marzo
2003, liquidata con n. 1552 settimane sino al 31/12/92(quota A) e n. 528 settimane dopo tale data(quota B), aveva domandato di accreditare correttamente i contributi figurativi relativi ai periodi di mobilità riferiti agli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi dell'art 8 comma 3 L
155/81(richiamato dall'art 1, comma 2 D.lvo 564/96), considerando la media delle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi di cassa integrazione, o dell'anno antecedente, compresi gli emolumenti extramensili. L'appellante ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in base ad ambedue le causali. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato nel merito. Questa Corte ritiene che la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121-01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 29/10/2019, ossia antecedenti al 29/10/2016.
Per i restanti è stato accertato in primo grado a mezzo di ctu contabile che la contribuzione figurativa è stata calcolata sulla retribuzione epurata dagli emolumenti extramensili, che invece andavano computati, tenuto conto che i contributi figurativi si riferivano a periodi antecedenti al
31/12/2004.
Questa Corte ritiene, infatti, in ordine alla modalità di accredito dei contributi figurativi, che debba farsi riferimento all'orientamento di legittimità operante ratione temporis secondo cui “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica.
Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire
-
a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione"; solo successivamente è intervenuta la riforma di cui all'art 40 L 183/2010, la quale ha stabilito che "per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità
- per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale". Tale riforma non è applicabile al caso di specie, ricadendo i periodi di contribuzione figurativa in discussione in epoca antecedente al 31/12/2004.
Ebbene il ctu incaricato in primo grado ha accertato che computando anche i contributi extramensili nella retribuzione imponibile, si perviene ad un rateo di pensione alla data di decorrenza iniziale di CP
€ 1839,65 a fronte di € 1731,40 riconosciuto dall' Per tale ragione l' CP_3 deve ricalcolare la pensione in questi termini e corrispondere le differenze di pensione maturate dal 29/10/2016 ad oggi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Parte_1 allaAccoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di ricostituzione della pensione in godimento con decorrenza 1/3/2003, individuando un rateo alla CP decorrenza iniziale di € 1839,65; per l'effetto condanna 1" alla corresponsione della pensione così rideterminata, adeguata all'attualità e delle differenze di pensione maturate nei limiti della CP decadenza triennale, dal 29/10/2016 all'attualità. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 1800,00 oltre oneri accessori come per legge, oltre spese di ctu liquidate separatamente, e per il secondo grado in € 1400,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 22/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019 2Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
3 Cass. Sez. L , Sentenza n. 33202 del 10/11/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 373 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 815/2021(Rg n. 8682/2019)in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappr.e difeso dall'avv. R. SALVO e A. ANDRIULLI
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 30/9/2021 Parte_1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR
639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione. Egli in particolare, in quanto titolare di pensione VO n. 13006370 con decorrenza marzo
2003, liquidata con n. 1552 settimane sino al 31/12/92(quota A) e n. 528 settimane dopo tale data(quota B), aveva domandato di accreditare correttamente i contributi figurativi relativi ai periodi di mobilità riferiti agli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi dell'art 8 comma 3 L
155/81(richiamato dall'art 1, comma 2 D.lvo 564/96), considerando la media delle retribuzioni percepite nell'anno solare in cui si collocano i periodi di cassa integrazione, o dell'anno antecedente, compresi gli emolumenti extramensili. L'appellante ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione e la spettanza di una ricostituzione in base ad ambedue le causali. Ha insistito pertanto per l'accoglimento delle conclusioni spiegate in primo grado. L'appellato costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato nel merito. Questa Corte ritiene che la decadenza in cui pure è incorso il ricorrente non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. "Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che "in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121-01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 29/10/2019, ossia antecedenti al 29/10/2016.
Per i restanti è stato accertato in primo grado a mezzo di ctu contabile che la contribuzione figurativa è stata calcolata sulla retribuzione epurata dagli emolumenti extramensili, che invece andavano computati, tenuto conto che i contributi figurativi si riferivano a periodi antecedenti al
31/12/2004.
Questa Corte ritiene, infatti, in ordine alla modalità di accredito dei contributi figurativi, che debba farsi riferimento all'orientamento di legittimità operante ratione temporis secondo cui “In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica.
Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire
-
a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione"; solo successivamente è intervenuta la riforma di cui all'art 40 L 183/2010, la quale ha stabilito che "per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità
- per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale". Tale riforma non è applicabile al caso di specie, ricadendo i periodi di contribuzione figurativa in discussione in epoca antecedente al 31/12/2004.
Ebbene il ctu incaricato in primo grado ha accertato che computando anche i contributi extramensili nella retribuzione imponibile, si perviene ad un rateo di pensione alla data di decorrenza iniziale di CP
€ 1839,65 a fronte di € 1731,40 riconosciuto dall' Per tale ragione l' CP_3 deve ricalcolare la pensione in questi termini e corrispondere le differenze di pensione maturate dal 29/10/2016 ad oggi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
Parte_1 allaAccoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di ricostituzione della pensione in godimento con decorrenza 1/3/2003, individuando un rateo alla CP decorrenza iniziale di € 1839,65; per l'effetto condanna 1" alla corresponsione della pensione così rideterminata, adeguata all'attualità e delle differenze di pensione maturate nei limiti della CP decadenza triennale, dal 29/10/2016 all'attualità. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio del doppio grado, che liquida per il primo grado in € 1800,00 oltre oneri accessori come per legge, oltre spese di ctu liquidate separatamente, e per il secondo grado in € 1400,00 oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 22/10/2025
Il Presidente Il Relatore
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019 2Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
3 Cass. Sez. L , Sentenza n. 33202 del 10/11/2021