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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/08/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13440/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 27 settembre 2024 da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Juri Monducci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Marsala n. 6 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 (C.F.
), contumace P.IVA_1
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di rigetto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 20 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27 settembre 2024 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/2002 avverso Parte_1 il decreto n. 26/2009 R.G. Dib. emesso in data 31 luglio 2024 (depositato il 2 agosto 2024; notificato a mezzo PEC il 5 agosto 2024) mediante il quale il Tribunale di Bologna Prima Sezione Penale aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso.
Esponeva di avere svolto attività professionale quale difensore d'ufficio di nel Persona_1 procedimento penale n. 26/2009 R.G. Dib., definito in primo grado con sentenza di condanna n.
1527/2009 pronunciata dal Tribunale penale in composizione monocratica in data 8 giugno 2009 a seguito di dibattimento, cui faceva seguito in appello (in costanza della difesa d'ufficio dell'avvocato sentenza predibattimentale di non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta Pt_1 prescrizione (sentenza n. 1437/2018 del 26 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018).
Evidenziava di avere svolto le ricerche del caso, a fronte di soggetto senza fissa dimora, irreperibile di fatto;
con esito negativo. E di avere presentato istanza di liquidazione sulla base del noto principio in forza del quale in caso di irreperibilità (anche di fatto) dell'imputato il pagamento dei compensi è a carico dello Stato (art. 117 DPR 115/2002).
Si doleva del provvedimento di rigetto, così motivato: “ferma restando la liquidazione del compenso per l'attività esperita nei confronti dell'irreperibile sia esso formalmente dichiarato sia esso irreperibile l'istante in questo caso è incorso in una colpevole inerzia mostrando di non aver rispettato la diligenza minima qualificata che ci si attende da un professionista che avrebbe imposto di non far trascorrere un irragionevole lasso di tempo (14 anni) per avviare la procedura di recupero del credito
e sostanziale possibilità di rintracciare la persona assistita”.
In diritto assumeva di avere diritto al riconoscimento del compenso in quanto non sarebbe stato possibile avviare le procedure finalizzate al recupero del credito prima dell'estate del 2018, non potendo gli avvocati fare causa ai propri assistiti per il recupero del credito fino all'esaurimento del mandato (art. 34 codice deontologico forense), qui cessato con la pronuncia della sentenza di appello;
e comunque nell'ambito della difesa d'ufficio il difensore non può rinunciare al mandato (art. 97 co. 5
c.p.p.). Dal 2018 erano trascorsi 5 anni, ma vi era stata la pandemia che di per sé aveva rallentato l'attività di chiunque. Ad ogni buon conto, risultando l'imputato senza fissa dimora, sarebbe stato pagina 2 di 20 inutile intraprendere l'attività di recupero anche immediatamente dopo la sentenza di appello divenuta irrevocabile nel maggio 2018.
Insisteva quindi per la liquidazione del compenso come da istanza (parametri di cui al D.M. 55/2014; fasi di studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale per i seguenti importi: euro 450 + 540 + 1.080
+ 1.350 e così complessivi euro 3.420,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA e CPA).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Bologna, ogni contraria e/o diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa,
In via principale:
A. liquidare a favore dell'avv. nella misura ritenuta di giustizia, compensi e spese Parte_1 maturati per la difesa del sig. nel proc. penale R.G.DIB. 26/2009 dell'intestato Persona_1
Tribunale, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre spese generali e accessori di legge;
In ogni caso:
B. con vittoria di spese e compensi di lite”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto in data 4 ottobre 2024 fissava udienza in presenza in data 18 febbraio 2025.
All'udienza del 18 febbraio 2025:
-la parte opponente deduceva e concludeva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, nei cui confronti la CP_1 notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 11 ottobre 2024, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
L'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (TUSG, Testo Unico Spese di Giustizia) è del seguente tenore:
“Art. 116 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.
pagina 3 di 20
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.”.
Gli articoli 82 e 84 richiamati dall'articolo 116 sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*Art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*Art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
Con evidenza, e a maggior ragione, l'opposizione è ammessa anche nei casi, quale quello qui in esame, in cui il giudice a quo abbia rigettato l'istanza di liquidazione, cioè non abbia emesso decreto di pagamento.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.). pagina 4 di 20 2.
2.a.
L'avvocato nel gennaio 2009 veniva nominata difensore d'ufficio di con Pt_1 Persona_1 riferimento al procedimento penale n. 9514/2007 R.G.N.R. poi definito dal Tribunale di Bologna Prima
Sezione Penale in composizione monocratica con sentenza di condanna n. 1527/2009 emessa in data 8 giugno 2009 all'esito di dibattimento (documenti da 1 a 4 opp.).
A ciò faceva seguito il giudizio di appello (in costanza della difesa d'ufficio dell'avvocato , Pt_1 definito con sentenza predibattimentale n. 1437/2018 del 26 marzo 2018 (divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018), mediante la quale la Corte di Appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante per essere i reati -per cui era stata pronunciata condanna- Persona_1 estinti per intervenuta prescrizione.
Anni dopo, precisamente con istanza datata 19 marzo 2023 (ma è più verosimile che l'istanza risalga al
19 marzo 2024; infatti, le attività volte al rintraccio dell'assistito risalgono al luglio 2023 cioè a periodo successivo alla apparente data dell'istanza che è quella del marzo 2023) l'avvocato chiedeva al Pt_1
Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati per le attività difensive svolte in primo grado, quantificandoli in complessivi euro 3.420,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
(doc. 8 opp.).
Il Tribunale con decreto del 31.7-2.8.2024 rigettava l'istanza con la seguente motivazione (doc. 9 opp.):
“ferma restando la liquidazione del compenso per l'attività esperita nei confronti dell'irreperibile sia esso formalmente dichiarato sia esso irreperibile di fatto, l'istante in questo caso è incorso in una colpevole inerzia mostrando di non aver rispettato la diligenza minima qualificata che ci si attende da un professionista che avrebbe imposto di non far trascorrere un irragionevole lasso di tempo (14 anni) per avviare la procedura di recupero del credito e sostanziale possibilità di rintracciare la persona assistita”.
Il decreto di rigetto veniva notificato a mezzo PEC all'avvocato in data 5 agosto 2024 (doc. 10 Pt_1 opp.). pagina 5 di 20 2.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_2
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 pagina 6 di 20 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <>.
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo pagina 7 di 20 Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <>), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda- Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello).
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <>.
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché pagina 8 di 20 sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di decreto di rigetto notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 5 agosto 2024, cioè in costanza di sospensione dei termini nel Pt_1 periodo feriale- risulta proposta mediante ricorso depositato il 27 settembre 2024, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30.
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
3.
Tanto chiarito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti che si diranno.
3.a.
Abbiamo visto che l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:
“Art. 116 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82[,] ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Abbiamo chiarito anche che l'articolo 117 del DPR citato prevede quanto segue:
”Articolo 117 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. pagina 9 di 20
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'articolo 116 configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito; nella prospettiva anticipatoria, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020).
Si veda anche Cass. 3673/2019, in forza della quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario ha diritto (altresì) al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 116 del DPR citato.
In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, siccome il procedimento monitorio (ma la regola vale per qualsivoglia procedimento o causa instaurata dal difensore d'ufficio per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dei citati articoli, “i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario
è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
… proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali …. i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento”.
La Suprema Corte con la citata ordinanza ha altresì opportunamente sottolineato:
-che “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di attività eccedenti quelle strettamente necessarie ai fini di legge;
-che il meccanismo di cui all'articolo 116 citato “non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sia insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito”.
Ben diverso è la fattispecie regolamentata dall'articolo 117.
pagina 10 di 20 A tal proposito la Suprema Corte ha così statuito (Cass. 34888/2021): “In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato”.
Vale la pena riportare il seguente passaggio motivazionale:
“Secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n.
11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Più in particolare, nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017).
Inoltre, anche nel caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato.
Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 TUSG, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale
(Cass. 17021/2010).
La pronuncia, avendo dato rilievo alla mancanza di una formale dichiarazione di reperibilità e avendo ritenuto necessario un tentativo serio di recupero del credito a prescindere dalla dedotta irreperibilità di fatto dell'assistito, è incorsa nella violazione denunciata”. pagina 11 di 20 Calando tali condivisibili principi nel caso di specie, si osserva che il compenso spetta all'avvocato in quanto: Pt_1
-l'imputato è da considerarsi un irreperibile di fatto: egli era senza fissa dimora ab origine Per_1
(documenti 2 e 6 opponente) e non risulta una formale dichiarazione di sua irreperibilità in primo grado, né successivamente;
-il provvedimento qui opposto esplicitamente equipara l'irreperibile “di fatto” all'irreperibile
“formalmente dichiarato” e da ciò fa implicitamente scaturire l'applicabilità al caso di specie degli articoli 116 e 117 TUSG prima illustrati (e cioè che il difensore d'ufficio dell'irreperibile di fatto, quale
è l'avvocato è legittimato a chiedere la liquidazione del compenso al Giudice penale); Pt_1
-trattasi di punto decisorio stabilizzato in quanto non oggetto di doglianza nella presente sede di opposizione;
-ma proprio dalla pacifica irreperibilità di fatto di cui ha dato atto il Giudice a quo discende che il difensore d'ufficio dell'imputato cioè l'avvocato DORE: a) avrebbe dovuto essere Per_1 considerato del tutto esonerato dal provare la persistenza della condizione di irreperibilità (di fatto), in vista dell'istanza di liquidazione del compenso;
quindi le attività svolte nel luglio 2023 dall'avvocato al fine di accertare se il proprio assistito fosse nelle more divenuto reperibile (doc. 7 opp.) sono Pt_1 addirittura sovrabbondanti;
b) avrebbe dovuto essere considerato del tutto esonerato dall'attivarsi in via giudiziale per ottenere il pagamento del compenso nei confronti del proprio assistito.
Da tutto ciò discende che -pur a fronte di attività difensiva conclusasi in primo grado in coincidenza della pronuncia della sentenza n. 1527/2009 cioè in data 8 giugno 2009- il Tribunale penale, adito per la liquidazione del compenso (solo) nel 2024, non avrebbe dovuto denegare la liquidazione sul presupposto del decorso del tempo (vuoi dal 2009 vuoi dal 2018).
3.b.
In ordine al quantum, si osserva quanto segue.
L'avvocato ha chiesto la liquidazione del compenso come da istanza presentata al Tribunale Pt_1 penale e quindi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale e per i seguenti rispettivi importi: euro 450 + 540 + 1.080 + 1.350 e così complessivi euro 3.420,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA e CPA. pagina 12 di 20 3.b.1.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che gli onorari di avvocato sono regolati dalla tariffa vigente al momento in cui l'attività difensiva si è esaurita, in quanto la prestazione va considerata unitariamente.
Così, se il difensore ha iniziato la prestazione nella vigenza di un determinato D.M., ma l'ha completata nella vigenza di un successivo D.M., la liquidazione va effettuata dal Giudice sulla base di quest'ultimo
D.M.
In tal senso, inequivocabilmente, si veda Cass. S.U. n. 17405/2012: “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata”.
In motivazione la Suprema Corte ha così statuito:
“A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato
l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale pagina 13 di 20 prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente;
ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata;
e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del
2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di
"compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza. Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente”.
Identica motivazione si rinviene in Cass. S.U. n. 17406/2012.
In senso conforme si veda Cass. 13628/2015.
pagina 14 di 20 Il principio era già stato scandito con pronunce risalenti, tra le quali si annoverano le seguenti:
-Cass. 13015/95: “In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all'intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima) ...”;
-Cass. 2961/83: “La liquidazione dei diritti di procuratore deve avvenire secondo le norme tariffarie in vigore all'epoca del compimento di ciascuna prestazione, la quale, benché preordinata ai fini del giudizio, ha una propria individualità, così da esaurirsi con la sua effettuazione, a differenza della liquidazione degli onorari di avvocato, riguardante l'attività difensiva, che costituisce un unicum per ogni grado e, conseguentemente, diviene compensabile quando il mandato è esaurito. …”.
Pertanto, se il difensore ha completato/esaurito la prestazione (del grado di giudizio oggetto dell'istanza di liquidazione) nella vigenza di un determinato D.M., è questo che va applicato in sede di liquidazione dell'onorario, e non quello entrato in vigore dopo il completamento della prestazione.
3.b.2.
Da tali principi discendono tre ordini di conseguenze.
§
In primo luogo, si rileva che nelle premesse del provvedimento qui impugnato risulta richiamato l'articolo 106-bis TUSG.
La norma è del seguente tenore:
“Articolo 106-bis - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato.
Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
Trattasi di norma introdotta dalla legge n. 147 del 23 dicembre 2013, in G.U. n. 302 del 27 dicembre
2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 2 gennaio 2014). pagina 15 di 20 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore” (Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 22257/22 e successive).
Ergo, la norma non si applica al caso in esame, in cui la difesa del primo grado svolta dall'avvocato si è esaurita nel 2009, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 147/2013. Pt_1
§
In secondo luogo, nel caso di specie vanno applicate le tariffe di cui al D.M. 127/2004 (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale) e ciò in quanto le prestazioni svolte dall'avvocato in sede di giudizio penale di primo grado -le uniche a Pt_1 essere qui oggetto di domanda- si sono esaurite in corrispondenza della disamina della sentenza penale n. 1527/2009 pronunciata l'8 luglio 2009.
E infatti nell'istanza di liquidazione l'avvocato ha chiesto gli onorari per le fasi di studio, Pt_1 introduttiva, dibattimentale e decisionale del primo grado, non altro.
A quella data erano ancora in vigore le tariffe di cui al D.M. 127/2004.
E, in forza della giurisprudenza prima citata, vanno applicate proprio le tariffe dettate da tale D.M.
Costituisce dunque un post fatto irrilevante che l'avvocato abbia cessato dal difendere “nel Pt_1 complesso” l'imputato al momento della pronuncia della sentenza di appello in data 26 Per_1 marzo 2018, cioè nella vigenza delle tariffe di cui al D.M. 55/2014.
Orbene, il D.M. 8 aprile 2004 n. 127 al Capitolo 2 con gli articoli da 1 a 8 disciplina i diritti e onorari in materia penale e in particolare mediante la Tabella C disciplina e dettaglia gli onorari.
pagina 16 di 20 Pur nel difetto di conteggi effettuati dall'avvocato ai sensi della citata normativa, è possibile Pt_1 riconoscere i seguenti importi (che vengono indicati nei valori medi analogamente a quanto ha fatto l'avvocato istante seppure con tariffa errata):
*colonna denominata “Tribunale monocratico”):
§ a fronte del decreto di nomina a difensore d'ufficio dell'imputato (doc. 1 opp.): euro 10 per corrispondenza informativa;
euro 35 per comunicazione del decreto;
§ avuto riguardo al dibattimento:
euro 52 per la partecipazione all'udienza del 21 gennaio 2009 (con sostituto)
euro 52 per la partecipazione all'udienza dell'8 giugno 2009 (con sostituto)
euro 177,50 per assistenza all'esame del teste dell'accusa, udienza 8 giugno 2009
euro 225 per discussione orale udienza 8 giugno 2009
e così complessivi euro 551,50.
§
In terzo luogo, anche il rimborso forfettario va liquidato in ossequio al D.M. 127/2004 vigente al momento dell'esaurimento delle prestazioni dell'avvocato DORE in sede di processo penale di primo grado.
Per l'esattezza, il citato D.M. 127/2004 al Capitolo 2 – Tariffa penale, articolo 8, disciplina le “Spese generali” prevedendo che “All'avvocato … è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari”.
Questa è la percentuale da applicare al caso qui in esame.
3.b.3.
Quanto agli interessi si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione pagina 17 di 20 forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si ha a che fare con il rimborso forfettario spettante all'avvocato che è stato difensore d'ufficio in sede penale e quindi si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso con rito semplificato (27 settembre 2024).
Gli interessi vanno riconosciuti nella misura legale ex articolo 1284 co. 1 c.c., nulla di specifico avendo l'opponente richiesto sul punto.
3.c.
Conclusivamente, in riforma del decreto opposto, risulta accertato e va dichiarato che spetta all'opponente avvocato la somma di euro 551,50 oltre rimborso forfettario 12,5%, CPA e IVA Pt_1 come per legge oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 co. 1 c.c. dalla domanda (27 settembre
2024, data di deposito del ricorso introduttivo) sino al saldo.
Il resistente va quindi condannato al pagamento di quanto sopra in favore della CP_1 ricorrente.
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente. CP_1
E infatti la circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del CP_1 principio di soccombenza (in tal senso Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002). pagina 18 di 20 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare, vista la nota spese depositata dalla Difesa della parte opponente in data 17 febbraio
2025:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 462,00 (valori medi per le prime 2 fasi e così euro 131 + 131; atteso che la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della prima e unica udienza, valori minimi per la terza e quarta fase, e così euro 100 + 100);
-vista l'istanza formulata in nota spese, su detto importo è possibile operare un aumento sino a complessivi euro 550,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal DM.
147/2022 (“1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), essendosi parte ricorrente avvalsa di utili modalità telematiche nella redazione del ricorso.
Il tutto oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 125,00 per C.U. e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In riforma del decreto n. 26/2009 R.G. Dib. (n. 893/2024 Dif. Uff.) emesso dal Tribunale di
Bologna, Prima Sezione penale in data 31 luglio 2024 (depositato il 2 agosto 2024), liquida in pagina 19 di 20 favore dell'avvocato (per prestazioni rese quale difensore d'ufficio di Parte_1 irreperibile di fatto, in processo penale di primo grado) un compenso pari a euro 551,50 oltre rimborso forfettario 12,5%, IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 co. 1 c.c. dalla domanda (27 settembre 2024) sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento di detti importi a favore dell'avvocato Controparte_1
. Parte_1
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 550,00 per Parte_1 compenso di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 16 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola
Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 27 settembre 2024 da:
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Juri Monducci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Marsala n. 6 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6 (C.F.
), contumace P.IVA_1
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di rigetto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 20 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 27 settembre 2024 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/2002 avverso Parte_1 il decreto n. 26/2009 R.G. Dib. emesso in data 31 luglio 2024 (depositato il 2 agosto 2024; notificato a mezzo PEC il 5 agosto 2024) mediante il quale il Tribunale di Bologna Prima Sezione Penale aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso.
Esponeva di avere svolto attività professionale quale difensore d'ufficio di nel Persona_1 procedimento penale n. 26/2009 R.G. Dib., definito in primo grado con sentenza di condanna n.
1527/2009 pronunciata dal Tribunale penale in composizione monocratica in data 8 giugno 2009 a seguito di dibattimento, cui faceva seguito in appello (in costanza della difesa d'ufficio dell'avvocato sentenza predibattimentale di non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta Pt_1 prescrizione (sentenza n. 1437/2018 del 26 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018).
Evidenziava di avere svolto le ricerche del caso, a fronte di soggetto senza fissa dimora, irreperibile di fatto;
con esito negativo. E di avere presentato istanza di liquidazione sulla base del noto principio in forza del quale in caso di irreperibilità (anche di fatto) dell'imputato il pagamento dei compensi è a carico dello Stato (art. 117 DPR 115/2002).
Si doleva del provvedimento di rigetto, così motivato: “ferma restando la liquidazione del compenso per l'attività esperita nei confronti dell'irreperibile sia esso formalmente dichiarato sia esso irreperibile l'istante in questo caso è incorso in una colpevole inerzia mostrando di non aver rispettato la diligenza minima qualificata che ci si attende da un professionista che avrebbe imposto di non far trascorrere un irragionevole lasso di tempo (14 anni) per avviare la procedura di recupero del credito
e sostanziale possibilità di rintracciare la persona assistita”.
In diritto assumeva di avere diritto al riconoscimento del compenso in quanto non sarebbe stato possibile avviare le procedure finalizzate al recupero del credito prima dell'estate del 2018, non potendo gli avvocati fare causa ai propri assistiti per il recupero del credito fino all'esaurimento del mandato (art. 34 codice deontologico forense), qui cessato con la pronuncia della sentenza di appello;
e comunque nell'ambito della difesa d'ufficio il difensore non può rinunciare al mandato (art. 97 co. 5
c.p.p.). Dal 2018 erano trascorsi 5 anni, ma vi era stata la pandemia che di per sé aveva rallentato l'attività di chiunque. Ad ogni buon conto, risultando l'imputato senza fissa dimora, sarebbe stato pagina 2 di 20 inutile intraprendere l'attività di recupero anche immediatamente dopo la sentenza di appello divenuta irrevocabile nel maggio 2018.
Insisteva quindi per la liquidazione del compenso come da istanza (parametri di cui al D.M. 55/2014; fasi di studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale per i seguenti importi: euro 450 + 540 + 1.080
+ 1.350 e così complessivi euro 3.420,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA e CPA).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Bologna, ogni contraria e/o diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa,
In via principale:
A. liquidare a favore dell'avv. nella misura ritenuta di giustizia, compensi e spese Parte_1 maturati per la difesa del sig. nel proc. penale R.G.DIB. 26/2009 dell'intestato Persona_1
Tribunale, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, oltre spese generali e accessori di legge;
In ogni caso:
B. con vittoria di spese e compensi di lite”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto in data 4 ottobre 2024 fissava udienza in presenza in data 18 febbraio 2025.
All'udienza del 18 febbraio 2025:
-la parte opponente deduceva e concludeva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del resistente, nei cui confronti la CP_1 notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 11 ottobre 2024, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione.
B)
1.
L'articolo 116 del D.P.R. 115/2002 (TUSG, Testo Unico Spese di Giustizia) è del seguente tenore:
“Art. 116 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.
pagina 3 di 20
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.”.
Gli articoli 82 e 84 richiamati dall'articolo 116 sono del seguente tenore per quanto qui di interesse:
*Art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*Art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
Con evidenza, e a maggior ragione, l'opposizione è ammessa anche nei casi, quale quello qui in esame, in cui il giudice a quo abbia rigettato l'istanza di liquidazione, cioè non abbia emesso decreto di pagamento.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.). pagina 4 di 20 2.
2.a.
L'avvocato nel gennaio 2009 veniva nominata difensore d'ufficio di con Pt_1 Persona_1 riferimento al procedimento penale n. 9514/2007 R.G.N.R. poi definito dal Tribunale di Bologna Prima
Sezione Penale in composizione monocratica con sentenza di condanna n. 1527/2009 emessa in data 8 giugno 2009 all'esito di dibattimento (documenti da 1 a 4 opp.).
A ciò faceva seguito il giudizio di appello (in costanza della difesa d'ufficio dell'avvocato , Pt_1 definito con sentenza predibattimentale n. 1437/2018 del 26 marzo 2018 (divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018), mediante la quale la Corte di Appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante per essere i reati -per cui era stata pronunciata condanna- Persona_1 estinti per intervenuta prescrizione.
Anni dopo, precisamente con istanza datata 19 marzo 2023 (ma è più verosimile che l'istanza risalga al
19 marzo 2024; infatti, le attività volte al rintraccio dell'assistito risalgono al luglio 2023 cioè a periodo successivo alla apparente data dell'istanza che è quella del marzo 2023) l'avvocato chiedeva al Pt_1
Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati per le attività difensive svolte in primo grado, quantificandoli in complessivi euro 3.420,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
(doc. 8 opp.).
Il Tribunale con decreto del 31.7-2.8.2024 rigettava l'istanza con la seguente motivazione (doc. 9 opp.):
“ferma restando la liquidazione del compenso per l'attività esperita nei confronti dell'irreperibile sia esso formalmente dichiarato sia esso irreperibile di fatto, l'istante in questo caso è incorso in una colpevole inerzia mostrando di non aver rispettato la diligenza minima qualificata che ci si attende da un professionista che avrebbe imposto di non far trascorrere un irragionevole lasso di tempo (14 anni) per avviare la procedura di recupero del credito e sostanziale possibilità di rintracciare la persona assistita”.
Il decreto di rigetto veniva notificato a mezzo PEC all'avvocato in data 5 agosto 2024 (doc. 10 Pt_1 opp.). pagina 5 di 20 2.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_2
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 pagina 6 di 20 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo pagina 7 di 20 Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché pagina 8 di 20 sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto -a fronte di decreto di rigetto notificato all'avvocato a mezzo PEC in data 5 agosto 2024, cioè in costanza di sospensione dei termini nel Pt_1 periodo feriale- risulta proposta mediante ricorso depositato il 27 settembre 2024, nel rispetto del termine decadenziale di gg 30.
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
3.
Tanto chiarito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti che si diranno.
3.a.
Abbiamo visto che l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 prevede quanto segue:
“Art. 116 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82[,] ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Abbiamo chiarito anche che l'articolo 117 del DPR citato prevede quanto segue:
”Articolo 117 - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile.
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. pagina 9 di 20
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'articolo 116 configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito; nella prospettiva anticipatoria, il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio (Cass. 8359/2020).
Si veda anche Cass. 3673/2019, in forza della quale il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario ha diritto (altresì) al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 116 del DPR citato.
In motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che, siccome il procedimento monitorio (ma la regola vale per qualsivoglia procedimento o causa instaurata dal difensore d'ufficio per il recupero del credito nei confronti del proprio assistito) costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dei citati articoli, “i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, non debbono rimanere a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario
è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria;
… proprio perché il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali …. i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidati dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento”.
La Suprema Corte con la citata ordinanza ha altresì opportunamente sottolineato:
-che “nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso” di attività eccedenti quelle strettamente necessarie ai fini di legge;
-che il meccanismo di cui all'articolo 116 citato “non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sia insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito”.
Ben diverso è la fattispecie regolamentata dall'articolo 117.
pagina 10 di 20 A tal proposito la Suprema Corte ha così statuito (Cass. 34888/2021): “In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato”.
Vale la pena riportare il seguente passaggio motivazionale:
“Secondo il costante orientamento di questa Corte, il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n.
11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate.
Più in particolare, nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017).
Inoltre, anche nel caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato.
Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 TUSG, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale
(Cass. 17021/2010).
La pronuncia, avendo dato rilievo alla mancanza di una formale dichiarazione di reperibilità e avendo ritenuto necessario un tentativo serio di recupero del credito a prescindere dalla dedotta irreperibilità di fatto dell'assistito, è incorsa nella violazione denunciata”. pagina 11 di 20 Calando tali condivisibili principi nel caso di specie, si osserva che il compenso spetta all'avvocato in quanto: Pt_1
-l'imputato è da considerarsi un irreperibile di fatto: egli era senza fissa dimora ab origine Per_1
(documenti 2 e 6 opponente) e non risulta una formale dichiarazione di sua irreperibilità in primo grado, né successivamente;
-il provvedimento qui opposto esplicitamente equipara l'irreperibile “di fatto” all'irreperibile
“formalmente dichiarato” e da ciò fa implicitamente scaturire l'applicabilità al caso di specie degli articoli 116 e 117 TUSG prima illustrati (e cioè che il difensore d'ufficio dell'irreperibile di fatto, quale
è l'avvocato è legittimato a chiedere la liquidazione del compenso al Giudice penale); Pt_1
-trattasi di punto decisorio stabilizzato in quanto non oggetto di doglianza nella presente sede di opposizione;
-ma proprio dalla pacifica irreperibilità di fatto di cui ha dato atto il Giudice a quo discende che il difensore d'ufficio dell'imputato cioè l'avvocato DORE: a) avrebbe dovuto essere Per_1 considerato del tutto esonerato dal provare la persistenza della condizione di irreperibilità (di fatto), in vista dell'istanza di liquidazione del compenso;
quindi le attività svolte nel luglio 2023 dall'avvocato al fine di accertare se il proprio assistito fosse nelle more divenuto reperibile (doc. 7 opp.) sono Pt_1 addirittura sovrabbondanti;
b) avrebbe dovuto essere considerato del tutto esonerato dall'attivarsi in via giudiziale per ottenere il pagamento del compenso nei confronti del proprio assistito.
Da tutto ciò discende che -pur a fronte di attività difensiva conclusasi in primo grado in coincidenza della pronuncia della sentenza n. 1527/2009 cioè in data 8 giugno 2009- il Tribunale penale, adito per la liquidazione del compenso (solo) nel 2024, non avrebbe dovuto denegare la liquidazione sul presupposto del decorso del tempo (vuoi dal 2009 vuoi dal 2018).
3.b.
In ordine al quantum, si osserva quanto segue.
L'avvocato ha chiesto la liquidazione del compenso come da istanza presentata al Tribunale Pt_1 penale e quindi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale e per i seguenti rispettivi importi: euro 450 + 540 + 1.080 + 1.350 e così complessivi euro 3.420,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA e CPA. pagina 12 di 20 3.b.1.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che gli onorari di avvocato sono regolati dalla tariffa vigente al momento in cui l'attività difensiva si è esaurita, in quanto la prestazione va considerata unitariamente.
Così, se il difensore ha iniziato la prestazione nella vigenza di un determinato D.M., ma l'ha completata nella vigenza di un successivo D.M., la liquidazione va effettuata dal Giudice sulla base di quest'ultimo
D.M.
In tal senso, inequivocabilmente, si veda Cass. S.U. n. 17405/2012: “In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata”.
In motivazione la Suprema Corte ha così statuito:
“A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato
l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale pagina 13 di 20 prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente;
ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata;
e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del
2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di
"compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza. Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente”.
Identica motivazione si rinviene in Cass. S.U. n. 17406/2012.
In senso conforme si veda Cass. 13628/2015.
pagina 14 di 20 Il principio era già stato scandito con pronunce risalenti, tra le quali si annoverano le seguenti:
-Cass. 13015/95: “In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale. La liquidazione degli onorari va riferita all'intera fase di merito (se la prestazione del professionista non si è esaurita prima) ...”;
-Cass. 2961/83: “La liquidazione dei diritti di procuratore deve avvenire secondo le norme tariffarie in vigore all'epoca del compimento di ciascuna prestazione, la quale, benché preordinata ai fini del giudizio, ha una propria individualità, così da esaurirsi con la sua effettuazione, a differenza della liquidazione degli onorari di avvocato, riguardante l'attività difensiva, che costituisce un unicum per ogni grado e, conseguentemente, diviene compensabile quando il mandato è esaurito. …”.
Pertanto, se il difensore ha completato/esaurito la prestazione (del grado di giudizio oggetto dell'istanza di liquidazione) nella vigenza di un determinato D.M., è questo che va applicato in sede di liquidazione dell'onorario, e non quello entrato in vigore dopo il completamento della prestazione.
3.b.2.
Da tali principi discendono tre ordini di conseguenze.
§
In primo luogo, si rileva che nelle premesse del provvedimento qui impugnato risulta richiamato l'articolo 106-bis TUSG.
La norma è del seguente tenore:
“Articolo 106-bis - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato.
Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”.
Trattasi di norma introdotta dalla legge n. 147 del 23 dicembre 2013, in G.U. n. 302 del 27 dicembre
2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 2 gennaio 2014). pagina 15 di 20 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore” (Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 22257/22 e successive).
Ergo, la norma non si applica al caso in esame, in cui la difesa del primo grado svolta dall'avvocato si è esaurita nel 2009, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 147/2013. Pt_1
§
In secondo luogo, nel caso di specie vanno applicate le tariffe di cui al D.M. 127/2004 (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale) e ciò in quanto le prestazioni svolte dall'avvocato in sede di giudizio penale di primo grado -le uniche a Pt_1 essere qui oggetto di domanda- si sono esaurite in corrispondenza della disamina della sentenza penale n. 1527/2009 pronunciata l'8 luglio 2009.
E infatti nell'istanza di liquidazione l'avvocato ha chiesto gli onorari per le fasi di studio, Pt_1 introduttiva, dibattimentale e decisionale del primo grado, non altro.
A quella data erano ancora in vigore le tariffe di cui al D.M. 127/2004.
E, in forza della giurisprudenza prima citata, vanno applicate proprio le tariffe dettate da tale D.M.
Costituisce dunque un post fatto irrilevante che l'avvocato abbia cessato dal difendere “nel Pt_1 complesso” l'imputato al momento della pronuncia della sentenza di appello in data 26 Per_1 marzo 2018, cioè nella vigenza delle tariffe di cui al D.M. 55/2014.
Orbene, il D.M. 8 aprile 2004 n. 127 al Capitolo 2 con gli articoli da 1 a 8 disciplina i diritti e onorari in materia penale e in particolare mediante la Tabella C disciplina e dettaglia gli onorari.
pagina 16 di 20 Pur nel difetto di conteggi effettuati dall'avvocato ai sensi della citata normativa, è possibile Pt_1 riconoscere i seguenti importi (che vengono indicati nei valori medi analogamente a quanto ha fatto l'avvocato istante seppure con tariffa errata):
*colonna denominata “Tribunale monocratico”):
§ a fronte del decreto di nomina a difensore d'ufficio dell'imputato (doc. 1 opp.): euro 10 per corrispondenza informativa;
euro 35 per comunicazione del decreto;
§ avuto riguardo al dibattimento:
euro 52 per la partecipazione all'udienza del 21 gennaio 2009 (con sostituto)
euro 52 per la partecipazione all'udienza dell'8 giugno 2009 (con sostituto)
euro 177,50 per assistenza all'esame del teste dell'accusa, udienza 8 giugno 2009
euro 225 per discussione orale udienza 8 giugno 2009
e così complessivi euro 551,50.
§
In terzo luogo, anche il rimborso forfettario va liquidato in ossequio al D.M. 127/2004 vigente al momento dell'esaurimento delle prestazioni dell'avvocato DORE in sede di processo penale di primo grado.
Per l'esattezza, il citato D.M. 127/2004 al Capitolo 2 – Tariffa penale, articolo 8, disciplina le “Spese generali” prevedendo che “All'avvocato … è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari”.
Questa è la percentuale da applicare al caso qui in esame.
3.b.3.
Quanto agli interessi si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite mediante l'ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione pagina 17 di 20 forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si ha a che fare con il rimborso forfettario spettante all'avvocato che è stato difensore d'ufficio in sede penale e quindi si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso con rito semplificato (27 settembre 2024).
Gli interessi vanno riconosciuti nella misura legale ex articolo 1284 co. 1 c.c., nulla di specifico avendo l'opponente richiesto sul punto.
3.c.
Conclusivamente, in riforma del decreto opposto, risulta accertato e va dichiarato che spetta all'opponente avvocato la somma di euro 551,50 oltre rimborso forfettario 12,5%, CPA e IVA Pt_1 come per legge oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 co. 1 c.c. dalla domanda (27 settembre
2024, data di deposito del ricorso introduttivo) sino al saldo.
Il resistente va quindi condannato al pagamento di quanto sopra in favore della CP_1 ricorrente.
C)
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente. CP_1
E infatti la circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del CP_1 principio di soccombenza (in tal senso Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002). pagina 18 di 20 La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare, vista la nota spese depositata dalla Difesa della parte opponente in data 17 febbraio
2025:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 462,00 (valori medi per le prime 2 fasi e così euro 131 + 131; atteso che la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della prima e unica udienza, valori minimi per la terza e quarta fase, e così euro 100 + 100);
-vista l'istanza formulata in nota spese, su detto importo è possibile operare un aumento sino a complessivi euro 550,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal DM.
147/2022 (“1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), essendosi parte ricorrente avvalsa di utili modalità telematiche nella redazione del ricorso.
Il tutto oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
Le anticipazioni vanno quantificate in complessivi euro 125,00 per C.U. e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In riforma del decreto n. 26/2009 R.G. Dib. (n. 893/2024 Dif. Uff.) emesso dal Tribunale di
Bologna, Prima Sezione penale in data 31 luglio 2024 (depositato il 2 agosto 2024), liquida in pagina 19 di 20 favore dell'avvocato (per prestazioni rese quale difensore d'ufficio di Parte_1 irreperibile di fatto, in processo penale di primo grado) un compenso pari a euro 551,50 oltre rimborso forfettario 12,5%, IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 co. 1 c.c. dalla domanda (27 settembre 2024) sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento di detti importi a favore dell'avvocato Controparte_1
. Parte_1
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 550,00 per Parte_1 compenso di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 16 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
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