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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2498 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
in persona del suo amministratore p.t. (P.I.= ), con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede legale in Taranto alla Via Consiglio n. 15, e , nato a [...] il [...] (C.F.= Parte_2
) - rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vairo;
CodiceFiscale_1
contro
– rappresentato e difeso dall'avv. Duilio Bellone de Grecis;
Controparte_1
Oggetto: Opposizione ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA DEI RICORRENTI E LA DIFESA DEL
CONVENUTO
I ricorrenti indicati in epigrafe proponevano con ricorso del 2-05-2023 opposizione avverso l'ordinanza
N. 18 M del 28.4.2023, con la quale veniva disposta: “la chiusura immediata dell'attività di commercio in sede fissa di autoveicoli, nei locali e nelle aree di pertinenza dell'immobile sito in Taranto alla Via
Consiglio n. civici 3 e 5, in quanto svolta in assenza della prevista S.C.I.A. ai sensi dell'art. 17, co.1,
L.R. 16 aprile 2015 n. 24”.
pagina 1 di 5 A seguito di ispezione amministrativa del 14.4.2023, che veniva posta a base del verbale di contestazione n. 700015469836 del 18.4.2023 redatto dalla sezione della Polizia stradale di Taranto, la società ricorrente ampliava la superficie di vendita presso i numeri civici 3 e 5 della stessa Via
Consiglio, in assenza della prescritta S.C.I.A. di cui all'art. 17 comma 1 L. regione Puglia del
16.4.2015 n. 24, quantunque l'autorizzazione amministrativa in suo possesso era riferita alla sola sede della Via Consiglio n. 7 di Taranto.
La ricorrente sosteneva che non si sarebbe potuto configurare l'illecito contestato in quanto l'area contraddistinta dai numeri civici 3 e 5 della Via Consiglio era adibita a mero deposito - magazzino ove sono allocate le autovetture per le vendite da eseguirsi presso le sedi operative della Parte_1 infatti si verte nell'area individuata all'art. 4 lett. E della Legge regione Puglia n. 2 secondo cui “non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi.
Il costituendosi in primo luogo rilevava che successivamente al deposito del ricorso Controparte_1
i ricorrenti depositavano segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - al SUAP, pratica n.
02694170735-09052023-1741: segnalazione per apertura esercizio di vicinato con riferimento alla Via
Emilio Consiglio n. 5 (cfr. Doc. n. 3 – ; altra società del Parte_3 gruppo , la presentava altra SCIA al SUAP, pratica n. Parte_2 Parte_4
03052600735-09052023-1637, per apertura esercizio di commercio di vicinato con riferimento alla Via
Emilio Consiglio n. 3 (cfr. Doc. n. 4 – SCIA ampliamento . Pt_1 Parte_4
Presentando la proprio con riferimento ai numeri civici 3 e 5 di Via Consiglio, già oggetto Pt_3 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, argomentava la difesa resistente, la controparte finiva con il confermare il fondamento della sanzione applicata.
Che nell'area oggetto della ricordata ispezione fossero presenti auto di proprietà della società ricorrente o comunque ad essa riconducibile si poteva desumere anche nella presenza di due insegne Pt_1
”, quantunque delle stesse auto non ne fosse stata accertata la proprietà formale in capo alla
[...] società ricorrente.
D'altro canto, argomentava la difesa resistente, la L.R. Puglia del 16 aprile 2015, n. 24, e l'art. 17, comma 1, in particolare che “L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio”.
L'area oggetto dell'ampliamento abusivo dell'attività commerciale, argomentava ancora la difesa resistente, è poi confinante con la alla Via Consiglio n. 7, nella quale può essere Parte_1 legittimamente espletata l'attività di vendita in sede fissa.
pagina 2 di 5 Soccorreva infine l'art. 4, lett. e), L.R. Puglia n. 24/2015, che definiva l'area di vendita: “superficie di vendita di un esercizio commerciale: la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti”.
Concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 07-02-2024 il difensore dell'ente resistente faceva presente che con l'Ordinanza n. 62
M del 10.07.2023 veniva revocata quella oggetto qui di impugnativa in virtù del deposito da parte della di al Suap e di documentazione, anche fotografica, relativa all'adeguamento dello Parte_1 Pt_3 stato dei luoghi alla normativa vigente a cura della controparte.
Di qui la pacifica cessazione della materia del contendere ma l'istruttoria orale proseguiva perché le parti non raggiungevano l'accordo sulle spese giudiziali.
All'udienza del 14-05-2025, trattata in forma scritta, dopo il preventivo scambio di note difensive conclusive, il giudice si riservava per la decisione.
MOTIVAZIONE
L'EVIDENTE COLLEGAMENTO PERTINENZIALE - FUNZIONALE TRA Pt_5
OGGETTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO E QUELLA ADIBITA A VENDITA DA
PARTE DELLA RICORRENTE
Non considera la difesa opponente che sono emersi plurimi indizi, univoci e concordanti, circa il collegamento funzionale che l'area oggetto di contravvenzione finiva con l'avere rispetto all'attività di vendita svolta proprio accanto.
Rileva soprattutto la deposizione qualificata ed assorbente dell'agente accertatore:
Riconosco le fotografie n. 1 e 2 che raffigurano il piazzale di Via Consiglio n. 3 e 5 da noi scattate al momento dell'ispezione, non quelle estratte da google, e confermo che all'interno dell'abitacolo delle autovetture erano esposti cartelli con indicazione il prezzo delle autovetture e le Parte_1 caratteristiche tecniche delle stesse.
A.d.r. Preciso che le ulteriori fotografie di Google che mi vengono mostrate pur non raffigurando il preciso stato dei luoghi al momento dell'ispezione, mostrano lo stesso piazzale e i cancelli di Via
pagina 3 di 5 Consiglio n. 3 e 5 e riconosco la presenza di cartelli pubblicitari;
non posso dire se al momento dell'ispezione fosse presente il medesimo cartello raffigurato nelle predette foto di google.
A.d.r. Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di risposta del e in Controparte_1 particolare che i due cancelli della Via Consiglio n. 3 e 5 erano aperti e i piazzali potevano essere visitati liberamente e dunque accessibili dai passanti.
A.d.r. Preciso che la predetta circostanza è confermata dalle fotografie n. 1 e 2 da noi scattate al momento dell'ispezione dalle quali si evince la possibilità di poter accedere e che lascia presumere la libertà di accesso a chiunque;
preciso altresì che sempre al momento dell'ispezione non vi era personale della che potesse impedire l'accesso ai possibili compratori. Parte_1
A.d.r. Confermo la circostanza sub 3 della comparsa del vale a dire lo stato dei Controparte_1 luoghi era quello raffigurato dalle foto sub 1 e 2;
A.d.r. Preciso che la conformazione della strada e la segnaletica verticale presente all'inizio della strada indicava chiaramente la Via Consiglio in Taranto;
A.d.r. Confermo la circostanza sub 4 del . Controparte_1
A.d.r. Confermo la circostanza di fatto sub n. 5 della comparsa del Comune di Taranto con riferimento alla presenza di insegna a bandiera rappresentante la ditta " " come si evince dalle Parte_1 fotografie che mi vengono mostrate.
Viceversa, i testi addotti dalla ricorrente, peraltro suoi dipendenti, non rendevano dichiarazioni utili per supportare la tesi secondo cui l'area in contestazione fosse adibita a mero deposito - magazzino ove sono allocate le autovetture per le vendite da eseguirsi presso le sedi operative della Parte_1
La tesi ricorrente secondo cui vi fosse una delimitazione fisica dell'area che l'avrebbe resa non aperta al pubblico dei potenziali acquirenti, o che comunque fosse adibito a semplice deposito, trovava evidente smentita nelle più che eloquenti circostanze evidenziate dall'agente accertatore.
Senza contare anche il valore indiziario rappresentato dall'aver la ricorrente regolarizzato sul piano amministrativo la condizione dell'area in contestazione come adibita non certo a magazzino ma, guarda caso, come luogo di esposizione, in ampliamento, della vicina attività di vendita, e non certo di deposito puramente e semplicemente.
Le spese allora del giudizio devono gravare sui ricorrenti e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
pagina 4 di 5 Decidendo sulla opposizione, proposta con ricorso del 2-05-2023 dalla in persona del Parte_1 suo amministratore p.t. e da , nei confronti del Parte_2 Parte_2 Controparte_1 ed avverso l'ordinanza N. 18 M del 28.4.2023, con la quale veniva disposta: “la chiusura immediata dell'attività di commercio in sede fissa di autoveicoli, nei locali e nelle aree di pertinenza dell'immobile sito in Taranto alla Via Consiglio n. civici 3 e 5, in quanto svolta in assenza della prevista S.C.I.A. ai sensi dell'art. 17, co.1, L.R. 16 aprile 2015 n. 24”, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio sopportate dal , che si liquidano in suo favore in euro 3.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 26-06-2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2498 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
in persona del suo amministratore p.t. (P.I.= ), con Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
sede legale in Taranto alla Via Consiglio n. 15, e , nato a [...] il [...] (C.F.= Parte_2
) - rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Vairo;
CodiceFiscale_1
contro
– rappresentato e difeso dall'avv. Duilio Bellone de Grecis;
Controparte_1
Oggetto: Opposizione ordinanza di ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA DEI RICORRENTI E LA DIFESA DEL
CONVENUTO
I ricorrenti indicati in epigrafe proponevano con ricorso del 2-05-2023 opposizione avverso l'ordinanza
N. 18 M del 28.4.2023, con la quale veniva disposta: “la chiusura immediata dell'attività di commercio in sede fissa di autoveicoli, nei locali e nelle aree di pertinenza dell'immobile sito in Taranto alla Via
Consiglio n. civici 3 e 5, in quanto svolta in assenza della prevista S.C.I.A. ai sensi dell'art. 17, co.1,
L.R. 16 aprile 2015 n. 24”.
pagina 1 di 5 A seguito di ispezione amministrativa del 14.4.2023, che veniva posta a base del verbale di contestazione n. 700015469836 del 18.4.2023 redatto dalla sezione della Polizia stradale di Taranto, la società ricorrente ampliava la superficie di vendita presso i numeri civici 3 e 5 della stessa Via
Consiglio, in assenza della prescritta S.C.I.A. di cui all'art. 17 comma 1 L. regione Puglia del
16.4.2015 n. 24, quantunque l'autorizzazione amministrativa in suo possesso era riferita alla sola sede della Via Consiglio n. 7 di Taranto.
La ricorrente sosteneva che non si sarebbe potuto configurare l'illecito contestato in quanto l'area contraddistinta dai numeri civici 3 e 5 della Via Consiglio era adibita a mero deposito - magazzino ove sono allocate le autovetture per le vendite da eseguirsi presso le sedi operative della Parte_1 infatti si verte nell'area individuata all'art. 4 lett. E della Legge regione Puglia n. 2 secondo cui “non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi.
Il costituendosi in primo luogo rilevava che successivamente al deposito del ricorso Controparte_1
i ricorrenti depositavano segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - al SUAP, pratica n.
02694170735-09052023-1741: segnalazione per apertura esercizio di vicinato con riferimento alla Via
Emilio Consiglio n. 5 (cfr. Doc. n. 3 – ; altra società del Parte_3 gruppo , la presentava altra SCIA al SUAP, pratica n. Parte_2 Parte_4
03052600735-09052023-1637, per apertura esercizio di commercio di vicinato con riferimento alla Via
Emilio Consiglio n. 3 (cfr. Doc. n. 4 – SCIA ampliamento . Pt_1 Parte_4
Presentando la proprio con riferimento ai numeri civici 3 e 5 di Via Consiglio, già oggetto Pt_3 dell'ordinanza ingiunzione impugnata, argomentava la difesa resistente, la controparte finiva con il confermare il fondamento della sanzione applicata.
Che nell'area oggetto della ricordata ispezione fossero presenti auto di proprietà della società ricorrente o comunque ad essa riconducibile si poteva desumere anche nella presenza di due insegne Pt_1
”, quantunque delle stesse auto non ne fosse stata accertata la proprietà formale in capo alla
[...] società ricorrente.
D'altro canto, argomentava la difesa resistente, la L.R. Puglia del 16 aprile 2015, n. 24, e l'art. 17, comma 1, in particolare che “L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa SCIA al SUAP competente per territorio”.
L'area oggetto dell'ampliamento abusivo dell'attività commerciale, argomentava ancora la difesa resistente, è poi confinante con la alla Via Consiglio n. 7, nella quale può essere Parte_1 legittimamente espletata l'attività di vendita in sede fissa.
pagina 2 di 5 Soccorreva infine l'art. 4, lett. e), L.R. Puglia n. 24/2015, che definiva l'area di vendita: “superficie di vendita di un esercizio commerciale: la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti”.
Concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 07-02-2024 il difensore dell'ente resistente faceva presente che con l'Ordinanza n. 62
M del 10.07.2023 veniva revocata quella oggetto qui di impugnativa in virtù del deposito da parte della di al Suap e di documentazione, anche fotografica, relativa all'adeguamento dello Parte_1 Pt_3 stato dei luoghi alla normativa vigente a cura della controparte.
Di qui la pacifica cessazione della materia del contendere ma l'istruttoria orale proseguiva perché le parti non raggiungevano l'accordo sulle spese giudiziali.
All'udienza del 14-05-2025, trattata in forma scritta, dopo il preventivo scambio di note difensive conclusive, il giudice si riservava per la decisione.
MOTIVAZIONE
L'EVIDENTE COLLEGAMENTO PERTINENZIALE - FUNZIONALE TRA Pt_5
OGGETTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO E QUELLA ADIBITA A VENDITA DA
PARTE DELLA RICORRENTE
Non considera la difesa opponente che sono emersi plurimi indizi, univoci e concordanti, circa il collegamento funzionale che l'area oggetto di contravvenzione finiva con l'avere rispetto all'attività di vendita svolta proprio accanto.
Rileva soprattutto la deposizione qualificata ed assorbente dell'agente accertatore:
Riconosco le fotografie n. 1 e 2 che raffigurano il piazzale di Via Consiglio n. 3 e 5 da noi scattate al momento dell'ispezione, non quelle estratte da google, e confermo che all'interno dell'abitacolo delle autovetture erano esposti cartelli con indicazione il prezzo delle autovetture e le Parte_1 caratteristiche tecniche delle stesse.
A.d.r. Preciso che le ulteriori fotografie di Google che mi vengono mostrate pur non raffigurando il preciso stato dei luoghi al momento dell'ispezione, mostrano lo stesso piazzale e i cancelli di Via
pagina 3 di 5 Consiglio n. 3 e 5 e riconosco la presenza di cartelli pubblicitari;
non posso dire se al momento dell'ispezione fosse presente il medesimo cartello raffigurato nelle predette foto di google.
A.d.r. Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di risposta del e in Controparte_1 particolare che i due cancelli della Via Consiglio n. 3 e 5 erano aperti e i piazzali potevano essere visitati liberamente e dunque accessibili dai passanti.
A.d.r. Preciso che la predetta circostanza è confermata dalle fotografie n. 1 e 2 da noi scattate al momento dell'ispezione dalle quali si evince la possibilità di poter accedere e che lascia presumere la libertà di accesso a chiunque;
preciso altresì che sempre al momento dell'ispezione non vi era personale della che potesse impedire l'accesso ai possibili compratori. Parte_1
A.d.r. Confermo la circostanza sub 3 della comparsa del vale a dire lo stato dei Controparte_1 luoghi era quello raffigurato dalle foto sub 1 e 2;
A.d.r. Preciso che la conformazione della strada e la segnaletica verticale presente all'inizio della strada indicava chiaramente la Via Consiglio in Taranto;
A.d.r. Confermo la circostanza sub 4 del . Controparte_1
A.d.r. Confermo la circostanza di fatto sub n. 5 della comparsa del Comune di Taranto con riferimento alla presenza di insegna a bandiera rappresentante la ditta " " come si evince dalle Parte_1 fotografie che mi vengono mostrate.
Viceversa, i testi addotti dalla ricorrente, peraltro suoi dipendenti, non rendevano dichiarazioni utili per supportare la tesi secondo cui l'area in contestazione fosse adibita a mero deposito - magazzino ove sono allocate le autovetture per le vendite da eseguirsi presso le sedi operative della Parte_1
La tesi ricorrente secondo cui vi fosse una delimitazione fisica dell'area che l'avrebbe resa non aperta al pubblico dei potenziali acquirenti, o che comunque fosse adibito a semplice deposito, trovava evidente smentita nelle più che eloquenti circostanze evidenziate dall'agente accertatore.
Senza contare anche il valore indiziario rappresentato dall'aver la ricorrente regolarizzato sul piano amministrativo la condizione dell'area in contestazione come adibita non certo a magazzino ma, guarda caso, come luogo di esposizione, in ampliamento, della vicina attività di vendita, e non certo di deposito puramente e semplicemente.
Le spese allora del giudizio devono gravare sui ricorrenti e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
pagina 4 di 5 Decidendo sulla opposizione, proposta con ricorso del 2-05-2023 dalla in persona del Parte_1 suo amministratore p.t. e da , nei confronti del Parte_2 Parte_2 Controparte_1 ed avverso l'ordinanza N. 18 M del 28.4.2023, con la quale veniva disposta: “la chiusura immediata dell'attività di commercio in sede fissa di autoveicoli, nei locali e nelle aree di pertinenza dell'immobile sito in Taranto alla Via Consiglio n. civici 3 e 5, in quanto svolta in assenza della prevista S.C.I.A. ai sensi dell'art. 17, co.1, L.R. 16 aprile 2015 n. 24”, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio sopportate dal , che si liquidano in suo favore in euro 3.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre accessori di legge.
TARANTO, 26-06-2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
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