Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 2
Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa ad acquisto di prodotti falsificanti, usati per arredare le vetrine del negozio: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del delitto del vantaggio genericamente economico conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina, benché i beni falsificati ed usati per arredare la medesima - borse e ombrelli - fossero diversi dai beni - vini e liquori - commercializzati nel negozio).
Integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 cod. pen.
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Leggi di più… - 2. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2000, n. 11083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11083 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente del 12/10/2000
Dott. DIANA LAUDATI Consigliere SENTENZA
Dott. MASSIMO ODDO rel. Consigliere N. 979
Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 8543/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 3 febbraio 2000 dal difensore di Di Re ME - nato a [...] il [...] - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7368 del 1999, che ha confermato la sentenza resa dal Pretore di Velletri il 4 maggio 1992, appellata dall'imputato, con la quale il Di Re era stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di una borsa e due ombrelli recanti il marchio contraffatto Louis TO - accertato in Lariano il 6 agosto 1990.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Fabrizio Lemme, difensore dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza:
OSSERVA
Il ricorrente, che ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione dell'art. 648, c.p.p., si è doluto con il primo motivo che il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza della fattispecie delittuosa, nonostante che nell'ipotesi di acquisto di merce con segni mendaci la cosa ricevuta non dovesse ritenersi proveniente da delitto, ma attinente ad esso, con conseguente esclusione della tipicità del delitto di ricettazione.
La denuncia è infondata.
L'oggetto con segni distintivi contraffatti è cosa proveniente da delitto e non ad esso attinente, poiché il contrassegno, una volta impresso, si immedesima nel prodotto senza più consentire una distinzione concettuale tra prodotto e segno stesso, talché il delitto di contraffazione non rimane limitato al segno particolare, ma concerne l'oggetto che reca quel falso segno distintivo (cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 22 marzo 1986, n. 7392; Cass. pen., sez. II, sent. 11 luglio 1989, n. 12349; Cass. pen., sez. II, sent. 18 maggio 1990, n. 3720; Cass. pen., sez. II, sent. 6 dicembre 1991, n. 12336; Cass. pen., sez. II, sent. 27 luglio 1996, n. 3154). Non può non integrare, quindi, gli estremi del delitto di ricettazione, secondo la fattispecie prevista dall'art. 648, c.p., la ricezione o l'acquisto al fine di profitto di un oggetto con marchio contraffatto da parte di chi, come è pacifico nella specie, abbia coscienza della apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza.
Con il secondo motivo ha dedotto che l'avvenuto acquisto dei beni al fine di studiarne le caratteristiche e confrontarle con quelle di prodotti non contraffatti, riconosciuto dal giudice di merito, non potrebbe integrare il fine del procurarsi un ingiusto profitto, che costituisce il dolo specifico del delitto di ricettazione. Neppure tale deduzione può essere condivisa.
Benché l'imputato avesse dichiarato di avere acquistato gli oggetti rinvenuti in suo possesso a scopo di studio ed abbia sottolineato nel ricorso l'inesattezza dell'affermazione contenuta nella sentenza che esercitasse il commercio di pelletteria, essendo egli diversamente grossista ed importatore di liquori e vini, risulta in punto di fatto dalle deposizioni dei suoi dipendenti, che egli aveva usato gli oggetti stessi per allestire ed addobbare le vetrine del suo esercizio in occasione del Natale 1989.
Una tale circostanza non può, in difetto di elementi contrari, che risolversi nell'individuazione nell'acquisto della borsa e dei due ombrelli di un intento genericamente economico dell'utilizzo come abbellimento all'esterno del negozio e richiamo della clientela in un periodo di notevole incremento degli acquisti, il quale, considerato il riconoscimento della natura anche non patrimoniale del profitto caratterizzante il dolo specifico del delitto di ricettazione (cfr.:
Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1990 - ric. Belpiede;
Cassazione penale, sez. I, 11 maggio 1987, n. 8245) esattamente è stato riconosciuto idoneo nella sentenza ad integrare l'elemento psicologico del delitto ascritto all'imputato.
All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, 12 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2000