Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 1
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 39863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39863 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE " N. 922
3. Dott. DIANA LAUDATI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU " N. 37083/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fall Babacar n.to a Mbediene il 14/7/65
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 29/5/00 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Frasso che ha concluso per il rigetto del ricorso PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe è stata integralmente confermata la decisione in data 2/4/98 con cui il Pretore di Genova aveva dichiarato Fall Babacar colpevole degli ascritti reati di cui all'art. 648 e 474 CP - con riferimento a due portafogli con marchi, rispettivamente RT e OU ON, contraffatti, condannandolo, ritenuta la continuazione, configurata l'ipotesi lieve di ricettazione e concesse le attenuanti generiche, alla pena di giorni 20 di reclusione e L. 100.000 di multa.
Reiterando doglianze già disattese dalla Corte territoriale, il ricorrente deduce violazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. B CPP, con riferimento agli artt. 49 c. 2^ e 474 C.P. nonche agli artt. 15, 474 e 648 C.P.. Tanto premesso la Corte
OSSERVAche entrambi i motivi di ricorso risultano inaccoglibili. Quanto rilevato con il secondo motivo, con riguardo all'applicabilità del c.d. principio di specialità tra le due fattispecie incriminatrici contestate, risulta invero superato dalla decisione delle Sezini Unite, N. 12 del 9/5/01 in procedimento N. DIAYE, con cui è stato ribadito sia che l'apprensione di oggetti con segni o marchi falsificati è, in astratto, riconducibile alla ricettazione, dovendosi considerare reato presupposto quello di cui all'art. 473 C.P., sia che, per quanto concerne i rapporti tra l'art.648 C.P. e l'art. 474 C.P., può ravvisarsi il concorso materiale,
trattandosi di condotte ontologicamente e strutturalmente diverse nonché afferenti a momenti non contestuali e dovendosi escludere la volontà normativa di valutare, in termini di unitarietà, le pur disomogenee fattispecie.
Infondato, altresì, quanto osservato con il primo motivo, con cui si assume che nell'ipotesi del falso grossolano - desumibile non solo dalle fattezze dell'oggetto posto in vendita, quanto nel complesso delle circostanze in cui viene a svolgersi la messa in vendita - dovrebbe escludersi la offensività della condotta, da ritenersi non punibile ai sensi dell'art. 49 e 2 C.P.. Osserva, per contro, questa Corte come sia del tutto improprio appellarsi alla grossolanità (comunque accertabile solo nel giudizio di merito) ovvero alla conoscibilità della contraffazione da parte dell'acquirente in ragione delle modalità della messa in vendita, posto che la tutela della buona fede, apprezzata dall'art. 474 C.P., non è rivolta in favore di chi contrae con l'autore del reato, bensì nei confronti della generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti effettivamente provenienti dalle imprese titolari dei marchi e, mediamente, nei confronti di queste ultime che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio come segno di particolare qualità e originalità della propria produzione. La norma incriminatrice, attinente a reato plurioffensivo, mira a evitare non solo l'inganno dei consumatori ma anche la usurpazione del segno distintivo, poiché la circolazione dei prodotti con marchi contraffatti quanto più si diffonde tanto più svilisce l'affidabilità di quelli autentici e tanto evidenzia come la possibilità di confusione vada valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, concluso in particolari condizioni (mercatini rionali, ambulanti e a prezzo nettamente inferiore a quello dei prodotti originali), sibbene con riferimento alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.
Non del tutto pertinente risulta poi il richiamo della decisione della 5^ Sez. Pen. 17/6/99 Diaw, attinente ad ipotesi in cui la grossolanità della contraffazione era stata accertata in considerazione del materiale usato (cartone anziché pelle) e della notevole diversità dei marchi per colore, contorni, grafica e collocazione sul prodotto.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 CPP, l'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sez. Pen., il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2001