Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 39863
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2001, n. 39863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39863
    Data del deposito : 2 ottobre 2001

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