Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando che il fatto era stato considerato dalla sentenza impugnata non episodico, né di modesto allarme).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 41742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41742 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
41 7 4 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 30.9.2015 1868 Sentenza n. Reg. gen. n. 18683/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino dott. Sergio Beltrani Consigliere Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di LE IN, n. a Laterza (TA) il 05.11.1964, rappresentato e assistito dall'avv. Leonardo Pugliese, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 855/2012, in data 04.12.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Leonardo Pugliese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16.04.2012, il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, dichiarava LE IN responsabile dei reati di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. (capo A), 81, 594 cod. pen. (capo B) e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili OL UC e NV NN, liquidati in euro 1.000,00 per ciascuna.
2. A seguito di impugnazione da parte di LE IN, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al capo B) per intervenuta remissione di querela e riduceva la pena in relazione al solo capo A) a mesi uno e giorni dieci di reclusione che sostituiva con la corrispondente pena pecuniaria della multa pari ad euro 1.520,00, con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, eliminazione delle statuizioni civili e conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
3. Avverso la sentenza di secondo grado, nell'interesse di LE IN, viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi violazione di legge ex art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen. e chiedendo, in principalità, di sospendere il giudizio con invio degli atti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione all'ultimo comma dell'art. 646 cod. pen. alla luce dell'art. 131 bis cod. pen. e, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata per non avere la stessa considerato che il bene oggetto di appropriazione indebita era stato restituito alla persona offesa, lo stesso bene era da considerarsi di modestissimo valore con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'art. 131 bis cod. pen. e, infine, che il reato in parola, medio tempore, risultava essersi prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
2. Preliminare ad ogni altra questione è la verifica dell'eventuale 2 maturazione del termine di prescrizione con riferimento al reato di cui al capo A (commesso in data 03.03.2007), sulla base delle deduzioni svolte da parte ricorrente. Ritiene il Collegio che detto reato, in astratto, potrà prescriversi solo in data 21.01.2017. Invero, all'ordinario termine di anni sette e mesi sei, occorre aggiungere i periodi di durata dei rinvii delle udienze sia di primo che di secondo grado per differimenti a vario titolo (per complessivi anni due, mesi quattro e giorni diciotto), e segnatamente: a) per il primo grado: dal 24.11.2008 al 20.04.2009, per richiesta congiunta dei difensori in vista di un possibile componimento della vertenza: mesi quattro e giorni ventisette;
dal 21.09.2009 al 11.01.2010, per concomitante impegno professionale del difensore (i testi sono stati escussi ma il provvedimento professionale di sospensione della prescrizione dichiarato dal giudice non è stato impugnato): termine massimo di sospensione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio) mesi due;
- dall'11.01.2010 al 10.05.2010, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze in osservanza a delibera dell'U.O.A.: mesi tre e giorni ventinove;
-dal 25.10.2010 al 28.02.2011, per malattia del difensore: termine massimo di sospensione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio, cit.) mesi due (comprensivo della durata dell'impedimento); -dal 18.04.2011 al 19.09.2011, per concomitante impegno professionale del difensore: termine massimo di sospensione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio, cit.) mesi due;
-dal 19.12.2011 al 16.04.2012, per malattia difensore: termine massimo di sospensione (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio, cit.) mesi due (comprensivo della durata dell'impedimento); b) per il secondo grado: - dal 12.12.2013 al 18.02.2014, per richiesta congiunta dei difensori in vista di un possibile componimento della vertenza: mesi due e giorni sei;
3 dal 18.02.2014 al 04.12.2014, per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze in osservanza a delibera dell'U.O.A.: mesi nove e giorni sedici.
3. Dai primi pronunciamenti della Suprema Corte in subiecta materia, si ricava l'orientamento come la proposizione della questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen. quand'anche rilevabile nel giudizio di ي د legittimità, a norma dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui non sia stato possibile proporla in appello non implica - necessariamente l'inevitabile annullamento della sentenza impugnata con obbligo di rinvio al giudice di merito per la decisione sul punto, atteso che è ben possibile che la Corte di legittimità proceda a rigettare direttamente la relativa richiesta ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto sulla base delle implicite valutazioni in fatto operate dal giudice di merito (cfr., Sez. 3, sent. n. 21474 del 22/04/2015, dep. 22/05/2015, Fantoni, Rv. 263693).
3.1. Invero, ferma l'applicabilità dell'istituto in questione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, stante la sua natura sostanziale e la natura di norma di favore come tale applicabile retroattivamente ex art. 2, comma 4, cod. pen, ritiene il Collegio come le condizioni di applicabilità delle nuove norme ben possono essere astrattamente valutate di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (essendo la questione in precedenza non deducibile) anche nel giudizio di legittimità sulla base di quanto emergente dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito in caso di valutazione positiva (Sez. 4, sent. n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, sent. n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308).
3.2. Si è, in particolare, precisato che la astratta verifica, da parte della Corte, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto non può che avvenire alla stregua degli indici-criteri delineati dallo stesso art. 131-bis cod. pen., laddove, accanto a specifici limiti di pena (potendo l'applicazione riguardare infatti i soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena), è stata indicata 4 la particolare tenuità dell'offesa, articolata, a sua volta (secondo la definizione della relazione al provvedimento), in due "indici-requisiti", quali, da un lato, la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133, comma 1 cod. pen. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e intensità del dolo o grado della colpa) e, dall'altro, la non abitualità del comportamento. Solo in tali casi, dunque, si è aggiunto, si potrebbe considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. A questo va solo aggiunto che, in ragione della necessità di contemperare l'obbligo di rilevazione d'ufficio della particolare tenuità del fatto, discendente dal disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude a questa Corte di esprimere valutazioni in fatto, spettanti al solo giudice di merito, l'apprezzamento del giudice di legittimità non può che essere limitato ad un vaglio di astratta non incompatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dalla novella e appena sopra menzionati.
3.3. Ciò posto, e considerati dunque necessariamente tali parametri, ritiene il Collegio che, alla stregua dei dati processuali e di quanto risultante dalla sentenza impugnata, una valutazione di astratta sussistenza della particolare tenuità del fatto debba essere esclusa. E questo non solo perché gli elementi addotti dal ricorrente per la valutazione della causa di non punibilità (successiva restituzione del bene di valore assai modesto, avvenuto risarcimento del danno, dimostrata non abitualità a commettere reati) costituiscono accadimenti tutti verificatisi successivamente al fatto di reato e, come tali, nella prospettiva di valutazione invocata, del tutto irrilevanti (Sez. 5, sent. n. 38961 del 28/04/2015, dep. 24/09/2015, Tolomelli), ma, soprattutto, perché il fatto, pur nel ridimensionato trattamento sanzionatorio, non è stato considerato come episodico ovvero di modesto allarme (con riferimento ad entrambi i versanti di valutazione rappresentati dall'oggettività della condotta e dalla personalità del suo autore): tant'è che, la contestazione di appropriazione indebita, inerisce ad un fatto aggravato dall'abuso di 5 relazioni professionali (art. 61 n. 11 cod. pen.) e la risoluzione del rapporto avvenne per iniziativa delle sole parti lese. Ma non solo. Anche dall'esame della condotta del LE, si ricavano elementi di valutazione non favorevoli nella prospettiva di giudizio precedentemente indicata: risulta infatti che il LE rifiutò, in modo persistente, la restituzione dell'apparecchio invocando argomentazioni pretestuose per non dire assolutamente false (imprecisati inserimenti di dati personali, provenienza del bene da una regalia, titolarità del bene) e comunque smentite dalle risultanze processuali: questo basta per scrutinare negativamente il motivo richiesto.
4. Per le ragioni dinanzi esposte che impongono l'inaccoglibilità nel merito della richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità, la questione di legittimità costituzionale, come proposta dal ricorrente, si pone necessariamente come irrilevante;
il mancato superamento dello scrutinio della rilevanza esonera da ogni valutazione in ordine alla ricorrenza dell'ulteriore requisito della non manifesta infondatezza.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.09.2015 Il Consigliere estensore N Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 OTT. 2015 IL REMAD CANCELLIERE CA Claudia Pianelli O N 6