Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Commentari • 5
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L'invio a mezzo fax dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento non è inammissibile o irricevibile. Se però il giudice non ne sia venuto a conoscenza, ciò non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e, quindi, alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico, non autorizzato per il deposito, espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, e in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l'onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. Solo in casi estremi, in cui l'impedimento sia insorto improvvisamente …
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Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 6 dicembre 2018 – 21 marzo 2019, n. 12673 Presidente Cammino - Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 21.10.2011 dal Tribunale di Napoli - sez. Ischia, ha dichiarato MO. LU., in atti generalizzata, colpevole di ricettazione e vendita di beni recanti marchi contraffatti, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputata (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la …
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La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è reato anche in caso di contraffazione grossolana, poiché la norma indicata tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 8 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 11/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3235
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 12281/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JE SA N. IL 30/01/1985;
avverso la sentenza n. 1367/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 01/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAPALORCIA GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. BARBA A..
RITENUTO IN FATTO
1. JE SA ricorre tramite il difensore avverso la sentenza 1-10- 2012 della Corte di Appello di Lecce che, confermando in punto responsabilità quella del tribunale della stessa sede sez. dist. di Maglie in data 27-4-2009, riformata quanto a statuizioni minori, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 474 c.p., per aver detenuto per la vendita prodotti industriali con marchi contraffatti (AN EA, CE & AB, ST, VI RT, Nike, LP LA ed altri).
2.Con unico motivo articolato in più censure il ricorrente deduce violazione di legge per mancata applicazione della norma sul reato impossibile, mancata applicazione dell'art. 474 c.p., comma 3, vizio di motivazione in ordine alla previsione di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
3. Si tratterebbe di grossolanità della riproduzione tale da non essere confondibile con l'originale, con conseguente inidoneità dell'azione a porre in pericolo il bene giuridico tutelato rappresentato dalla pubblica fede.
4. Inoltre sarebbe rimasta inosservata la norma di cui al terzo comma dell'art. 474 citato, introdotta nel 2009, non essendo stata provata dalla pubblica accusa la registrazione del marchio (Cass. sez. 5^, 8- 5-1995, Rubino) necessaria anche per i marchi ed. notori (Cass. 36360/2012). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. L'assunto dell'impugnante circa la grossolanità della contraffazione con conseguente operatività della norma sul reato impossibile, collide con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa corte, ancora di recente ribadito, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana. Ciò in quanto l'art. 474 c.p., tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio, gravemente danneggiato dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione il prodotto, quello originale da quello non autentico. Indirizzo che qualifica la fattispecie come reato di pericolo, per la cui configurazione non necessita la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione - e le condizioni di vendita - siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass. 20944/2012, 28423/2012).
3. Non ha poi fondamento la censura di inosservanza dell'art. 474 cit., comma 3, per mancata prova della registrazione dei marchi. 4. È infatti evidente come la giurisprudenza di questa corte richiamata dal ricorrente - secondo la quale, in tema di contraffazione di segni distintivi e di commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente per la configurabilità del reato, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p., dalla L. n. 99 del 2009, che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito (Cass. 36360/2012)-, non si attagli al caso di specie in cui non risulta affatto, a differenza che in quello esaminato nella pronuncia citata, che, in relazione ai marchi contraffatti, fossero state presentate soltanto le domande di registrazione, non seguite dall'accoglimento.
5. Tale giurisprudenza, infatti, sancisce il condivisibile principio che la sola presentazione della domanda di registrazione di un marchio non basta ad assicurare la tutela della proprietà intellettuale o industriale cui sono preordinate le norme incriminatrici ex artt. 473 e 474 c.p., ma non implica certo, contrariamente a quanto pretenderebbe il ricorrente, che occorra a tal fine fornire la prova della registrazione nelle ipotesi di marchi di risalente e riconosciuto utilizzo a livello sovranazionale, operando in tali casi il principio della notorietà della registrazione, salvo concrete allegazioni in senso diverso.
6. Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che la decisione di legittimità su cui fa perno il ricorso si riferisce a marchio sconosciuto (l'immagine di personaggi di cartoni animati, mentre Cass. 9340/2012, sulla stessa linea, è relativa a piastre GHD per capelli) per il quale risultava presentata la domanda di registrazione, ma, non risultando ottenuto il titolo di privativa, il marchio era ritenuto immeritevole di tutela, mentre ben diverso è il caso in esame riguardante marchi di indiscusso, riconosciuto, pluriennale utilizzo da parte delle case produttrici.
7. Non risulta invece sviluppato, ed è quindi aspecifico, il profilo di censura relativo a vizio di motivazione in ordine alla previsione di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014