Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 5260
CASS
Sentenza 11 dicembre 2013

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Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 5260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5260
Data del deposito : 11 dicembre 2013

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