Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
La mancata di traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. (La Suprema Corte ha affermato il principio in epoca precedente al recepimento della direttiva 2010/64/UE con D.L. 4 marzo 2014 n. 32).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2014, n. 23608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23608 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/02/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 189
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 13337/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SHIRONG N. IL 31/01/1982;
avverso la sentenza n. 2339/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11 maggio 2012 la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova in data 21 marzo 2008 nei confronti di NG Shirong. L'imputato, con dette conformi decisioni di merito, è stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 (TU imm.) e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, con pena sospesa. Il fatto oggetto di giudizio risulta avvenuto fino al 23 gennaio 2008 e consiste nell'aver impiegato in un laboratorio tessile sette cittadini cinesi sprovvisti di permesso di soggiorno, favorendone la permanenza illegale sul territorio dello stato e traendo profitto da condizioni di sfruttamento della manodopera. Nel valutare i motivi di appello, la Corte territoriale:
- riteneva infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, posto che la pacifica condizione di non conoscenza della lingua da parte dell'imputato (con assistenza dell'interprete durante la celebrazione del giudizio) non poteva determinare l'obbligo di traduzione della decisione finale del giudizio, ne' risultava operata alcuna richiesta in tal senso da parte dell'imputato, titolare del relativo diritto;
- confermava la qualificazione giuridica del fatto, atteso che il favoreggiamento della immigrazione clandestina era da ritenersi correlato ad una finalità di ingiusto profitto. Ciò emergeva dalle condizioni disumane in cui erano tenuti i lavoratori, privi di forza contrattuale e costretti ad accettare retribuzioni e orari di lavoro discriminatori e non conformi alle ordinarie previsioni pattizie;
- riteneva le doglianze circa la mancata concessione delle generiche sprovviste di reali motivi e pertanto inammissibili. In ogni caso ribadiva l'esatta considerazione da parte del giudice di primo grado della gravità del fatto commesso, tenuto conto del numero delle persone sfruttate e delle condizioni in cui le stesse venivano mantenute.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - NG Shirong, articolando distinti motivi. Con il primo si denunzia la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in relazione all'omessa traduzione in lingua delle decisioni di primo e secondo grado.
Ad avviso del ricorrente l'obbligo di traduzione a favore dell'imputato alloglotta deriverebbe in via diretta dall'art. 3 della direttiva 2010/64/UE. Ci si diffonde sui contenuti di tale direttiva e si ritiene che in virtù della stessa sussiste un preciso obbligo di traduzione, trattandosi di questione che si riflette sulla stessa possibilità di pieno esercizio del diritto di difesa. Sarebbero pertanto affette da nullità la decisione di primo grado e quella di secondo grado.
Con il secondo motivo si deduce vizio della decisione per erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo d'appello relativo alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Erronea sarebbe detta statuizione, in quanto la Corte aveva il potere di applicarle anche di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1 Quanto al primo motivo il difensore si duole della omessa traduzione in lingua comprensibile all'imputato della sentenza di primo e di secondo grado, invocando a sostegno di tale necessità - e del conseguente vizio - l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE in tema di assistenza linguistica ed ipotizzando il vizio di nullità. Nella decisione impugnata si afferma - in rapporto alla omessa traduzione della sentenza di primo grado - che nessuna richiesta è stata formulata in tal senso dall'imputato, unico soggetto titolare del sottostante interesse, nonché si ribadisce che l'atto in questione non rientra tra quelli sottoposti ad obbligo di traduzione nei confronti dell'imputato alloglotta.
Va osservato, sul tema, che effettivamente l'art. 3 della direttiva 2010/64/UE (il cui termine di recepimento è decorso in data 27 ottobre 2013) prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea assicurano che gli indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti "fondamentali" allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa. Tra detti documenti fondamentali è espressamente ricompresa la sentenza.
Ciò pone il tema - coltivato nel ricorso - della validità di una sentenza emessa dopo il 16 novembre 2010 (giorno di entrata in vigore della direttiva) nei confronti di un imputato che pacificamente non sia in condizione di comprendere la lingua italiana. Tale questione, nel caso in esame, non è meritevole di apprezzamento alcuno in riferimento alla decisione di primo grado, emessa in data 21 marzo 2008.
In riferimento a tale atto del procedimento, infatti, non può farsi questione circa i contenuti della direttiva, successivamente emessa, neanche come criterio generale di interpretazione delle norme vigenti nel sistema processuale italiano.
La motivazione reiettiva, sul punto, contenuta nella decisione qui impugnata appare pertanto immune da vizi e conforme agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. 4, n. 26239 del 19.3.2013 rv 255694 ove si è ribadito che la sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge assicura all'imputato alloglotta il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione dell'atto, anche a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 10 del 12 gennaio 1993, rafforzativa della previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen.). Per sua natura, la sentenza non è atto che introduce nel procedimento la contestazione dell'accusa ma che ne afferma o ne nega il fondamento. Da ciò deriva la prevalente elaborazione giurisprudenziale di tipo negatorio alla sua traduzione, ferma restando la necessità - già ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo - di consentire la comprensione all'imputato alloglotta dei termini fattuali della contestazione attraverso la traduzione dell'atto di citazione a giudizio, nelle sue diverse possibili forme di realizzazione.
In particolare, ciò che esclude alla radice la ricorrenza del vizio (sempre in rapporto alla decisione di primo grado del presente giudizio) è l'assenza di una richiesta di traduzione rivolta dall'imputato - che risulta aver partecipato al processo con l'assistenza di un interprete - da ritenersi unico titolare del potere di attivarla, essendo evidente che la traduzione risulta finalizzata ad una effettiva comprensione delle ragioni della decisione da parte del soggetto carente della capacità di comprensione del testo.
Il potere di critica dei contenuti della decisione risulta peraltro espresso attraverso la redazione dell'atto di appello da parte del difensore, da ritenersi non legittimato a proporre tale tipologì a di eccezione (tra le altre, Sez. 3, 5.6.2013 rv 256934). La decisione di secondo grado - parimenti non tradotta - risulta emessa in data 11 maggio 2012, dunque in epoca successiva all'entrata in vigore della direttiva ma antecedente alla scadenza del termine di recepimento. In tale intervallo temporale non può dirsi che la direttiva abbia efficacia di norma precettiva, tuttavia il suo contenuto può fungere da criterio interpretativo della normativa interna vigente (sul punto Sez. 3 n. 5846 del 12.7.2012) essendo indubbiamente un chiaro indicatore della necessità di fornire adeguata tutela all'imputato alloglotta anche in rapporto agli atti a contenuto valutativo, al fine di orientare il potere di critica della decisione.
Tuttavia, pur aderendo a tale orientamento, non può ritenersi sussistente - in tale periodo - un obbligo generalizzato di traduzione dell'atto, in assenza di una specifica richiesta operata, in tal senso, dall'imputato (negli stessi termini la decisione n. 5846 del 2012 cit). Detta richiesta va considerata necessaria in quanto esprime una necessità di conoscenza dei contenuti valutativi in via diretta, lì dove gli stessi possono essere portati a conoscenza dell'interessato attraverso altri strumenti attivati in forma privata. A ciò va aggiunto che in nessun caso la mancata traduzione potrebbe essere ritenuta una ipotesi di nullità, posto che in regime di validità dell'atto è regolato dalla legge (l'art. 109 c.p.p. prevede espressamente l'utilizzo della lingua italiana) le ipotesi di nullità sono tassative ai sensi dell'art. 177 c.p.p. e non risulta introdotta - allo stato - alcuna norma interna tesa a modificare tale assetto.
Pertanto, nel periodo cui si colloca l'emissione della decisione qui impugnata può al più ritenersi - in ossequio al contenuto di principio della direttiva - che l'autorità procedente sia tenuta ad accogliere l'eventuale richiesta di traduzione della sentenza, con conseguente slittamento della decorrenza termini di impugnazione (in via interpretativa) al momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile.
Ma, tornando al caso in esame, nessuna richiesta di traduzione risulta operata dall'imputato ne' tantomeno allegata al ricorso, il che priva di consistenza il ragionamento sostenuto nel ricorso.
1.2 Anche il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale, dopo aver evidenziato che la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risultava sprovvista di motivi a sostegno, ha comunque espresso un giudizio sul tema, confermando in fatto la valutazione del primo giudice con argomenti logici ed aderenti ai dati istruttori (il numero delle persone sfruttate, le condizioni in cu. le stesse versavano, la negativa personalità dell'imputato) il che esclude la sindacabilità di tale valutazione nella presente sede di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014