Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2014, n. 23608
CASS
Sentenza 11 febbraio 2014

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La mancata di traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2010/64/UE, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. (La Suprema Corte ha affermato il principio in epoca precedente al recepimento della direttiva 2010/64/UE con D.L. 4 marzo 2014 n. 32).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2014, n. 23608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23608
    Data del deposito : 11 febbraio 2014

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