Sentenza 14 gennaio 2014
Massime • 1
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res". (Nella fattispecie l'imputato si era impadronito della borsa della persona offesa contenente un cellulare e le chiavi di casa; la S.C. confermando la decisione del giudice di appello, ha escluso l'applicabilità dell'attenuante in questione, ritenendo i beni sottratti, complessivamente valutati, di valore economico non irrilevante, anche tenuto conto degli ulteriori danni subìti dalla persona offesa, in relazione al furto delle chiavi della propria abitazione).
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Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 maggio – 24 luglio 2015, n. 32594 Presidente Ippolito – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1 aprile 2014 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 15 dicembre 2008, ha assolto N.V. , Carabiniere in servizio presso la Tenenza di X, dal reato ex art. 326 c.p. di cui al capo sub D) perché il fatto non sussiste, e, riqualificati i fatti di concussione di cui ai capi sub A) ed F) ai sensi dell'art. 319-quater c.p., ha ridotto la pena inflitta dal primo Giudice ad anni tre e mesi cinque di reclusione, dichiarando l'interdizione dai pubblici uffici per anni …
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Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2014, n. 24003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24003 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 14/01/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 75
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 13466/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 25.10.2012 dalla corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 25.10.2012 la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui, in data 4.2.2012, il tribunale di Napoli ha condannato ZI PE, imputato dei delitti di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 4, art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 5, (capo a); art. 110 cp., art. 112 c.p., n. 4, artt. 582, 585 e 576 c.p., in relazione all'art. 61 c.p., n. 1,
commessi in danno di NO NA, rideterminava in senso più favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, lamentando: 1) violazione di legge in riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4), erroneamente non riconosciuta dalla corte di appello partenopea sulla base di valutazioni, estranee alla ratio della disposizione che impone di considerare solo il danno patrimoniale arrecato dal delitto, "riguardanti non già il danno patrimoniale subito dalla persona offesa, bensì attinenti a una voce di danno onnicomprensiva e non meglio specificata", derivante dalla condotta posta in essere dall'imputato, globalmente intesa", senza considerare il valore della refurtiva, rappresentata dalla somma di sette euro e da un telefono mobile, non del tipo "smartphone"; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale operato l'aumento di pena previsto dall'art. 99 c.p., comma 3, "sebbene neutralizzandolo tramite la concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., senza tuttavia esplicitare apertis verbis come e in che modo la commissione dei delitti pre- giudicati abbia influito, sotto il profilo personologico, sull'ultima deliberazione delittuosa, determinando una maggiore capacità a delinquere, apprezzabile ex art. 133 c.p., comma 2".
3. Il ricorso non può essere accolto, nonostante il giudice di secondo grado sia incorso in un errore di diritto.
Ed invero risulta estraneo all'accertamento giudiziale volto a verificare la sussistenza o meno della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4), la cui applicazione è stata invocata in appello dal ricorrente ("l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità"), il riferimento a parametri, come quello utilizzato dalla corte territoriale per rigettare la relativa richiesta, incentrato sulle modalità violente della condotta complessivamente posta in essere dall'imputato, il quale, nella prospettiva seguita dal giudice di secondo grado, ha causato alla NO un danno non qualificabile in termini di "speciale tenuità", in quanto, oltre alla lesione della sfera patrimoniale della persona offesa, egli si è reso responsabile della lesione dell'integrità fisica di quest'ultima. Nel caso di reati che, come il furto, ledono solo il patrimonio, ma non anche (come, ad esempio, la rapina), la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità è, infatti, sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, senza che sia necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata l'azione criminosa, valutazione, invece, indispensabile ai fini di accertare la configurabilità della ulteriore circostanza attenuante prevista dalla seconda parte del citato art. 62 c.p., n. 4), con riferimento ai delitti "determinati da motivi di lucro" (cfr. Cass., sez. 2, 06/03/2001, n. 21872, Contene).
Tale errore di diritto, tuttavia, non avendo avuto influenza decisiva sul dispositivo, non determina l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, giusto il disposto dell'art. 619 c.p.p., potendo essere corretto in questa sede di legittimità, con una decisione che conferma il mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante, ovviamente per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice di secondo grado.
Premesso, infatti, che, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è in ogni caso necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 31/05/2011, n. 32097; Cass., sez. 5, 13/9/2005, n. 33093, rv. 232333), ritiene il collegio che, per determinare se si è in presenza o meno di un danno tenue dal punto di vista obiettivo, è necessario considerare, oltre al valore in sè della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa dal reato può subire in conseguenza della sottrazione della res (cfr., in questo senso, Cass., sez. 2, 21/01/1992, Stirigone;
Cass., sez. 5, 13/9/2005, n. 33093, rv. 232333). Orbene, non appare revocabile in dubbio, che la presenza, all'interno della borsa di cui si è impadronito il ricorrente, di un telefono cellulare di marca "Samsung" e delle chiavi di casa della NO (oltre che della somma di Euro 7,00), esclude in radice la possibilità di configurare un danno di speciale tenuità, non potendosi affermare che la borsa, il telefono cellulare e le chiavi di casa, costituiscano beni, complessivamente valutati, dal valore economico irrilevante, anche tenuto conto degli ulteriori danni ai quali la persona offesa si è trovata esposta, in relazione alla evidente necessità di adottare le necessarie cautele per prevenire il rischio dell'accesso alla propria abitazione da parte di terzi estranei, mediante l'uso delle chiavi illecitamente sottrattele. Peraltro non può non rilevarsi l'assoluta genericità dell'assunto difensivo sul punto, con cui si invoca l'applicazione della circostanza attenuante in questione, unicamente facendo riferimento al valore della borsa sottratta (che il ricorrente non specifica) ed alla circostanza che essa "non conteneva denaro od oggetti di valore".
4. Inammissibile, invece, appare il secondo motivo di ricorso, in quanto la questione con esso proposta non risulta essere stata rappresentata in sede di appello.
Si tratta in ogni caso di una questione manifestamente infondata. Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, infatti, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (cfr. Cass., sez. 3, 21/04/2010, n. 22038, F., rv 247634), come, per l'appunto, nel caso in esame, in cui il riferimento alla "oggettiva gravità del fatto realizzato", pur funzionale a giustificare il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti generiche, circostanza aggravante e recidiva, effettuato in termini di equivalenza dal giudice di primo grado, rende manifesto il diniego (e le ragioni) di esclusione della recidiva contestata.
5. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso presentato nell'interesse del ZI va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2014