Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2014, n. 24003
CASS
Sentenza 14 gennaio 2014

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La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res". (Nella fattispecie l'imputato si era impadronito della borsa della persona offesa contenente un cellulare e le chiavi di casa; la S.C. confermando la decisione del giudice di appello, ha escluso l'applicabilità dell'attenuante in questione, ritenendo i beni sottratti, complessivamente valutati, di valore economico non irrilevante, anche tenuto conto degli ulteriori danni subìti dalla persona offesa, in relazione al furto delle chiavi della propria abitazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2014, n. 24003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24003
Data del deposito : 14 gennaio 2014

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