Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo".
Commentari • 5
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Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …
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L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
Leggi di più… - 3. Misura cautelare per indagato alloglotta: va tradotta solo se ..(Cass. 33802/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2020
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare. Corte di Cassazione Sezione IV sentenza n. 33802/2017 udienza 18 maggio 2017 - deposito 11 luglio 2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: O.A. nato 11 16/06/1986 a BENIN CITY(NIGERIA) avverso l'ordinanza del 28/02/2017 del TRIB. LIBERTA di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il Proc. …
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Il giudice cautelare deve motivare con elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisita conoscenza della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua e, a fronte di circostanze non certo deponenti a favore della conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana non può replicare con mere asserzioni apodittiche, senza attestare di aver effettuato alcun accertamento. Nel caso di intangibilità dell'ordinanza genetica impositiva di una misura cautelare, ove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294 …
Leggi di più… - 5. Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 14990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14990 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 389
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 48214/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RY ES IC N. IL 20/05/1984;
avverso l'ordinanza n. 1084/2014 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 16/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo G. in via principale investire le sezioni unite del Contesto giurisdizionale di effetti dell'omessa tradizione dell'ordinanza di custodia cautelare in subordine. Rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 16 settembre 2014 il Tribunale di Firenze - Sezione per il Riesame - rigettava l'appello proposto nell'interesse di AE OR IE NI, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia con la quale era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del predetto indagato.
1.2 Il Tribunale, dopo aver riepilogato le vicende che avevano caratterizzato l'adozione ed esecuzione della misura custodiale, rilevava che la dedotta violazione del novellato art. 143 cod. proc. pen. conseguente alla inosservanza del termine entro il quale disporre la traduzione del provvedimento restrittivo non poteva configurarsi se non nelle residuali ipotesi (nel caso in esame inesistenti) del mancato ordine da parte dell'autorità giudiziaria di procedere alla traduzione dell'atto, ovvero dell'omesso adempimento alla richiesta da parte dell'indagato che abbia appreso della avvenuta traduzione del provvedimento cautelare, di essere interrogato per rendere dichiarazioni. Osservava, ancora, il Tribunale che il concetto di congruità temporale contenuto nell'art. 143 cod. proc. pen. non coincide con il termine dei cinque giorni richiesto dall'art. 294 cod. proc. pen., in quanto tale ultima disposizione non era stata interessata dalle modifiche legislative apportate all'art. 143 stesso codice, ulteriormente precisando che il termine "congruo" adoperato dal legislatore andava riferito a quello necessario per il corretto adempimento dell'incarico peritale finalizzato alla traduzione, nel caso in esame rigorosamente osservato.
1.3 Per l'annullamento dell'ordinanza ricorre ER RY IE NI a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge per inosservanza della norma processuale penale (art. 143 cod. proc. pen.) e rilevando che nessuna incidenza poteva assumere la circostanza che il provvedimento custodiale fosse stato seguito dall'interrogatorio dell'indagato avvenuto alla presenza dell'interprete entro il termine dei cinque giorni previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., posto che all'atto dell'interrogatorio l'indagato, francofono di nazionalità belga che non conosceva la lingua italiana, aveva dichiarato di non poter essere in condizione di rispondere perché non conosceva, per difetto di cognizione della lingua italiana, il contenuto dell'ordinanza cautelare. Prosegue il difensore evidenziando che il significato della parola "congruo" contenuto nell'art. 143 cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione va interpretato non nel modo in cui lo ha indicato il Tribunale, ma in relazione al termine necessario per porre a disposizione dell'indagato (o imputato) alloglotta la copia scritta del provvedimento restrittivo in tempo utile per essere preventivamente conosciuto prima di rispondere all'interrogatorio di garanzia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Per una corretta soluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte Suprema pare utile esporre brevemente i fatti dai quali è poi scaturito il gravame interposto nell'interesse dell'odierno ricorrente davanti al Giudice del Riesame.
1.1 L'ordinanza genetica con la quale è stata adottata la misura cautelare nei riguardi, tra gli altri, di EN OR IE NI (cittadino di nazionalità belga) è stata emessa in data 10 aprile 2014 in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per il quale ricorrevano gravi indizi di colpevolezza e rilevanti esigenze cautelari specifiche: per quanto è dato conoscere dal provvedimento qui impugnato, i fatti oggetto della contestazione provvisoria attengono al trasporto dal Belgio in Italia (Stato di destinazione della droga) di un quantitativo di cocaina che avrebbe dovuto essere consegnata ad altri indagati.
1.2 Il provvedimento restrittivo veniva eseguito nei riguardi del ER all'atto della consegna dello stesso da parte del regno Belga alle autorità italiane. Il difensore dell'indagato proponeva istanza ex art. 299 cod. proc. pen. dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pistoia (Autorità che aveva emesso la misura cautelare) volta alla declaratoria di inefficacia della misura stessa per la mancata tempestiva traduzione, prima dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia dell'ordinanza cautelare nella lingua conosciuta dall'indagato (francese) così come disposto dal novellato art. 143 c.p.p., comma 2. Avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di cui sopra è stato poi proposto appello dinnanzi al Tribunale del Riesame di Firenze che lo ha respinto emettendo il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso.
1.3 Si legge in detto provvedimento che, in relazione all'avvenuta esecuzione della misura, il G.I.P. del Tribunale di Pistoia aveva delegato il G.I.P. del Tribunale di Roma a procedere all'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., comma 5:
tale adempimento avveniva nei termini previsti (quinto giorno successivo alla esecuzione della misura) ma, in sede di interrogatorio, svoltosi alla presenza dell'interprete, l'indagato dichiarava di non essere in grado di rispondere a causa della mancata tempestiva traduzione del provvedimento restrittivo che non lo aveva posto nelle condizioni di conoscere il contenuto esatto delle accuse formulate a suo carico.
1.4 Da qui la censura del difensore che rilevava anche come nemmeno era stato proceduto alla tempestiva traduzione dell'ordinanza in tempo utile per il rinnovo dell'atto istruttorio, con conseguente dedotta perdita di efficacia della misura cautelare, non essendo idonea allo scopo - come nel passato - una eventuale traduzione orale per sintesi della misura prima dell'incombente istruttorio.
1.5 Tali essendo i termini della vicenda, il ricorso muove dal presupposto che, in assenza di una tempestiva traduzione non solo prima della effettuazione dell'interrogatorio di garanzia ma anche dopo il detto incombente, la misura cautelare perderebbe efficacia posto che - con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare in carcere da eseguirsi nei confronti di indagato (o imputato) alloglotta - l'espressione "congruo termine" figurante nel novellato art. 143 c.p.p., comma 2 coincide con il termine dei cinque giorni indicato nell'art. 294 cod. proc. pen., comma 1 1.6 È noto che a seguito delle modifiche intervenute in attuazione della direttiva 2010/64/UE (applicabile al caso in esame ratione temporis) l'art. 143 c.p.p., comma 2, come novellato dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32, prevede che gli atti i quali dispongono una misura cautelare personale, tra i quali va ricompresa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, debbono essere tradotti nella lingua conosciuta dall'indagato entro un termine congruo, al fine di consentire all'accusato di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive.
1.7 Per quanto qui rileva recitano, in particolare, i commi 1 e 2 della norma sopra richiamata:
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
2. Il problema dell'obbligo di traduzione degli atti processuali nei confronti dell'imputato (o indagato) alloglotta, pur avendo ricevuto adeguata definizione normativa per effetto del ricordato D.Lgs. n. 32 del 2014, presenta ancor oggi alcuni margini di incertezza, con specifico riguardo alle conseguenze nascenti dalla violazione dell'obbligo della traduzione, ormai legislativamente previsto, rilevandosi che il decreto legislativo in parola non contempla specifiche sanzioni processuali nella ipotesi di inosservanza di tale prescrizione.
2.1 Le teorie che si sono succedute, nel tempo, in merito alle conseguenze originate dalla mancata traduzione (teorie tuttora attuali nonostante la riforma) spaziano dalla nullità - nelle due sottocategorie della nullità di ordine generale a regime intermedio e della nullità insanabile rilevabile ex officio in ogni stato e grado - alla inefficacia.
2.2. In particolare le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 24.9.2003 n. 5052, Zalagaitis, Rv. 226717) avevano affermato il principio che l'omessa traduzione del provvedimento custodiale al momento della sua emissione, ovvero la mancata nomina dell'interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, quando non si fosse già provveduto ai sensi della norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-bis, costituiva causa di nullità dell'atto (rispettivamente,
dell'ordinanza di custodia cautelare o dell'interrogatorio di garanzia). Tale nullità in difetto di esplicita previsione normativa rientrava nella categoria di quelle contemplate dall'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 180 c.p.p.: dunque una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), riferendosi essa all'assistenza dell'imputato, qualificata "a regime intermedio" in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato ovvero all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (in senso conforme v. anche Sez. 5 6.10.2004 n. 16185, Fusha, Rv. 233642).
2.3 Peraltro è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello secondo il quale "La proposizione della richiesta di riesame ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti dell'indagato che non conosce la lingua italiana, sempre che la richiesta di riesame non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare" (in termini tra le tante Sez. 6^ 22.5.2008 n. 38584, Olebune, Rv. 241403; Sez. 2^ 7.6.2011, n. 32555, Bucki, Rv. 250763), specificandosi comunque che la nullità a regime intermedio deve ritenersi sanata qualora l'interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa in modo tale da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare (così Sez. 4, 22.11.2007, n. 10481, Parasko, Rv. 238960).
2.4 La tesi più radicale della nullità assoluta e insanabile la si rinviene in Sez. 3^ 26.4.1999 n. 1527, P.M. in proc. Braka e altrui, Rv. 214348 la quale muovendo dal presupposto che le garanzie previste nell'art. 143 cod. proc. pen., si ricolleghino ai diritti processuali fondamentali dell'imputato, elencati nell'art. 178, lett. c) e, in particolare, al diritto di quest'ultimo di essere assistito in modo da poter comprendere e partecipare al compimento degli atti del processo, ribadisce il principio che il rispetto di tali garanzie è prescritto a pena di nullità assoluta ed insanabile, ostativa alla possibilità per l'atto di spiegare i propri effetti).
2.5 Per la tesi dell'inefficacia propende, invece, Sez. 4, 12.11.2004, n. 6684, Hachimini, Rv. 233360: tale tesi si fonda sul fatto che l'ordinanza custodiale ha una propria struttura definita dall'ordinamento che non annovera la traduzione, dovendosi però riconoscere, sulla base delle disposizioni internazionali, la necessità che gli atti processuali debbono essere tradotti nella lingua comprensibile a chi non sia in grado di recepirne il contenuto, in ossequio al rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La mancata traduzione -secondo la detta decisione - non incide tanto sulla perfezione e validità dell'atto quanto, piuttosto, sulla sua efficacia. Con l'ulteriore conseguenza che, nel momento in cui sia reso evidente, o provato, che lo straniero destinatario dell'ordinanza stessa (o di qualsivoglia altro atto) non abbia avuto comprensione adeguata del contenuto dell'atto, in quanto alloglotta, in quel momento stesso sorgerà il dovere di traduzione dell'atto. Pertanto, dal momento in cui la traduzione ha raggiunto il suo scopo, ingenerando conoscenza del contenuto dell'atto nello straniero che non parli la lingua italiana, decorreranno i termini per l'esercizio dei diritti configurati dall'ordinamento, relativi al diritto di difesa del soggetto (cfr. in senso analogo Sez. 5^ 12.3.2013 n. 18023, F. Rv. 255510).
2.6 Sul solco di tale ultima interpretazione si colloca la recente pronuncia della 6^ Sezione (12.11.2014 n. 50766, Awoh, Rv. 261537) particolarmente interessante perché sviluppatasi dopo la riforma dell'art. 143 cod. proc. pen. Si ribadisce in essa la regola della inefficacia dell'atto non tradotto, specificandosi che può parlarsi di nullità (ovviamente sanabile nei termini dianzi precisati) solo se la circostanza della non conoscenza da parte del destinatario della misura sia già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare, mentre laddove la mancata conoscenza della lingua italiana sia emersa in un momento successivo "/a traduzione dell'ordinanza applicativa della misura dovrà essere richiesta dallo straniero alloglotta nel corso dell'interrogatorio di garanzia ovvero con istanza ex ari. 299 cod. proc. pen., con la possibilità di proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen. in caso di rigetto, mentre il termine per proporre la richiesta di riesame avverso il titolo cautelare, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., decorrerà dall'avvenuta traduzione del titolo stesso".
3. L'esposizione estremamente succinta dell'evoluzione giurisprudenziale sul tema in discussione ripropone inalterata la questione delle conseguenze derivanti dalla mancata traduzione dell'atto impositivo della misura cautelare nei riguardi di soggetto non a conoscenza della lingua italiana, in quanto - come già accennato - la modifica normativa intervenuta a seguito del D.Lgs. n. 32 del 2014 non ha definitivamente risolto i dubbi in proposito.
3.1 Nel novellato art. 143, comma 2 infatti, si prevede che l'autorità procedente disponga la traduzione scritta degli atti "entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa". Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale formatasi in materia, piuttosto che soffermarsi sulla nullità dell'atto non tradotto, appare interessante vedere cosa accade per gli atti ad esso successivi preclusi (come, in ipotesi, la possibilità della tempestiva proposizione di una impugnazione) ed in particolare se risulti praticabile l'istituto della restituzione del termine.
3.2 In effetti - come osservato dal Tribunale - la norma processuale in tema di interrogatorio di garanzia dell'indagato in vinculis non è stata interessata dalla modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. le cui previsioni soffrono di una mancanza di coordinamento con la norma precedentemente citata.
3.3 Ed allora l'espressione "congruo termine" contenuta nell'incipit del comma 2 del riformato art. 143 cod. proc. pen. non può essere riferita in via di stretta logica (oltre che in chiave sistematica), all'omologa dizione "cinque giorni " contenuta nell'art. 294 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte sì da comportare l'inefficacia del provvedimento custodiale in caso di inosservanza della prescrizione, ma va ricollegata alla necessità di rispettare un termine ragionevolmente breve necessario per disporre ed eseguire la traduzione;
termine che inizierà a decorrere solo dopo che il giudice abbia appreso la non conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto destinatario della misura.
3.4 La mancata conoscenza della lingua italiana intervenuta al momento dell'interrogatorio si potrebbe allora equiparare alla situazione di impedimento assoluto normativamente prevista dall'art. 294 comma 2 cod. proc. pen. che, in evenienze siffatte, consente al giudice, previa adozione di decreto motivato che dia atto della situazione impeditiva, di riprendere l'interrogatorio solo dopo che quella situazione ostativa sia venuta meno. Il che in definitiva non fa che rafforzare la tesi della ed. "restituzione in termini" per la rinnovazione dell'atto rimasto incompiuto.
3.5 Di inefficacia della misura potrebbe allora parlarsi solo dopo che sia inutilmente trascorso il nuovo termine di cinque giorni decorrente dalla cessazione dell'impedimento coincidente con il deposito della traduzione.
3.6 D'altro canto sarebbe contrario al sistema oltre che foriero di conseguenze inimmaginabili il venir meno tout court dell'efficacia dell'ordinanza laddove in ipotesi (non infrequente nella prassi) l'interrogatorio dell'indagato alloglotta avvenga nell'ultimo giorno utile previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., senza che prima il giudice sappia della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato in vinculis.
4. In conclusione, mentre nel caso in cui il giudice sia, già al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, al corrente della non conoscenza da parte del destinatario della misura della lingua italiana e, ciò nonostante, ometta di provvedere alla traduzione, si determinerà una situazione di nullità genetica (di ordine generale e di grado intermedio, eventualmente sanabile attraverso la proposizione del riesame v. supra), del provvedimento in quanto inosservante dell'obbligo generale di traduzione previsto dal comma 1 dell'art. 143 del codice di rito.
4.1 E sempre di nullità (anche questa sanabile nei modi dianzi evidenziati) potrà parlarsi laddove il giudice, successivamente all'adozione della misura cautelare, appresa la mancata conoscenza della lingua da parte dell'imputato (o indagato) non disponga la traduzione.
4.2 Di contro, laddove la traduzione venga disposta o effettuata in un termine "incongruo" ovvero l'interrogatorio dell'imputato (o indagato) non venga effettuato nel termine di cinque giorni rispetto alla data di deposito della traduzione, potrà profilarsi una situazione di sopravvenuta inefficacia del titolo custodiale.
5. Nel caso in esame il Tribunale dopo aver correttamente escluso che potesse configurarsi una ipotesi di inosservanza della disposizione processuale contenuta nell'art. 143 cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione e parimenti escluso che l'espressione "termine congruo" andasse riferita all'art. 294 cod. proc. pen., comma 1 ha coerentemente concluso per le necessità che venisse rispettato un termine breve - nella specie puntualmente osservato - entro il quale disporre ed adempiere l'incarico peritale della traduzione, ferma restando, quindi, la validità ed efficacia del titolo custodiale in quanto comunque l'interrogatorio era avvenuto nel pieno rispetto della procedura imposta dal comma 1 dell'art. 294 del codice di rito.
5.1 Peraltro va osservato che da parte della difesa non è stata sollevata alcuna censura in ordine al mancato espletamento dell'interrogatorio dopo il deposito della traduzione (deposito cui è seguita la notifica del titolo custodiale), ma una doglianza mirata a far rendere caducato il titolo sic et simpliciter per il mancato espletamento dell'interrogatorio entro il termine dei cinque giorni senza che fosse stata data la possibilità preventiva al ER di conoscere il contenuto dell'ordinanza cautelare in quanto non ancora tradotta: il difensore ha in effetti lamentato il mancato rinnovo dell'interrogatorio per delega entro il termine del 27 maggio 2014 (quinto giorno utile), senza far cenno ad una possibilità successiva di interrogatorio ex officio da parte del giudice sul presupposto che il titolo fosse ormai divenuto inefficace.
6. Il ricorso, alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa ai sensi dell'art. 94 disp. att c.p.p., comma 1 ter al Direttore dell'istituto penitenziario ove la ricorrente è attualmente ristretta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015