Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
Il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione fa sì che, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio da parte dell'altro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato in favore dell'indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore. (Fattispecie in cui il difensore aveva proposto richiesta di riesame e poi aveva rinunciato ad essa, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta in un momento successivo dall'indagato personalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2006, n. 19835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19835 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/04/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 705
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 5948/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in data 19 ottobre 2005;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Sirena Pietro Antonio;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14 dicembre 2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria dispose la custodia cautelare in carcere di AR CO, indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
A seguito dell'emissione di quella misura, il AR si rese irreperibile e, risultate vane le ricerche, venne emesso, in data 22 febbraio 2005, decreto di latitanza.
Avverso l'ordinanza di custodia cautelare propose richiesta di riesame, in data 14 marzo 2005, l'avvocato Speziale del foro di Locri, munito di procura speciale da parte del AR;
ma il suddetto difensore poco dopo rinunciò all'impugnazione e, conseguentemente il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 23 marzo 2005, dichiarò inammissibile l'impugnazione da lui proposta.
Successivamente il AR, con istanza a sua firma presentò richiesta di riesame nei confronti del provvedimento di custodia cautelare in questione;
ma il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 ottobre 2005, dichiarò inammissibile l'impugnazione, osservando che si era formato il giudicato cautelare a seguito della prima dichiarazione di inammissibilità, e rilevando, altresì, che la richiesta dell'indagato era stata proposta al di la dei termini stabiliti a pena di decadenza per la sua presentazione. Ricorre per Cassazione il difensore del AR deducendo la nullità dell'ordinanza impugnata, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine alla affermata sussistenza in capo all'indagato di un potere autonomo di impugnazione ex articolo 309 c.p.p., pur in presenza di un suo precedente esercizio e successiva rinunzia da parte del difensore, non avendovi lo stesso mai rinunziato per sè e non essendo ancora decorsi i termini legislativamente previsti per l'impugnazione a suo favore come latitante.
Il ricorrente sostiene, in buona sostanza, anzitutto che la rinunzia del difensore alla richiesta di riesame non comporta in alcun caso la perdita dell'autonomo diritto dell'indagato a richiedere quella impugnazione, atteso che "i due diritti operano su piani distinti"; e afferma che il AR aveva diritto di proporre la suddetta richiesta di riesame entro 10 giorni dalla data di notificazione dell'ordine di custodia cautelare, eseguita a norma dell'articolo 165 c.p.p.; con la conseguenza che - non essendo mai stata eseguita detta notifica - non era per lui ancora decorso il termine per impugnare. La censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli autonomi diritti di impugnazione attribuiti all'indagato e ai difensori trovano precisi limiti al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto.
E infatti, per il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, una volta che il gravame sia stato proposto da uno qualsiasi dei soggetti legittimati (indagato ovvero suo difensore) e che su di esso sia intervenuta una qualche decisione, detto diritto, avendo conseguito il suo effetto, si è consumato, così che ne è precluso l'ulteriore esercizio che, essendo funzionalmente diretto a un risultato in favore dell'indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore, non può essere reiterato in presenza di una decisione che ha provveduto sull'impugnazione altrimenti proposta (cfr.: Cass. Pen., sez. 1, 30 giugno 1999, numero 4561, ON;
conformi : Cass. pen., sez. 1^, 30 giugno 1999, numero 4562, Perrucci e numero 4563, Palmisano, non massimate;
ASN 199502490; ASN 199705035; ASN 199404884; ASN 199602804). Dunque, già in base a tale giurisprudenza, condivisa dal Collegio, la richiesta di riesame proposta dal AR sarebbe inammissibile. Ma nel caso concreto v'è un elemento ulteriore da prendere in esame, dal quale la tesi dell'inammissibilità sostenuta dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria esce rafforzata. Come risulta dall'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso, il AR aveva conferito al suo difensore procura speciale per impugnare il provvedimento di custodia cautelare e per rinunciare alla stessa impugnazione.
Dunque, sia la richiesta di riesame, che la successiva rinuncia a quel gravame sono direttamente riferibili all'indagato proprio in virtù della suddetta procura speciale;
con la conseguenza che anche se le due richieste di riesame del difensore e del AR operassero su piani autonomi, in ogni caso quest'ultimo avrebbe esaurito l'impugnazione a lui consentita dal codice di rito.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006