Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10294
CASS
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del termine dilatorio di 48 ore per la difesa

    La Corte ritiene fondato il motivo, confermando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la mancata osservanza del termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile al destinatario, prima della convalida da parte del GIP, integra una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa, senza che sia necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio.

  • Accolto
    Violazione del termine dilatorio per la presentazione di memorie

    La Corte accoglie il ricorso per la violazione del termine dilatorio di 48 ore, assorbendo tale motivo gli altri, in quanto la nullità per violazione del diritto di difesa è sufficiente a determinare l'annullamento con rinvio.

  • Altro
    Inefficacia della misura per richiesta di convalida anteriore alla notifica

    La Corte, avendo accolto il ricorso per la violazione del termine dilatorio di 48 ore, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, inclusa la questione relativa alla tempestività della richiesta di convalida rispetto alla notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10294
    Data del deposito : 18 marzo 2026

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