Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 9255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9255 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
09255-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento ometiora le generalità e gli altri da identificativi a non de art. 52 d.lgs.
in quanto
disposto uicio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
GI RO IO POSCIA MICAELA SERENA CURAMI RAFFAELLO MAGI PAOLO VALIANTE
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: EM AM nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 07/11/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO POSCIA;
Sent. n. sez.680/2026 CC- 19/02/2026
R.G.N.41940/2025
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. GIOSUE' BRUNO NASO che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da MI AM avverso il provvedimento in data 17 settembre 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva, a sua volta, respinto la sua istanza di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti per incompatibilità con il regime detentivo.
1.1. In particolare, la misura cautelare in oggetto era stata disposta dal medesimo Giudice per le indagini preliminari in data 3 maggio 2024 con riferimento al capo A) della imputazione provvisoria relativo al reato di cui agli art. 416, commi 1, 2, 3, 4, 56 e 61-bis cod. pen. e per il capo H) in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 306, commi 1, 2 e 3 in relazione agli artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen. All'esito del giudizio abbreviato MI AM veniva riconosciuto colpevole per il reato sub A), qualificato come violazione dell'art. 416, commi 2, 5 e 6, con esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 416, comma 4, e 61-bis cod. pen., e condannato alla pena di anni sei di reclusione;
con la stessa sentenza l'imputato veniva, invece, assolto dal reato sub H) perché il fatto non sussiste con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare rispetto a tale addebito.
1.2. A seguito di istanza della difesa, diretta alla revoca della misura cautelare per incompatibilità con il regime carcerario per ragioni di salute, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto perizia medico legale sulla persona di AM MI affetto da 'paraplegia degli arti inferiori, incontinenza fecale e urinaria, a seguito di lesione midollare da ferita da arma da fuoco'; il perito aveva concluso per la compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione indicando la necessità di collocare il predetto presso una struttura penitenziaria in grado di assicurare un'assistenza sanitaria e riabilitativa in via continuativa.
1.3. Con ordinanza del 15 aprile 2025 lo stesso Giudice aveva quindi respinto la richiesta sopra indicata disponendo il trasferimento di AM MI presso un istituto dotato di apposito centro diagnostico e terapeutico, poi individuato dal D.A.P. nel centro S.A.I. della casa circondariale di Catanzaro.
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1.4. A seguito di nuove istanze difensive il citato Giudice per le indagini preliminari richiedeva ulteriori relazioni sanitarie alla casa circondariale di Catanzaro e, una volta acquisite le stesse che confermavano una condizione di compatibilità con il regime detentivo, emetteva l'ordinanza di rigetto del 17 settembre 2025, oggetto della impugnazione decisa con la ordinanza di cui in epigrafe.
1.5. Il Tribunale di Milano, investito dell'appello proposto da AM MI ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, confermava il provvedimento impugnato osservando, quanto alle esigenze cautelari, che,in considerazione del reato per il quale la misura cautelare era stata applicata (capo A), vigeva la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere e che la difesa non aveva prospettato nuovi elementi in grado di superare detta presunzione non potendo valere, al riguardo, il tempo trascorso dall'inizio della misura stessa.
1.6. Con riferimento al quadro sanitario il Tribunale evidenziava che, sulla base della documentazione sanitaria aggiornata, della cartella clinica e della documentazione prodotta dalla difesa, le condizioni di salute del detenuto rimanevano compatibili con il regime detentivo e che presso la casa circondariale di Catanzaro venivano somministrate tutte le cure ed i trattamenti (tra cui la fisioterapia) indicati come necessari da parte dell'ausiliario del giudice in sede di accertamento peritale. Né a conclusioni differenti si poteva giungere sulla base di quanto indicato dal consulente medico legale della difesa, atteso che la relazione sanitaria di quest'ultimo non era aggiornata dato che risaliva ad epoca di gran lunga anteriore rispetto a quelle trasmesse dal carcere.
2. Avverso la sopra indicata ordinanza AM MI, per mezzo dell'avv. Giosuè Bruno Naso, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione contraddittoria, manifestamente illogica ed insufficiente con conseguente nullità del provvedimento impugnato.
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2.2. In particolare, deduce che il Tribunale ha ignorato, con riferimento al quadro cautelare, che egli è detenuto da diciotto mesi ed è stato già condannato in primo grado;
inoltre, il giudice dell'appello cautelare ha ritenuto persistente la pericolosità in modo del tutto astratto unicamente per la mancata indicazione di elementi nuovi da parte sua, senza tenere conto della assoluzione per il capo H).
2.3. Con riferimento al quadro sanitario il ricorrente osserva, poi, che il Tribunale di Milano ha omesso di considerare i notevoli ritardi con i quali vengono garantite alcune terapie ed accertamenti di tipo diagnostico all'esterno del carcere e senza tenere conto del fatto che, qualora scarcerato, egli potrebbe rivolgersi a strutture sanitarie private (anche convenzionate) riducendo notevolmente i tempi di attesa.
2.3. Inoltre, lamenta la omessa considerazione della circostanza che il difensore si era riservato di indicare, in ipotesi di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, un domicilio nel territorio italiano dove AM MI verrebbe assistito da uno dei fratelli disposto a trasferirsi in Italia a tal fine.
3. Infine, alla odierna udienza ex art. 127 cod. proc. pen., le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Invero, la prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dal comma 4-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nei casi di cui al precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel comma 4-ter del citato art. 275 cod. proc. pen. (Sez.
6.n. 18891 del 24/1/2017, Policastri, Rv. 269889). 2.1. È stato precisato, al riguardo, che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento al parametri
stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita (Sez. 4, n. 19880 del 19/6/2020, Barberi, Rv. 279250; Sez. 6 n. 4117 del 10/1/2018, Cali, Rv. 272184). È stato, inoltre, affermato che, in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere" (tra le altre, Sez. 2, n. 25248 del 14/5/2019, Ramondo, Rv. 276969).
2.2. Deve aggiungersi che la presunzione di cui sopra non viene intaccata dall'avvenuta assoluzione per il capo H), in considerazione dell'altro reato in contestazione per il quale è intervenuta la condanna di primo grado.
3. Ciò posto, si osserva che degli enunciati principi il Tribunale del riesame ha fatto buon governo, dando conto della perizia disposta dal Giudice per le indagini preliminari, dei plurimi accertamenti effettuati dalla struttura sanitaria dell'istituto carcerario di riferimento (Casa circondariale di Catanzaro) e del contenuto delle relazioni sanitarie acquisite, dalle quali è emerso che il ricorrente, benché affetto dalle serie patologie sopra indicate, non versa, allo stato, in condizioni di incompatibilità con il regime inframurario e che tutte le cure e le terapie di cui necessità possono essere somministrate in ambito inframurario con il ricorso, se necessario, agli strumenti previsti dall'art. 11 Ord. pen.
3.1. Il giudizio conclusivo di compatibilità delle condizioni di salute di AM MI con il regime carcerario è stato, perciò, adeguatamente motivato in coerenza con gli esiti dell'istruttoria eseguita, che ha tenuto, al contempo, conto, sia della possibilità per l'Amministrazione Penitenziaria di assicurare un costante monitoraggio clinico del detenuto, sia di garantire, in caso di improvvisa insorgenza di complicanze, connesse alle riscontrate patologie, un pronto intervento.
3.2. Sulla base di questi presupposti il Tribunale, in presenza di un chiaro quadro clinico con evidenti responsi medici e situazione monitorata in tempi recenti, ha pure coerentemente evidenziato che il detenuto, qualora scarcerato, non potrebbe fruire di trattamenti differenti rispetto a quelli offerti in ambito
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penitenziario e che i tempi di attesa per alcuni accertamenti specialistici non sono attribuibili ad omissione dell'Amministrazione penitenziaria quanto, piuttosto, alle liste di attesa esistenti nell'ambito del servizio sanitario pubblico.
3.3. La ritenuta compatibilità con il regime detentivo, infine, determina l'assorbimento delle censure riguardanti il profilo della mancata indicazione, da parte del ricorrente, di un domicilio presso il quale eseguire gli arresti domiciliari.
4. Il corretto argomentare del Tribunale di Milano non è quindi scalfito dalle censure, peraltro in parte rivalutative, dedotte con il ricorso.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.; infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore
IO IA
и
Il Presidente
AC RO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penala Depositsta in Cancelleria oggi Rome, 11 MAR. 2026. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONATIO IUDIZIARIO