Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 9255
CASS
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Persistenza delle esigenze cautelari nonostante la condanna in primo grado e l'assoluzione per un capo d'imputazione

    La Corte ritiene che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non venga intaccata dall'avvenuta assoluzione per il capo H), in considerazione dell'altro reato in contestazione per il quale è intervenuta la condanna di primo grado.

  • Rigettato
    Incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario

    La Corte rileva che il Tribunale ha fatto buon governo dei principi in materia, dando atto della perizia disposta, degli accertamenti sanitari e delle relazioni mediche, dalle quali è emerso che il ricorrente non versa in condizioni di incompatibilità con il regime inframurario e che tutte le cure necessarie possono essere somministrate in carcere. Si evidenzia inoltre che, in caso di scarcerazione, non si potrebbero fruire di trattamenti differenti e che i tempi di attesa per accertamenti specialistici sono dovuti alle liste di attesa del servizio sanitario pubblico.

  • Rigettato
    Mancata considerazione della disponibilità di un domicilio per gli arresti domiciliari

    La ritenuta compatibilità con il regime detentivo determina l'assorbimento delle censure riguardanti il profilo della mancata indicazione di un domicilio presso il quale eseguire gli arresti domiciliari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 9255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9255
    Data del deposito : 11 marzo 2026

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