CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 44397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44397 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CASA c ì TA AL, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari il 24/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 44397 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo proposto congiuntamente dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Casa circondariale di Sassari, finalizzato a ottenere la revoca del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 28 giugno 2022, con cui AL TA, soggetto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 25 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), era stato autorizzato a utilizzare il lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7 di ogni giorno. Con la sua ordinanza, in particolare, il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo proposto da AL TA, finalizzato a ottenere la revoca del provvedimento emesso dalla Direzione della Casa circondariale di Sassari il 5 febbraio 2021, con cui era stato negato al detenuto l'utilizzo del lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7. 2. Avverso questa ordinanza il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Casa circondariale di Sassari propongono congiuntamente ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente all'invalidità derivata del provvedimento in esame, che richiamava, a sostegno del respingimento, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari n. 965/2021, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere il reclamo sottoposto al suo vaglio, tenuto conto del fatto che l'utilizzo di lettori per l'ascolto di compact disc musicali non può ritenersi consentito per l'intero arco giornaliero, laddove il detenuto è sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto congiuntamente dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Casa circondariale di Sassari è fondato nei termini di seguito indicati. 2 2. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente all'invalidità derivata del provvedimento in esame, che richiamava, a sostegno del respingimento, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari n. 965/2021, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente. Osserva, in proposito, il Collegio che non risulthz allegato al ricorso in esame il provvedimento oggetto d'impugnazione, né tantomeno sono esplicitate le ragioni che impongono di ritenere sussistente un collegamento tra le due vicende processuali, tenuto conto della peculiare condizione detentiva di TA, allo stato meramente affermato. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti, tenuto conto del fatto che l'utilizzo di lettori per l'ascolto di compact disc musicali non può ritenersi consentito per l'intero arco giornaliero, laddove il detenuto è sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. Osserva il Collegio che l'inquadramento della vicenda processuale in esame postula il richiamo preliminare della disposizione dell'art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che stabilisce: «Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disk portatili, per motivi di studio o di lavoro». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata alla peculiare condizione detentiva dei soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen., che prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, in questo modo, a partecipare alle attività illecite del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei compact disc da parte della direzione d'istituto,A dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di tali pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo gli strumenti in questione essere oggetto di manipolazione, al fine di introdurre nell'istituto penitenziario contenuti illeciti. Ne consegue la necessità di assoggettare 3 eventuali autorizzazioni a verifiche preventive da parte della direzione della struttura penitenziaria interessata. La sottoposizione dei soggetti ristretti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le attività ricreative dei soggetti verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base dell'applicazione del regime in discorso. Ne discende che, facendo corretta applicazione delle disposizioni richiamate, la direzione della Casa circondariale di Sassari, con provvedimento del 5 febbraio 2021, aveva negato al detenuto l'utilizzo del lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, funzionali a esercitare i poteri controllo riconosciutigli dal combinato disposto degli artt. 41-bis Ord. pen. e 40, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000. Tale soluzione, del resto, risulta corroborata dal recente arresto della Suprema Corte, che ha affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41- bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819 - 01). Ne deriva che il tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disc per uso ricreativo, deve compiere un'imprescindibile verifica, non riscontrabile nel caso di TA, finalizzata ad accertare «se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato [...]» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo. 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 4 sorveglianza di Sassari, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 20 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ID OR, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 44397 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 20/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo proposto congiuntamente dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Casa circondariale di Sassari, finalizzato a ottenere la revoca del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 28 giugno 2022, con cui AL TA, soggetto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 25 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), era stato autorizzato a utilizzare il lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7 di ogni giorno. Con la sua ordinanza, in particolare, il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo proposto da AL TA, finalizzato a ottenere la revoca del provvedimento emesso dalla Direzione della Casa circondariale di Sassari il 5 febbraio 2021, con cui era stato negato al detenuto l'utilizzo del lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7. 2. Avverso questa ordinanza il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Casa circondariale di Sassari propongono congiuntamente ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente all'invalidità derivata del provvedimento in esame, che richiamava, a sostegno del respingimento, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari n. 965/2021, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere il reclamo sottoposto al suo vaglio, tenuto conto del fatto che l'utilizzo di lettori per l'ascolto di compact disc musicali non può ritenersi consentito per l'intero arco giornaliero, laddove il detenuto è sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto congiuntamente dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dalla Casa circondariale di Sassari è fondato nei termini di seguito indicati. 2 2. Deve, innanzitutto, ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente all'invalidità derivata del provvedimento in esame, che richiamava, a sostegno del respingimento, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari n. 965/2021, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente. Osserva, in proposito, il Collegio che non risulthz allegato al ricorso in esame il provvedimento oggetto d'impugnazione, né tantomeno sono esplicitate le ragioni che impongono di ritenere sussistente un collegamento tra le due vicende processuali, tenuto conto della peculiare condizione detentiva di TA, allo stato meramente affermato. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti, tenuto conto del fatto che l'utilizzo di lettori per l'ascolto di compact disc musicali non può ritenersi consentito per l'intero arco giornaliero, laddove il detenuto è sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. Osserva il Collegio che l'inquadramento della vicenda processuale in esame postula il richiamo preliminare della disposizione dell'art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che stabilisce: «Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disk portatili, per motivi di studio o di lavoro». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata alla peculiare condizione detentiva dei soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen., che prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, in questo modo, a partecipare alle attività illecite del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei compact disc da parte della direzione d'istituto,A dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di tali pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo gli strumenti in questione essere oggetto di manipolazione, al fine di introdurre nell'istituto penitenziario contenuti illeciti. Ne consegue la necessità di assoggettare 3 eventuali autorizzazioni a verifiche preventive da parte della direzione della struttura penitenziaria interessata. La sottoposizione dei soggetti ristretti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le attività ricreative dei soggetti verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base dell'applicazione del regime in discorso. Ne discende che, facendo corretta applicazione delle disposizioni richiamate, la direzione della Casa circondariale di Sassari, con provvedimento del 5 febbraio 2021, aveva negato al detenuto l'utilizzo del lettore per l'ascolto di compact disc musicali, con l'impiego di cuffie o auricolari, nelle ore comprese tra le 24 e le 7, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, funzionali a esercitare i poteri controllo riconosciutigli dal combinato disposto degli artt. 41-bis Ord. pen. e 40, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000. Tale soluzione, del resto, risulta corroborata dal recente arresto della Suprema Corte, che ha affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41- bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819 - 01). Ne deriva che il tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disc per uso ricreativo, deve compiere un'imprescindibile verifica, non riscontrabile nel caso di TA, finalizzata ad accertare «se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato [...]» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo. 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di 4 sorveglianza di Sassari, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 20 ottobre 2023.