Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
Nella procedura per la convalida del provvedimento che prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2006, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 20/12/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1361
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 019678/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RD ID N. IL 26/01/1981;
avverso ORDINANZA del 27/03/2006 GIP TRIBUNALE di SIENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
lette le conclusioni del P.G.: annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CA DE, con il ricorso in oggetto, ha impugnato l'ordinanza in data 27/3/2006 - depositata in cancelleria lo stesso giorno, senza indicazione di orario - del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Siena, di convalida del decreto del Questore di quella Città - notificato il 23/3/06 alle ore 15,30 - con il quale si vietava al CA di accedere ai luoghi in cui si svolgevano manifestazioni di calcio. Con lo stesso decreto si imponeva al ricorrente l'obbligo di presentarsi negli uffici della Questura di Genova 15 minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo di ogni incontro ufficiale di calcio della società Sampdoria, per la durata di anni tre.
A sostegno del ricorso sono stati presentati due motivi per violazione di legge, relativi, rispettivamente: 1) alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, e successive modifiche in materia di termini, nel procedimento di convalida, tra la notifica del decreto del Questore e la convalida del provvedimento da parte del Giudice per le Indagini Preliminari : infatti, il decreto del Questore era stato notificato al ricorrente in data 23/3/06 h. 15,30, mentre la convalida del G.I.P. risultava depositata in cancelleria il 27/3/06, senza indicazione di ora: 2) mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza dei requisiti per l'emanazione del provvedimento, tanto più che - secondo il CA - l'episodio posto a base del provvedimento del Questore era avvenuto in un bar mezz'ora prima dell'inizio della partita, durante un normale controllo di polizia, ragion per cui non poteva ritenersi applicabile la normativa di cui alla L. n. 401 del 1989. Il ricorso deve ritenersi preliminarmente ammissibile, risultando sottoscritto dal difensore avv. Raffaella Multedo del Foro di Genova, all'uopo delegato dal CA DE. Giova, infatti, ricordare che, secondo l'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Sez. 3, 14/6/2006, Carano) circa i soggetti legittimati a presentare ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del G.I.P. del provvedimento emesso dal Questore L. n. 401 del 1989, ex art. 6, comma 2, il soggetto destinatario del provvedimento non ha la facoltà di presentare personalmente impugnazione: questa è, infatti, riservata esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p., dovendosi procedere ad un'interpretazione restrittiva delle norme derogatorie alla regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale, con la loro conseguente inapplicabilità a soggetti diversi dall'imputato.
Va ancora premesso che la disamina del presente ricorso deve essere circoscritta al vaglio di legittimità del provvedimento relativamente alla misura della prescrizione a comparire negli uffici della Questura di Genova imposta al CA con provvedimento del Questore di Siena dell'1/3/2006. Non può, per contro, prendersi in esame il ricorso per quanto concerne la richiesta pronuncia di perdita di efficacia anche della parte del decreto riguardante il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, essendo tale provvedimento di competenza esclusiva della Pubblica Amministrazione, sottratto, quindi, a qualunque intervento valutativo da parte dell'Autorità Giudiziaria (in termini, ampiamente, Sez. Un., sentenza n. 4441/2006, ric. Zito). Così delimitato il thema decidendum, occorre passare all'esame delle doglianze formulate dal ricorrente. Fondata deve ritenersi la prima censura relativa alla mancata osservanza dei termini che devono intercorrere tra la notifica del decreto del Questore e la convalida del provvedimento dal parte del Giudice per le Indagini Preliminari. A tale proposito, occorre preliminarmente stabilire se la caducazione della misura di prevenzione discenda dall'omesso rispetto del termine di quarantotto ore concesso al Pubblico Ministero per avanzare al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di convalida ovvero se, tale effetto, sia ricollegabile alla sola inosservanza del termine di 96 ore - entro il quale deve comunque intervenire la convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari - unitariamente considerato. In altre parole, occorre accertare in limine se il termine di 48 ore assegnato al Pubblico Ministero debba ritenersi munito di valenza autonoma, nel senso che, laddove tale termine risulti superato, non possa dubitarsi della perdita di efficacia del provvedimento questorile ovvero se la decadenza del ridetto provvedimento sia ricollegabile alla sola inosservanza del complessivo termine di 96 ore, entro il quale deve comunque intervenire la convalida. Ritiene, invero, il Collegio che un'interpretazione corretta della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 militi nel senso che solo dall'omesso rispetto del termine di 96 ore complessivamente considerato sia lecito far discendere la perdita di efficacia del provvedimento del Questore, laddove l'articolo recita testualmente "il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive". Le due scansioni temporali surriferite (48 ore + 48 ore) orientano, per l'appunto, per una valutazione del termine unitariamente considerato, nel senso che solo dal mancato rispetto delle complessive 96 ore è lecito far discendere la perdita di efficacia del provvedimento questorile (sul punto, conformi Cass. sez. 1^ 23/3/2004 n. 21834, rv. 228211; Sez. 1^, 26/3/2003 n. 20654, rv. 227141). Il fatto che la norma usi la congiunzione "e" e non il disgiuntivo "o" nella successione diacronica delle due fasi suddette depone - ad avviso del Collegio - per una valutazione globale dei termini in questione, nel senso che solo dalla mancata osservanza del termine di 96 ore può discendere la caducazione della misura di prevenzione. Infatti, si ribadisce, se per ciascuna delle due fasi si fosse voluta stigmatizzare un'autonoma sanzione, vale a dire se il Legislatore avesse inteso prevedere una sanzione anche per la mancata formulazione, da parte del Pubblico Ministero, delle istanze al G.I.P. nel rispetto delle 48 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, diverso avrebbe dovuto essere il tenore letterale della norma.
Ciò detto, nella fattispecie de qua, si osserva che, mentre il decreto del Questore è stato notificato al ricorrente in data 23/3/2006 alle ore 15,30, l'ordinanza del G.I.P. risulta depositata il 27/3/2006, senza indicazione di orario.
Orbene - come si è detto - mentre nella ratio della norma decadenziale in oggetto, il provvedimento di richiesta del Pubblico Ministero sembra, per la verità, relegato a mero atto di impulso, inteso ad innescare, con le scansioni temporali suddette, il pronto e completo controllo del Giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del Questore, con la conseguenza che tale fase procedimentale deve ritenersi connotata da termini puramente ordinatori, il cui mancato rispetto nessun effetto caducatorio può spiegare sulla prescrizione a comparire all'ufficio di polizia, tale effetto - per
contro
- deve ritenersi sicuramente realizzato laddove non intervenga la convalida del G.I.P. entro le 96 ore (questi sì termini perentori) dalla notifica del provvedimento all'interessato. In tal caso, come rilevato dalle Sezioni Unite, non viene in rilievo l'applicabilità del principio del "favor rei": è la legge stessa a stabilire l'automatica decadenza delle prescrizione a comparire all'ufficio di polizia che non venga convalidata nel termine stabilito.
La mancanza dell'orario di deposito nell'ordinanza di convalida non può essere superata in base ad una presunzione di emissione dell'atto in orario di ufficio - e, dunque, entro il termine di 96 ore - essendo appunto escluso, dalla più volte ricordata sentenza Zito, "la possibilità di ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari". Non è, pertanto, possibile ritenere osservato il termine di 96 ore, in mancanza dell'unica prova certa, rappresentata dall'indicazione dell'ora di deposito del provvedimento in cancelleria. La necessaria conclusione è la perdita di efficacia del decreto per la sola parte relativa all'obbligo di presentazione, mentre la decisione nessun riflesso può esercitare sulla restante parte del provvedimento, cioè sul divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle attività sportive, che non è soggetto alla convalida giudiziale e non può, pertanto, essere toccato dalle patologie delle vicende relative al provvedimento di convalida.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe l'esame del secondo.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007