Sentenza 2 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga. 2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2020, n. 20366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20366 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2020 |
Testo completo
20366-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n 1660 Grazia Lapalorcia -Presidente - sez. CC 02/12/2020 Claudio Cerroni - R.G.N. 23087/2020 Antonella Di Stasi Giuseppe Noviello -Relatore- Motivazione Fabio Zunica semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DR RE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 13-06-2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con richiesta di dichiarare cessata il provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presentazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 13 giugno 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Como convalidava il provvedimento emesso in data 5 giugno 2020, con cui il Questore di Como aveva imposto ad RE DR, in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, la prescrizione di presentarsi, per la medesima durata di 5 anni, presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Arluno 30 minuti dopo l'inizio di ogni partita, anche amichevole, disputata in casa e in trasferta dalla squadra di calcio dell'Inter. Il provvedimento del Questore, in particolare, veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 7 marzo 2020 presso il centro sportivo di Appiano Gentile, in occasione della partenza della squadra di calcio dell'Inter in vista dell'incontro con la squadra della Juventus in calendario il giorno successivo a Torino.
2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. lariano, DR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando che il provvedimento del Questore è stato notificato a DR il 12 giugno 2020 alle ore 10,30, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 13 giugno 2020 alle 12.40, dunque ben prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica al ricorrente. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alla memoria difensiva trasmessa tramite p.e.c. il 13 giugno 2020 alle 12.26, non essendo stato in alcun modo valutato l'apporto fornito dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
1. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. 2 FZ Ciò posto, come rilevato anche dal Sostituto Procuratore generale, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato. E invero provvedimento del Questore di Como risulta notificato a DR il 12 giugno 2020 alle ore 10.30, come risulta dalla disamina della notifica in atti, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta il 13 giugno 2020 alle ore 12.40, essendo pervenuta la richiesta del P.M. di convalida alle 12 dello stesso giorno. Dunque, risalendo pacificamente la convalida a un momento antecedente la scadenza del termine di 48 ore dalla notifica all'indagato del provvedimento questorile, si impone l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, tanto più ove si consideri che nella stessa non è stato dato atto della trasmissione della memoria difensiva spedita via p.e.c. alle 12.26 del 13 giugno, dunque nel rispetto del termine delle 48 ore, termine espressamente richiamato peraltro nella relata di notifica all'interessato del provvedimento del Questore.
2. Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Como del 5 giugno 2020, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Como del 5 giugno 2020, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Como. Così deciso il 02/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente J o fler с Grazia Lapalorcia Fabio Zunica Lefolored DEPOSITATA IN CANCELLS 24 MAG 2021 CANCELL IL CANCELLARE ESPERTO : Luana 3