CASS
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 15737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15737 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RI OS AV FO, nato in [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa in data 12/09/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/09/2024, il G.i.p. del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 27/08/2024, notificato all'interessato il 10/09/2024 alle ore 9.05, che aveva imposto a RI OS AV FO, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, di presentarsi presso la Questura per due volte durante le partite casalinghe giocate dalla U.C. Sampdoria, e per una volta durante le partite in trasferta. 2. Ricorre per cassazione il RI OS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla avvenuta 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15737 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 31/01/2025 compressione del diritto di difendersi nel procedimento cartolare di convalida. Si deduce che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale termine andava individuato in quarantotto ore dalla notifica all'interessato, e che il G.i.p. aveva emesso il provvedimento di convalida in data 12/9/2024, senza peraltro precisare l'orario del deposito, non potendo quindi ritenersi rispettato il termine di quarantotto ore: in tale situazione, il RI non aveva avuto tempo sufficiente per approntare le proprie difese. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente non aveva dedotto alcun pregiudizio concretamente subito, come richiesto dalla più recente condivisibile giurisprudenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il fatto che la difesa ricorrente si è limitata a segnalare - in termini tra l'altro dubitativi - il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza: non potendo evidentemente risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver avuto tempo sufficiente per preparare la difesa. 3. Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigr estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/09/2024, il G.i.p. del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 27/08/2024, notificato all'interessato il 10/09/2024 alle ore 9.05, che aveva imposto a RI OS AV FO, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989, di presentarsi presso la Questura per due volte durante le partite casalinghe giocate dalla U.C. Sampdoria, e per una volta durante le partite in trasferta. 2. Ricorre per cassazione il RI OS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla avvenuta 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15737 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 31/01/2025 compressione del diritto di difendersi nel procedimento cartolare di convalida. Si deduce che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale termine andava individuato in quarantotto ore dalla notifica all'interessato, e che il G.i.p. aveva emesso il provvedimento di convalida in data 12/9/2024, senza peraltro precisare l'orario del deposito, non potendo quindi ritenersi rispettato il termine di quarantotto ore: in tale situazione, il RI non aveva avuto tempo sufficiente per approntare le proprie difese. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente non aveva dedotto alcun pregiudizio concretamente subito, come richiesto dalla più recente condivisibile giurisprudenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707 - 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il fatto che la difesa ricorrente si è limitata a segnalare - in termini tra l'altro dubitativi - il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza: non potendo evidentemente risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver avuto tempo sufficiente per preparare la difesa. 3. Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigr estensore Il Presidente