Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/10/2023, n. 15069
CASS
Sentenza 26 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 15069/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, presieduta da Margherita Cassano. Le parti coinvolte sono un indagato di nazionalità polacca e il Pubblico Ministero. L'indagato ha contestato la validità della misura cautelare di custodia in carcere, sostenendo che la mancata traduzione dell'ordinanza in una lingua a lui comprensibile violasse i suoi diritti di difesa, invocando l'art. 143 del codice di procedura penale. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello, affermando che la traduzione tardiva non comportava l'invalidità dell'atto, ma solo il differimento dei termini per l'impugnazione.

La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha evidenziato un contrasto giurisprudenziale riguardo alla questione se la mancata traduzione di un provvedimento cautelare in una lingua conosciuta dall'indagato costituisca nullità o meno. Ha stabilito che, se l'autorità giudiziaria era già a conoscenza dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'indagato al momento dell'emissione dell'ordinanza, la mancata traduzione comporta nullità dell'atto. In caso contrario, la misura resta valida fino a quando non emerga la necessità di traduzione, che deve avvenire in un termine congruo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/10/2023, n. 15069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15069
Data del deposito : 26 ottobre 2023

Testo completo