Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto.
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Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …
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La traduzione di una sentenza che l'imputato alloglotto non può impugnare personalmente non incrementa né quantitativamente né qualitativamente i suoi diritti di difesa, e che nessuna concreta limitazione di quei diritti può realmente conseguire alla mancata traduzione: in sintonia con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, pare difficile argomentare che essa possa provocare una lesione dei diritti di difesa dell'alloglotto, che, comunque, mantiene il diritto di partecipare personalmente al giudizio con l'ausilio di un interprete, e gode continuativamente dell'assistenza tecnica del proprio difensore. Poiché non è concepibile un illimitato diritto alla traduzione di tutti i …
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L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1998, n. 13291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13291 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 19.11.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 1253
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe DE AR " N. 19879/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EC CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte militare d'appello - sezione distaccata di Verona - in data 19.3.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Mil. Dr. Vittorio GARINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 12.11.1996, il Tribunale militare di Padova dichiarava il EN - sottufficiale dell'aeronautica - colpevole di truffa militare pluriaggravata;
gli concedeva le attenuanti di cui agli artt.62 bis e 62 n.4 c.p., dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione militare, oltre alle pronunce accessorie. Su gravame dell'imputato, la Corte militare d'appello - con la sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado. Osservavano preliminarmente i secondi giudici, che era infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale militare, perla sostenuta applicabilità dell'art.264 c.p.m.p., essendo concorsi nel reato sia soggetti militari che civili, con attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. Infatti, la norma citata era stata implicitamente abrogata dall'art. 13 c.p.p. c.2, per il quale la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare;
ma nella specie non emergeva alcuna connessione di reati.
Infondata era anche la dedotta nullità della sentenza appellata, per omessa notificazione del decreto che competente ministro pro tempore, dal momento che l'imputato non ha interesse a sollevare tale questione.
Infondata era, poi, la denunciata violazione dell'art.360 c.p.p., sulla base del mancato avviso all'imputato del sequestro dei floppy- disk- operazione da qualificarsi irripetibile - le cui trascrizioni erano state poste alla base della condanna;
ed infatti, solo la decodificazione aveva consentito di individuare nella persona del EN quella di un indagato, al quale, ovviamente, non poteva essere dato previo avviso.
Nè maggior pregio aveva la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in altro procedimento, in assenza del difensore dell'odierno imputato, giacché il testo attuale dell'art.238 c.p.p. (come modificato dalla legge n.267/1997) non poteva essere applicato ad atti processuali compiuti prima della sua vigenza. Nè ciò consentiva di individuare profili di illegittimità costituzionale, perché la scelta legislativa di differenziare, in regime transitorio, la disciplina relativa alla acquisizione delle dichiarazioni rese da persone nella condizione contemplata dall'art.210 c.p.p., in relazione alla fase processuale, non appariva irragionevole, stanti le maggiori garanzie offerte dal dibattimento, rispetto alle indagini preliminari.
La responsabilità del EN era, comunque, provata, giacché dalla documentazione alberghiera acquisita, emergeva che costui mai aveva soggiornato (affrontando le spese delle quali mai aveva chiesto il rimborso) nei termini emergenti dalla fatturazione acquistata dall'albergatore e prodotta poi ai competenti uffici amministrativi militari.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il EN, che deduceva:
- con il primo motivo di ricorso, carenza di giurisdizione del giudice militare. Nessuna abrogazione dell'art.264 c.p.m.p. era intervenuta e la fattispecie in esame, nella quale concorrevano nel reato militari e civili, determinava la attribuzione giurisdizionale al giudice ordinario;
- con il secondo motivo, nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione della parte offesa. Le notifiche relative non erano indirizzate al ministro presso l'avvocatura dello Stato e quindi apparivano nulle;
- con il terzo motivo, violazione dell'art.360 c.p.p. La mancata partecipazione difensiva all'acquisizione di prove documentali, rendeva queste ultime inutilizzabili;
e, in ogni caso, non avendo l'imputato decodificazione, la prova non era sufficiente di per sè a sostenere l'accusa, occorrendo di ulteriori e seri riscontri;
- con il quarto motivo, inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, rese in violazione del nuovo art.238 c.p.p., la cui applicabilità in ogni stato e grado del giudizio era ormai pacificamente affermata in giurisprudenza. Diversamente opinandosi, era configurabile una illegittimità costituzionale dell'art.6 legge n.267/1997, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.
Appare, anzitutto, priva di pregio la riproposta eccezione di carenza giurisdizionale del giudice militare. A prescindere, invero, dalla ritenuta abrogazione implicita dell'art.264 c.p.m.p. a seguito dell'entrata in vigore del vigente codice di rito penale (che pure è stata affermata, con la sentenza di questa Corte, Sez.I, 3.4.1997, n. 2465 peraltro correttamente citata nella decisione gravata di ricorso), deve rilevarsi che la connessione di procedimenti prevista dall'art.13 c.2 c.p.p., che determina l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, opera solo nel caso che ci si trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei reati comuni sia più grave rispetto a quello militare. Ma nel diverso caso - che è poi quello di specie - di un unico fatto delittuoso commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi integrano soggettivamente ed oggettivamente gli estremi di un reato militare le persone estranee alle forze armate, che concorrono a commettere un reato militare (si veda la recente Sez.I, 23.11.1995, n. 1556). Il EN - militare - imputato di un reato militare, correttamente dunque è stato assoggettato alla giurisdizione militare. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Pacificamente deve ritenersi che la mancata o irregolare citazione della parte offesa, non determini alcuna nullità se non per una effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato (cfr. Sez.V, 24.6.1997, n. 3155); per cui, dovendo chi eccepisce una nullità di tal genere dimostrare di avervi interesse, ai sensi dell'art.182 c.l c.p.p., il EN avrebbe dovuto non limitarsi ad enunciare un semplice dato di fatto (appunto, l'irregolare od omessa citazione), ma indicare il suo concreto ed attuale interesse al riguardo, non potendo valere un pregiudizio del tutto astratto ed irregolare, in relazione alla mancata partecipazione al processo della "controparte" (cfr. Sez.VI, 31.1.1996, n. 177). Altrettanto infondata è la denunciata violazione dell'art.360 c.p.p.; il ricorrente la ripropone, non tenendo conto della esatta osservazione del giudice a quo, secondo la quale nessun previo avviso di garanzia può darsi a chi non sia ancora indagato, per essere ignoto il contenuto del documento dal quale emergerà l'indicazione della sua persona, coinvolta nell'indagine penale. Per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art.238 c.p.p., nella sua veste attuale, deve rivelarsi che, in effetti, anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza 24.9.1998, n. 11) hanno ribadito che le nuove regole di utilizzazione e valutazione della prova, introdotte (come nella specie) con la l.7.8.1997, n.267, vengono immediatamente in rilievo anche nel giudizio di legittimità, confermando sul punto i principii già enucleati dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza 25.2. 1998, n.1; con la precisazione, tuttavia, che l'ingresso della nuova normativa non è automatico, occorrendo che vi sia anzitutto specifica doglianza sul punto nell'atto di impugnazione e, poi, che il quadro probatorio si sia formato con l'indispensabile e irrinunciabile contributo degli atti in questione.
Nel caso in esame, mentre è adempiuta la prima condizione, manca la seconda, giacché la sentenza impugnata argomenta in punto di responsabilità pressocché esclusivamente sulla base delle emergenze documentali, dalle quali si ricava che il EN non ebbe mai ad affrontare le spese, il cui rimborso chiese poi all'Amministrazione dalla quale dipendeva.
Ne consegue, allora, sia l'irrilevanza della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni formate in altro procedimento e a questo acquisite, sia quella della reiterata eccezione di incostituzionalità della normativa transitoria contenuta nella citata legge n.267/1997, del resto in termini di assoluta genericità.
A tanto limitandosi le censure del EN, il ricorso deve essere rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998