Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di turbative durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il termine per la convalida del provvedimento del Questore (ovvero, quello previsto dall'art. 6, comma terzo, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 di quarantotto ore "successive" alle quarantotto ore che il P.M. ha per richiedere la convalida del provvedimento) decorre dallo scadere delle prime quarantotto ore, calcolate dal momento della notifica all'interessato del predetto provvedimento e non già da quello di ricezione della richiesta di convalida del P.M. né tantomeno da quello di emissione o trasmissione delle richiesta medesima, e spira con il decorso delle successive quarantotto ore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/12/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01251
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 016668/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IO, N. IL 07/12/1981
avverso ORDINANZA del 10/03/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2007 (dichiaratamente alle ore 11.45) il G.I.P. presso il tribunale di Roma, convalidava il decreto del questore di Roma notificato il 7 marzo 2007, alle ore 14.00 con il quale si vieta a LL IU di accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive alle quali partecipino squadre di calcio, militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici;
con lo stesso decreto si imponeva altresì al LL l'obbligo di presentarsi alla Questura di Roma in occasione di ogni incontro di calcio della società Roma, per la durata di anni tre.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, per la mancata osservanza delle prescrizioni della L. n. 401 del 1989, art.6, comma 3, e succ. modifiche, in materia di termini, nel procedimento di convalida, tra notifica del decreto del questore e la richiesta da parte del P.M. di convalida del provvedimento. Deduce che il decreto del questore è stato notificato in data 7 marzo 2007, alle ore 14.00, mentre si ignora la data di effettuazione della richiesta di convalida da parte del P.M., anche l'ordinanza del G.i.p. dichiara essere tale richiesta pervenuta all'ufficio del G.i.p. in data 8 marzo 2007 alle ore 13.10.
3. Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che il ricorrente, nel suo ermetico ma puntuale ricorso, senza porre più in discussione la sussistenza del presupposto sostanziale per l'emissione del provvedimento in ordine al quale invece il g.i.p. nell'impugnata ordinanza si diffonde ampiamente, si duole soltanto del mancato rispetto del termine di quarantotto ore perché il g.i.p., provvedendo sulla richiesta del P.M., convalidi il provvedimento del questore;
termine che egli assume decorrente dal momento di emissione della richiesta di convalida formulata dal P.M.. Egli non deduce invece il mancato rispetto del termine complessivo di novantasei ore dalla notifica del provvedimento perché il G.i.p. convalidi il provvedimento stesso. Anzi ne predica la piena osservanza giacché afferma nel ricorso che "il g.i.p. provvedeva in data 10.03.2007, alle ore 11.45; momento questo che è all'interno dell'arco di tempo massimo di novantasei ore previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, in piena sintonia con l'art. 13 Cost., comma 3". Non c'è quindi una censura di sforamento da parte del g.i.p. di questo termine e pertanto non può accogliersi perché extra petì tum - la richiesta del P.G. secondo cui da una parte ci sarebbe una "doglianza generale" di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6, comma 3, cit. e d'altra parte non vi sarebbe certezza dell'ora in cui l'ordinanza del G.i.p. è stata depositata (in mancanza di specificazione da parte del cancelliere).
L'unica doglianza del ricorrente consiste nella contestazione del momento iniziale di decorrenza del termine di quarantotto ore perché il g.i.p. convalidi il provvedimento del questore. A fronte dell'affermazione contenuta nell'impugnata ordinanza secondo cui la richiesta del P.M. era pervenuta all'ufficio del g.i.p. l'8 marzo 2007 alle ore 13.10, il ricorrente deduce che sulla richiesta di convalida non era in realtà apposto alcun orario e quindi ciò che risultava era che il P.M. chiedeva la convalida si l'8 marzo 2007, ma in un "orario imprecisato".
Argomenta allora che, se in ipotesi il P.M., avesse chiesto la convalida in orario antecedente alle ore 11.45 (dell'8 marzo 2007), allora la convalida del g.i.p., in quanto emessa il 10 marzo alle ore 11.45, sarebbe intervenuta dopo quarantotto ore con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del questore. L'incertezza sull'orario di emissione della richiesta del P.M. e quindi sulla decorrenza del termine di quarantotto ore per il G.i.p. rendeva anche incerto il rispetto di tale termine e non poteva che inficiare il provvedimento di convalida del G.i.p. in ragione di un generale principio di favor rei.
Questa e solo questa è la censura del ricorrente.
3. Orbene, in disparte la questione dell'attendibilità, o meno, dell'attestazione contenuta nel corpo dell'ordinanza stessa (come già rilevato, il G.i.p. attesta essere la richiesta del P.M. pervenuta alle ore 13.10), la censura del ricorrente è comunque infondata in diritto perché erroneamente identifica il dies a quo del termine di quarantotto ore per il g.i.p. in quello di emissione della richiesta del P.M. di convalida del provvedimento del questore. L'art. 6, comma 3 cit. pone come termine per il g.i.p. quello di quarantotto ore "successive" alle quarantotto ore che ha il P.M. per richiedere la convalida del provvedimento;
termine quest'ultimo che a sua volta decorre dalla notifica del provvedimento stesso. Quindi anche per il g.i.p. il termine di quarantotto ore "successive" a quarantotto ore ossia il termine di complessive novantasei ore ha, come dies a quo di riferimento, il momento della notifica del provvedimento del questore e non già ne' quello della ricezione della richiesta del P.M., ne' tanto meno quello di emissione o trasmissione di quest'ultima; ossia comincia a decorrere allo scadere delle prime quarantotto ore calcolate a partire da tale momento (notifica del provvedimento) e spira con il decorso delle successive quarantotto ore.
Così precisata la decorrenza del termine per il g.i.p. ed in disparte la questione della rilevanza, o meno, ai fini dell'efficacia della misura, del rispetto del termine previsto per il P.M. (questione che in questa sede non rileva) nella specie si ha che è pacifico, perché non contestato, che il provvedimento del questore sia stato notificato il 7 marzo 2007, alle ore 14.00 e che il provvedimento del g.i.p. sia stato emesso alle ore 11.45 del 10 marzo 2007 (ossia entro le novantasei ore), e quindi il termine stesso deve considerarsi pienamente rispettato, senza che a questo fine rilevi il momento di emissione, trasmissione o ricezione della richiesta del P.M.; quest'ultima a sua volta assoggettata al termine di quarantotto dalla notifica del provvedimento, del cui rispetto il ricorrente non fa questione.
4. In conclusione il ricorso va rigettato dovendosi affermare il seguente principio di diritto: il g.i.p., investito dalla richiesta del P.M. di convalidare il provvedimento del questore, deve rispettare il termine di quarantotto ore "successive" alle quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, ossia successive alla scadenza del termine, decorrente dalla notifica del provvedimento, previsto per il p.m. per la richiesta di convalida;
sicché il termine per il g.i.p. è quello complessivo di novantasei ore dalla notifica del provvedimento del questione senza che rilevi, sotto questo profilo, il momento di emissione, trasmissione o ricezione della richiesta del P.M..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2008