Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2472
CASS
Sentenza 11 dicembre 2007

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In tema di turbative durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il termine per la convalida del provvedimento del Questore (ovvero, quello previsto dall'art. 6, comma terzo, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 di quarantotto ore "successive" alle quarantotto ore che il P.M. ha per richiedere la convalida del provvedimento) decorre dallo scadere delle prime quarantotto ore, calcolate dal momento della notifica all'interessato del predetto provvedimento e non già da quello di ricezione della richiesta di convalida del P.M. né tantomeno da quello di emissione o trasmissione delle richiesta medesima, e spira con il decorso delle successive quarantotto ore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 2472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2472
    Data del deposito : 11 dicembre 2007

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