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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2894/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
TI IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n. 70, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati CHIARA Parte_2 C.F._2
IN e AN UC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato CHIARA IN in Lucca (LU), piazza San Romano n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Disporre l'affido della figlia minore, ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario tra i genitori e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei
1 rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i ricorrenti avranno la facoltà di trasferire altrove la propria residenza, salvo darne notizia all'altra parte con congruo preavviso.
2. La piccola sarà collocata in modo paritario tra i genitori e perciò trascorrerà in Persona_1 modo alternato le settimane, con il padre e con la madre.
3. In ragione del collocamento paritario della piccola presso i propri genitori non viene Persona_1 previsto alcun contributo al mantenimento, ma ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo di rispettivo collocamento.
4. Per quanto concerne le festività del Santo Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Per_ Befana, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la piccola starà in modo alternato con i genitori, invertendo il ruolo ogni anno, in modo da trascorrere con entrambi i genitori le festività, ancorché con criterio di alternanza. Per_
5. In ordine alle vacanze estive la piccola trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei sigg. e I Per_1 Parte_2 genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e di ritorno. In ordine alle vacanze scolastiche, previste nel periodo Per_ natalizio e nel periodo pasquale, starà con entrambi i genitori in modo paritario.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della piccola saranno sopportate da entrambi i Persona_1 genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori stessi, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti. Per l'individuazione delle spese straordinarie si rinvia al protocollo adottato presso l'intestato Tribunale al quale integralmente si rinvia.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Per_
8. L'assegno Unico, versato dall'Inps nell'interesse della piccola sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
9. Entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per la figlia in ragione del 50% ciascuno.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, anche Per_ per la figlia minore .
11. La sig.ra si impegna a cedere la propria quota del 50% dell'abitazione acquistata in Parte_2 comunione e sita a Lucca, Via Dell'Acquerella, Trav. I, 134/N, acquistata il 10/11/2022 e ciò entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo e previo accollo integrale, da parte del sig.
del mutuo contratto lo stesso 10/11/2022 con il Banco BPM per l'acquisto
Parte_1 dell'immobile detto. Durante tale periodo il mutuo sarà pagato al 50% tra i comproprietari fino a quando entrambi vi risiederanno e successivamente, quando la sig.ra si sarà trasferita
Parte_2 altrove, unicamente dal sig. Il trasferimento della propria quota del 50%
Parte_1 dell'immobile detto dalla sig.ra al sig. è sottoposto alla seguente
Parte_2 Parte_1 condizione risolutiva: entro il medesimo termine di un anno l'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo ipotecario, oggetto dell'accollo da parte del sig. dovrà liberare
Parte_1 integralmente la sig.ra Tutti i costi necessari a trasferire il 50% del bene immobile ed a
Parte_2 liberare la sig.ra dal contratto di mutuo, anche per il Notaio che dovrà intervenire,
Parte_2 saranno esclusivamente a carico del sig.
Parte_1
2 Se entro il medesimo termine di un anno l'Istituto Bancario Banco BPM non potrà garantire e concedere la piena liberazione della sig.ra allora l'immobile sarà immediatamente Parte_2 posto in vendita ed i denari ricavati saranno destinati secondo l'ordine che segue: i) All'estinzione del mutuo ipotecario acceso presso il Banco BPM agenzia di MO (LU) il 10/11/2022 per l'acquisto dell'immobile stesso;
ii) L'eventuale residuo sarà suddiviso tra gli odierni ricorrenti al 50%.
12. Oltre a quanto sopra detto i ricorrenti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
13. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
14. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nata fuori dal matrimonio (il 13/10/2021) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
TI IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Carlo Carignani n. 70, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati CHIARA Parte_2 C.F._2
IN e AN UC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato CHIARA IN in Lucca (LU), piazza San Romano n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Disporre l'affido della figlia minore, ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario tra i genitori e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei
1 rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i ricorrenti avranno la facoltà di trasferire altrove la propria residenza, salvo darne notizia all'altra parte con congruo preavviso.
2. La piccola sarà collocata in modo paritario tra i genitori e perciò trascorrerà in Persona_1 modo alternato le settimane, con il padre e con la madre.
3. In ragione del collocamento paritario della piccola presso i propri genitori non viene Persona_1 previsto alcun contributo al mantenimento, ma ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nel periodo di rispettivo collocamento.
4. Per quanto concerne le festività del Santo Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno, Per_ Befana, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, la piccola starà in modo alternato con i genitori, invertendo il ruolo ogni anno, in modo da trascorrere con entrambi i genitori le festività, ancorché con criterio di alternanza. Per_
5. In ordine alle vacanze estive la piccola trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative dei sigg. e I Per_1 Parte_2 genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la figlia, nonché le date di partenza e di ritorno. In ordine alle vacanze scolastiche, previste nel periodo Per_ natalizio e nel periodo pasquale, starà con entrambi i genitori in modo paritario.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della piccola saranno sopportate da entrambi i Persona_1 genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori stessi, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti. Per l'individuazione delle spese straordinarie si rinvia al protocollo adottato presso l'intestato Tribunale al quale integralmente si rinvia.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Per_
8. L'assegno Unico, versato dall'Inps nell'interesse della piccola sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_2
9. Entrambi i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per la figlia in ragione del 50% ciascuno.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, anche Per_ per la figlia minore .
11. La sig.ra si impegna a cedere la propria quota del 50% dell'abitazione acquistata in Parte_2 comunione e sita a Lucca, Via Dell'Acquerella, Trav. I, 134/N, acquistata il 10/11/2022 e ciò entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo e previo accollo integrale, da parte del sig.
del mutuo contratto lo stesso 10/11/2022 con il Banco BPM per l'acquisto
Parte_1 dell'immobile detto. Durante tale periodo il mutuo sarà pagato al 50% tra i comproprietari fino a quando entrambi vi risiederanno e successivamente, quando la sig.ra si sarà trasferita
Parte_2 altrove, unicamente dal sig. Il trasferimento della propria quota del 50%
Parte_1 dell'immobile detto dalla sig.ra al sig. è sottoposto alla seguente
Parte_2 Parte_1 condizione risolutiva: entro il medesimo termine di un anno l'Istituto Bancario che ha erogato il mutuo ipotecario, oggetto dell'accollo da parte del sig. dovrà liberare
Parte_1 integralmente la sig.ra Tutti i costi necessari a trasferire il 50% del bene immobile ed a
Parte_2 liberare la sig.ra dal contratto di mutuo, anche per il Notaio che dovrà intervenire,
Parte_2 saranno esclusivamente a carico del sig.
Parte_1
2 Se entro il medesimo termine di un anno l'Istituto Bancario Banco BPM non potrà garantire e concedere la piena liberazione della sig.ra allora l'immobile sarà immediatamente Parte_2 posto in vendita ed i denari ricavati saranno destinati secondo l'ordine che segue: i) All'estinzione del mutuo ipotecario acceso presso il Banco BPM agenzia di MO (LU) il 10/11/2022 per l'acquisto dell'immobile stesso;
ii) L'eventuale residuo sarà suddiviso tra gli odierni ricorrenti al 50%.
12. Oltre a quanto sopra detto i ricorrenti dichiarano di aver regolato tra loro ogni rapporto di natura patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
13. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
14. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE Per_ Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nata fuori dal matrimonio (il 13/10/2021) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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