CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40353 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IN IS, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/10/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 13/04/2022 del Tribunale di Latina che aveva condannato AN IO AL alla pena di due anni di reclusione ed C 516,00 di multa per il reato di ricettazione di un'autovettura proveniente dal delitto di furto. 2. Avverso l'indicata sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AN IO AL, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all'art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40353 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 22/06/2023 648 cod. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in quanto asseritamente «generica ed apparente». Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato adeguato riscontro alle doglianze che erano stata avanzate con il proprio atto di appello e lamenta: a) il carattere apparente della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma afferma che la cantina all'interno della quale erano state rinvenute le chiavi dell'autovettura rubata «era certamente in uso all'imputato», atteso che tale motivazione non considererebbe che le chiavi di detta cantina «venivano reperite e consegnate materialmente dalla moglie dell'imputato», il che dimostrerebbe che le chiavi dell'autovettura' rubata «non erano nella stretta disponibilità dell'imputato e che, pertanto, la presenza all'interno della cantina di chiavi di una autovettura risultata rubata non comporta automaticamente la disponibilità né delle chiavi né dell'autovettura» e che, «[a] rigor di logica, la chiave della cantina non era nel possesso del ricorrente, ma della di lui compagna»; b) l'illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma fa discendere dalla consegna delle chiavi della cantina l'uso esclusivo della stessa da parte dell'imputato e la conseguente disponibilità, da parte sua, delle chiavi dell'autovettura rubata;
c) l'illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma afferma che la consegna delle chiavi della cantina «non palesa alcuna buona fede, perché le chiavi sarebbero state certamente rinvenute dai Carabinieri a seguito della perquisizione», in quanto tale motivazione non considererebbe «il dato reale - la consegna delle chiavi della cantina - per valorizzare il dato ipotetico rappresentato da un eventuale rinvenimento delle chiavi a seguito della perquisizione»; d) l'illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma afferma che, «se le chiavi trovate nella cantina erano senza dubbio nella disponibilità dell'imputato, di conseguenza anche il possesso dell'auto, posteggiata nelle vicinanze dell'abitazione, è stato correttamente attribuito a colui che disponeva delle chiavi per metterla in moto», in quanto la Corte d'appello di Roma «muove dal dato, nemmeno certo, della disponibilità delle chiavi dell'auto in capo all'odierno ricorrente, per giungere alla conclusione che anche il possesso dell'auto fosse a lui addebitabile». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, la mancanza e il carattere generico e apparente della motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva. Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d'appello di Roma al riguardo non darebbe conto delle «ragioni concrete e sostanziali che sostengono l'applicazione della recidiva» (infraquinquennale) e denoterebbe «l'assenza di considerazione sull'offensività del comportamento posto in essere dall'imputato e, di conseguenza, l'applicazione dell'istituto della recidiva fondata esclusivamente su uno status personale del soggetto e svincolato dal fatto di reato». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all'art. 69 cod. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di motivare in ordine a tale richiesta, che era stata avanzata con il proprio atto di appello e che «trovava sostegno nel comportamento collaborativo dell'odierno ricorrente al momento della perquisizione da parte della P.G.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito. 1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. Questa Corte ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. 3 che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. 1.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione di un'autovettura a lui attribuito sulla base degli elementi che: a) l'IO AL, nel corso della perquisizione che era stata eseguita dai Carabinieri nella sua abitazione, richiesto se avesse la disponibilità di altri locali di pertinenza di essa, aveva chiesto alla moglie di consegnare agli stessi militari le chiavi della cantina nella quale erano state poi rinvenute le chiavi dell'automobile rubata e che l'IO AL non aveva nemmeno dichiarato che altri facessero uso della cantina;
b) tali elementi deponevano nel senso della disponibilità, in capo all'imputato, sia della cantina sia, quindi, delle chiavi dell'automobile rubata in essa rinvenute;
c) dalla disponibilità di tali chiavi discendeva logicamente il possesso, in capo all'IC AL, anche dell'autovettura rubata, rinvenuta parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato; d) questi non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla provenienza dell'autovettura rubata di cui aveva il possesso, né la sua asserita buona fede si poteva ritenere per il fatto di avere consegnato ai Carabinieri le chiavi della cantina, atteso che queste sarebbero state in ogni caso certamente rinvenute dagli stessi militari. Tale motivazione non risulta né apparente, né centraddittoria, né manifestamente illogica e, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzionati elementi di prova, per giungere a conclusioni diverse in ordine alla valenza probatoria degli stessi, il che, come si è detto al punto 1.1, non è ammissibile in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere l'ornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). 4 Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). 2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'applicazione della recidiva ritenendo che il «non tenue» reato di ricettazione sub iudice, posto in relazione con il precedente penale specifico e infraquinquennale da cui risultava gravato l'IO AL, fosse dimostrativo della «persistente pericolosità» dello stesso imputato, il quale aveva continuato a commettere, in un breve periodo, reati della stessa specie. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanl:o espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460-01). Richiamato tale principio, si deve rilevare che, con il terzo motivo del proprio atto di appello, l'IO AL aveva chiesto che, nell'operare il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, la Corte d'appello di Roma reputasse prevalenti le prime, adducendo, a sostengo di tale richiesta, l'atteggiamento «collaborativo» che egli avrebbe tenuto nel corso della perquisizione effettuata dai Carabinieri nella sua abitazione, per avere egli spontaneamente consegnato ai militari le chiavi della cantina di pertinenza della stessa abitazione, per consentire di estendere a essa la perquisizione. A fronte di tale richiesta, la Corte d'appello di Roma: da un lato, pur senza riferirsi espressamente al giudizio di bilanciamento, ha chiaramente e logicamente affermato come l'invocato fatto di avere spontaneamente consegnato ai 5 Carabinieri le chiavi della cantina non costituisse una circostanza valorizzabile in senso favorevole all'imputato, atteso che «le chiavi sarebbero state certamente rinvenute dai Carabinieri a seguito della perquisizione»; dall'altro lato, con l'escludere la particolare tenuità della ricettazione in ragione sia del valore commerciale dell'autovettura sia della capacità a delinquere dell'imputato, ha, ancorché implicitamente, chiaramente espresso anche le ragioni della conferma del giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/10/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 13/04/2022 del Tribunale di Latina che aveva condannato AN IO AL alla pena di due anni di reclusione ed C 516,00 di multa per il reato di ricettazione di un'autovettura proveniente dal delitto di furto. 2. Avverso l'indicata sentenza del 17/10/2022 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, AN IO AL, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, relativo all'affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all'art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40353 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 22/06/2023 648 cod. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, in quanto asseritamente «generica ed apparente». Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe dato adeguato riscontro alle doglianze che erano stata avanzate con il proprio atto di appello e lamenta: a) il carattere apparente della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma afferma che la cantina all'interno della quale erano state rinvenute le chiavi dell'autovettura rubata «era certamente in uso all'imputato», atteso che tale motivazione non considererebbe che le chiavi di detta cantina «venivano reperite e consegnate materialmente dalla moglie dell'imputato», il che dimostrerebbe che le chiavi dell'autovettura' rubata «non erano nella stretta disponibilità dell'imputato e che, pertanto, la presenza all'interno della cantina di chiavi di una autovettura risultata rubata non comporta automaticamente la disponibilità né delle chiavi né dell'autovettura» e che, «[a] rigor di logica, la chiave della cantina non era nel possesso del ricorrente, ma della di lui compagna»; b) l'illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma fa discendere dalla consegna delle chiavi della cantina l'uso esclusivo della stessa da parte dell'imputato e la conseguente disponibilità, da parte sua, delle chiavi dell'autovettura rubata;
c) l'illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma afferma che la consegna delle chiavi della cantina «non palesa alcuna buona fede, perché le chiavi sarebbero state certamente rinvenute dai Carabinieri a seguito della perquisizione», in quanto tale motivazione non considererebbe «il dato reale - la consegna delle chiavi della cantina - per valorizzare il dato ipotetico rappresentato da un eventuale rinvenimento delle chiavi a seguito della perquisizione»; d) l'illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Roma afferma che, «se le chiavi trovate nella cantina erano senza dubbio nella disponibilità dell'imputato, di conseguenza anche il possesso dell'auto, posteggiata nelle vicinanze dell'abitazione, è stato correttamente attribuito a colui che disponeva delle chiavi per metterla in moto», in quanto la Corte d'appello di Roma «muove dal dato, nemmeno certo, della disponibilità delle chiavi dell'auto in capo all'odierno ricorrente, per giungere alla conclusione che anche il possesso dell'auto fosse a lui addebitabile». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, la mancanza e il carattere generico e apparente della motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione della recidiva. Il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte d'appello di Roma al riguardo non darebbe conto delle «ragioni concrete e sostanziali che sostengono l'applicazione della recidiva» (infraquinquennale) e denoterebbe «l'assenza di considerazione sull'offensività del comportamento posto in essere dall'imputato e, di conseguenza, l'applicazione dell'istituto della recidiva fondata esclusivamente su uno status personale del soggetto e svincolato dal fatto di reato». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, e all'art. 69 cod. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla richiesta di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe omesso di motivare in ordine a tale richiesta, che era stata avanzata con il proprio atto di appello e che «trovava sostegno nel comportamento collaborativo dell'odierno ricorrente al momento della perquisizione da parte della P.G.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito. 1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. Questa Corte ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. 3 che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. 1.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione di un'autovettura a lui attribuito sulla base degli elementi che: a) l'IO AL, nel corso della perquisizione che era stata eseguita dai Carabinieri nella sua abitazione, richiesto se avesse la disponibilità di altri locali di pertinenza di essa, aveva chiesto alla moglie di consegnare agli stessi militari le chiavi della cantina nella quale erano state poi rinvenute le chiavi dell'automobile rubata e che l'IO AL non aveva nemmeno dichiarato che altri facessero uso della cantina;
b) tali elementi deponevano nel senso della disponibilità, in capo all'imputato, sia della cantina sia, quindi, delle chiavi dell'automobile rubata in essa rinvenute;
c) dalla disponibilità di tali chiavi discendeva logicamente il possesso, in capo all'IC AL, anche dell'autovettura rubata, rinvenuta parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato; d) questi non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla provenienza dell'autovettura rubata di cui aveva il possesso, né la sua asserita buona fede si poteva ritenere per il fatto di avere consegnato ai Carabinieri le chiavi della cantina, atteso che queste sarebbero state in ogni caso certamente rinvenute dagli stessi militari. Tale motivazione non risulta né apparente, né centraddittoria, né manifestamente illogica e, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzionati elementi di prova, per giungere a conclusioni diverse in ordine alla valenza probatoria degli stessi, il che, come si è detto al punto 1.1, non è ammissibile in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere l'ornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). 4 Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01). 2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha confermato l'applicazione della recidiva ritenendo che il «non tenue» reato di ricettazione sub iudice, posto in relazione con il precedente penale specifico e infraquinquennale da cui risultava gravato l'IO AL, fosse dimostrativo della «persistente pericolosità» dello stesso imputato, il quale aveva continuato a commettere, in un breve periodo, reati della stessa specie. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanl:o espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460-01). Richiamato tale principio, si deve rilevare che, con il terzo motivo del proprio atto di appello, l'IO AL aveva chiesto che, nell'operare il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, la Corte d'appello di Roma reputasse prevalenti le prime, adducendo, a sostengo di tale richiesta, l'atteggiamento «collaborativo» che egli avrebbe tenuto nel corso della perquisizione effettuata dai Carabinieri nella sua abitazione, per avere egli spontaneamente consegnato ai militari le chiavi della cantina di pertinenza della stessa abitazione, per consentire di estendere a essa la perquisizione. A fronte di tale richiesta, la Corte d'appello di Roma: da un lato, pur senza riferirsi espressamente al giudizio di bilanciamento, ha chiaramente e logicamente affermato come l'invocato fatto di avere spontaneamente consegnato ai 5 Carabinieri le chiavi della cantina non costituisse una circostanza valorizzabile in senso favorevole all'imputato, atteso che «le chiavi sarebbero state certamente rinvenute dai Carabinieri a seguito della perquisizione»; dall'altro lato, con l'escludere la particolare tenuità della ricettazione in ragione sia del valore commerciale dell'autovettura sia della capacità a delinquere dell'imputato, ha, ancorché implicitamente, chiaramente espresso anche le ragioni della conferma del giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/06/2023.