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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), ed ivi residente alla località Fuschetto, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Tommaso Chirico, (C.F. ), giusta procura in C.F._2 calce alla comparsa in giudizio di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in Vallo della Lucania (SA), al C.so G.
Murat, n. 20; parte attrice- convenuta in riconvenzionale
E
, nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
), ed ivi residente a[...] difeso, dall'avv. Claudio Mastrogiovanni, (C.F. ), giusta C.F._4 procura a margine della comparsa di costituzione e riposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Casalvelino Scalo (SA), alla via Arbosto, n.60; parte convenuta-attrice in riconvenzionale
OGGETTO: azione di regolamento di confini e azione di usucapione.
CONCLUSIONI Per l'attore come da nota depositata in sostituzione Parte_1 dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. in data 3.09.2024: “si riporta alle allegazioni, difese in atti formulate nell'interesse di e conclude perché il Parte_1
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, voglia: 1) determinare l'esatto confine tra il fondo dell'attore e quello del convenuto alla stregua della disposta consulenza tecnica d'ufficio; 2) condannare il convenuto al rilascio della zona di terreno posta oltre la linea di demarcazione dei due fondi;
3) con vittoria di spese e compensi di lite”. Per il convenuto come da nota depositata in CP_1 data 12.09.2024: “…Rigettare la domanda promossa con atto di citazione da
contro perché infondata in fatto e diritto.
2. Parte_1 CP_1
Accogliere la domanda riconvenzionale come spiegata nella comparsa di costituzione
e risposta e, per l'effetto, ritenere accertato e dichiarare che il sig. è CP_1 proprietario per avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. della medesima area in contestazione posta tra la particella 113 e 114 del foglio 15 del catasto terreni del
Comune di Castelnuovo Cilento (SA), nelle dimensioni e nella consistenza in cui lo stesso Sig. attualmente la occupa in virtù di un possesso continuo, CP_1 pacifico, ininterrotto, pubblico ed esclusivo protrattosi per oltre venti anni con decorrenza dalla data del 12 ottobre 1957, e come individuata e determinata dal
CTU nell'allegata planimetria allegata alla relazione.
3. Condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo...”. La causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso in data 2.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il sig. chiedendo di CP_1 determinare l'esatto confine tra i due fondi siti in agro del Comune di Castelnuovo
Cilento (SA) e riportati in Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 15, p.lle
113 (di proprietà del sig. e n. 114 (di proprietà di CP_1 Pt_1
, con conseguente eventuale rilascio della zona di terreno assunta come
[...] occupata dal convenuto. L'attore, premettendo di aver posseduto e di essere proprietario in virtù di dichiarazione di successione del 17.03.1971 della sua dante causa del terreno oggetto di causa, che a sua volta ne era divenuta Controparte_2 proprietaria con di atto di acquisto per Notar del 12.10.1957 (Rep. Persona_1
5946- Racc. 3679) e successivo atto di donazione e divisione per notar Persona_2
del 19.10.1986 (Rep. 43905-Racc. 11846), allegato alla produzione di parte
[...] attrice, assumeva che il confine posto lungo il lato Nord del fondo – denominato
“Fuschetto” e confinante con il sig. risultava incerto e che, Controparte_1
l'odierno convenuto, non aveva inteso aderire ad una definizione bonaria circa l'esatta individuazione della linea di confine così come risultante dalle mappe catastali.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.01.2009, si costituiva nell'ambito del presente giudizio il convenuto il quale, sul presupposto di essere proprietario del fondo CP_1 confinante sito in agro del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) distinto in Catasto al Foglio 15, particella 113, pervenutogli per atto di donazione del 21.4.2004 dalla madre, la sig.ra , assumeva di aver posseduto il suddetto nella Controparte_3 medesima consistenza con cui gli era pervenuto dal genitore dante causa che, a sua volta, l'aveva acquistato con atto pubblico del 12.10.1957(Rep. 5946- Racc.
3679). Deduceva, pertanto, che in ogni caso e a prescindere da quanto risultante eventualmente dalle mappe catastali o da altri rilievi, egli poteva comunque vantare un diritto di proprietà sul fondo in oggetto, compresa la parte di terreno che la controparte assumeva come propria, in virtù di un possesso pacifico, continuato, incontestato ed esclusivo, protrattosi dal 1957 all'attualità, come risultante dalla circostanza che sulla porzione rivendicata si estende da almeno 25 anni, un vigneto specializzato. Insisteva, inoltre, sulla circostanza che i due terreni oggetto di causa, risultavano, invero, delimitati da un dislivello esistente sui luoghi di circa un metro e mezzo/due metri, mai messo in discussione dalle odierne parti in causa come punto di delimitazione fra le due proprietà e prima ancora dai loro danti causa.
Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale rigettasse la domanda principale di parte attrice in quanto infondata e i via riconvenzionale, accertasse e dichiarasse che il sig. è proprietario per avvenuta usucapione ex CP_1 art. 1158 c.c. della medesima area in contestazione posta fra le particelle 113 e 114 del foglio 15 del catasto del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nelle dimensioni e nella consistenza attualmente occupata, con vittoria di spese.
Istruita prima la causa con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa depositata in data 11.01.2011, veniva successivamente ammessa ed espletata la prova orale per entrambe le parti in causa. Dopo una serie di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento reso in data 2.10.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. In ordine al thema decidendum
Parte attrice ha chiesto determinarsi l'esatta linea di confine tra il proprio fondo
(identificato al Catasto al foglio 15, particella 114) e quello di proprietà convenuta
(identificato al Catasto al foglio 15, particella 113); inoltre ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione della fascia di terreno in suo possesso, senza averne titolo.
Va, in via preliminare, chiarito che l'azione esercitata è qualificabile come regolamento di confini, in quanto non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti, ma soltanto l'estensione dei rispettivi fondi;
l'azione di regolamento dei confini ha natura reale e petitoria e trova il suo presupposto nell'esistenza di una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva (come nel caso di specie), come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (Cfr. Cass. 15386/2000;
Cass 3663/1994; Cass. 6594/1986).
L'azione di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., diverge dall'azione di rivendica, anche in punto di onere probatorio: invero, lo stesso incombe su entrambe le parti, che devono allegare ogni mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il Giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà. In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario (cfr. Cass. n. 10501/2013; Cass.
Civ., 07.09.2012, n. 4993; Cass. n. 14993/2012 e Cass n. 10062/2018).
Inoltre, l'azione di regolamento di confini, con la quale non vengono messi in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma esclusivamente la loro estensione, sul presupposto dell'incertezza dei confini e della necessità di verifica dell'esatto tracciato, non è domanda sussidiaria rispetto a quella di rivendicazione e si fonda su presupposti diversi da quelli che legittimano l'esercizio della domanda disciplinata dall'art. 948 c.c.; l'azione è di mero accertamento anche quando comporti, quale mera conseguenza dell'identificazione dell'esatto confine, il rilascio di zone individuate del fondo.
Dunque tale azione ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione né i titoli di proprietà né il relativo diritto.
Le parti in causa, in definitiva, non contestano i reciproci titoli di proprietà ma discutono riguardo all'esatto confine fra i propri fondi.
Inoltre, l'azione di regolamento dei confini si distingue sia da quella di apposizione dei termini di cui all'art. 951 c.c., perché mentre la prima richiede un'incertezza in ordine alla linea di demarcazione fra i due fondi, la seconda presuppone che il confine sia certo ed incontestato ed è diretta ad ottenere esclusivamente la apposizione dei segni di demarcazione, sia dall'azione di rivendicazione, che ha finalità recuperatoria e postula l'esistenza di un conflitto fra titoli.
2. sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da parte convenuta
In via preliminare, anche per motivi di ordine logico, deve essere indagata la domanda di usucapione avanzata da parte convenuta (cfr. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione volta a dichiarare l'avvenuta usucapione dell'area in contestazione).
Orbene, la natura dell'azione di regolamento dei confini non muta ove il convenuto eccepisca l'usucapione della striscia di terreno oggetto della controversia, in quanto ciò non costituisce una contestazione del titolo di proprietà della controparte;
inoltre, l'eventuale accertamento della fondatezza dell'eccezione o della domanda riconvenzionale sortisce l'effetto di eliminare la situazione di incertezza dei confini.
Ne discende che l'esame della domanda di usucapione di parte convenuta costituisce un antecedente logico e giuridico rispetto alla domanda proposta in via principale dall'attore.
Dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, è emerso che parte convenuta, seppur a tal fine onerata in ossequio al principio di cui all'art. 2697
c.c., non ha dimostrato di aver acquistato per usucapione la proprietà del terreno in contestazione, non avendone provato il possesso uti dominus in maniera continuata, ininterrotta, pubblica e pacifica per il periodo di legge.
Invero, il convenuto non ha compiutamente allegato né tantomeno provato di aver esercitato sulla porzione di fondo assunta dall'attore come illegittimamente occupata - tra l'altro neppure determinata nella sua estensione precisa - il possesso qualificato utile alla declaratoria di usucapione, emergendo dall'esame delle dichiarazioni testimoniali un quadro non univoco in ordine al possesso esercitato proprio sull'area oggetto di causa e soprattutto, più a monte, che l'area sia rimasta invariata nel corso degli anni.
Parte convenuta, in sostanza, deduce che l'azione intrapresa difetterebbe a monte del presupposto necessario per il suo accoglimento, essendovi da tempo immemorabile un preciso confine naturale fra le due proprietà, da indentificarsi nel confine della scarpata, o dislivello naturale, che insiste sui luoghi oggetto di causa.
L'assunto, a parere di questo Tribunale, non convince non emergendo prova piena e tranquillizzante che lo stato dei luoghi sia rimasto invariato nel corso degli anni e non sia stato, come allegato da parte attrice, mutato per intervento umano.
I testi portati a sostegno da parte convenuta (attrice in riconvenzionale) riferiscono di circostanze, invero, assai generiche “personalmente io non ho fatto alcun lavoro di modifica del limite naturale” “e non ho notato alcuna modifica dello stato dei luoghi” (cfr. dichiarazioni del sig. ). Il teste Testimone_1 Testimone_2 dichiarava analogamente “personalmente non mi risulta che la scarpata sia stata modificata rispetto a quanto avevo effettuato i lavori nel 1985” limitandosi a dichiarare di non aver modificato la scarpata all'epoca del suo intervento.
Di segno diametralmente opposto rispetto alle dichiarazioni rese dai testi del sig.
(cfr. dichiarazione del teste il quale ha affermato CP_1 Testimone_3
“non ho mai trovato variazioni del limite naturale”), appare quanto affermato dai testi escussi nell'interesse di parte attrice che riferiscono di contestazioni sorte proprio a seguito degli interventi operati sui luoghi dal convenuto.
A ben vedere, dalle risultanze della prova testimoniale, nell'impossibilità di elementi oggettivi idonei a corroborare l'una o l'altra tesi, emerge proprio quel quadro di incertezza rispetto ai reciproci confini che giustifica l'intrapresa azione e comprova un mutamento dello stato dei luoghi avvenuto nel corso degli anni, che rende incerta finanche la porzione di terreno rivendicato da parte convenuta.
E' appena il caso di precisare, difatti, che la domanda di usucapione postula necessariamente l'esatta e precisa individuazione della porzione di terreno rivendicata, circostanza che a parere del Tribunale, non può riscontrarsi nella fattispecie in esame, tanto più se si considera che il dislivello oggetto di causa non ha una altezza omogenea ma in alcuni punti pari a 0.00 cm (cfr. relazione del CTU). Non può, inoltre, omettersi di valutare come nel riferire in merito ai confini esistenti fra i due fondi, i testi sentiti, anche nell'interesse dell'odierna parte convenuta, abbiano fatto riferimento ad una siepe, o “supalo”, idonea a segnare il confine naturalmente, negli anni 50 e poi pacificamente rimossa.
Il teste , sentito all'udienza del 9.11.2012 dichiarava “dal dopoguerra Testimone_4 fino alla fine degli anni 50 i due terreni erano separati da un limite costituito da un dislivello di circa un metro un metro e mezzo e una siepe (…) ora è tutto spianato, il limite è scomparso dopo che hanno lavorato” pur precisando di vedere il terreno solo da lontano, circostanza che però non osta alla sua attendibilità, tutte dichiarazioni idonee a corroborare l'assunto di un effettivo mutamento dello stato dei luoghi.
Né del resto, parte convenuta ha fornito, di fronte alla recisa contestazione della controparte, prova che il dislivello e l'area di fatto occupata abbia mantenuto una consistenza invariata nel corso degli anni e, soprattutto, che lo sconfinamento non sia stato contestato dalla controparte a seguito degli interventi operati sui luoghi e pacificamente avvenuti (in quanto circostanza riferita anche dai testi di parte convenuta come già riportato sopra).
Il teste in particolare ha dichiarato di essere stato presente Testimone_5 personalmente negli anni '90 quando dopo che è stato piantato il vigneto, “il Pt_1 contestò a , genitore e dante causa del Parente
[...] Persona_3 CP_1
l'avvenuto sconfinamento invitando a rilasciare il terreno occupato;
posso riferire quanto sopra in quanto ero presente personalmente alla conversazione era presente anche ” (…) chiarendo altresì che in quella occasione sono stati CP_1 apposti dei picchetti dal geometra e successivamente dal geometra SO
, anch'egli sentito come testimone. ON
In particolare quest'ultimo dichiarava, pur non potendo riferire come fosse il terreno negli anni '50, “quando io ho ispezionato i luoghi nel 2007 ho potuto constatare che il confine come detenuto al lato nord est per circa 20 metri è a livello tra i due fondi, poi inizia un limite che parte da zero ed arriva ad un'altezza massima di un metro e quaranta cm” riferendo altresì di aver apposto dei confini e che il sig.
disse all'esito che avrebbe fatto controllare i confini da un suo CP_1 tecnico di fiducia (cfr. verbale di causa del 20.09.2013) tutti elementi che corroborano che se possesso è stato esercitato sulla porzione oggetto di sconfinamento, ciò è avvenuto nei limiti della mera tolleranza della controparte. Come sostenuto da autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, "affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondete a quello del proprietario e del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare atti di signoria e che in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza" (Cass. Civ. 1300/1980), laddove "la prova del possesso idoneo all'usucapione, per quanto concerne sia il corpus che l'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva" (Cass. Civ. 8.5.1967, n.
909).
Il contenuto della prova così resa si pone innegabilmente a detrimento della domanda di usucapione, in quanto non integra alcuno dei requisiti utili alla sua declaratoria non emergendo prova piena e tranquillizzante di quanto sostenuto da parte convenuta.
Ne discende, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale.
3. sulla domanda principale ex art. 950 c.c.
Invece, per quanto concerne la domanda attorea di regolamento di confini, essa appare fondata in quanto l'attore ha versato in atti il titolo di proprietà a dimostrazione della inequivocabile titolarità della proprietà delle particelle di terreno di cui ha invocato tutela petitoria volta alla esatta rideterminazione dei confini con il fondo posseduto sine titulo da parte convenuta.
Secondo la Corte di Cassazione, per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, il giudice di merito deve fondare l'indagine prima di tutto sull'esame e valutazione del titolo di acquisto delle rispettive proprietà e, solo qualora negli atti di acquisto l'indicazione circa il confine sia assente o insufficiente, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova quali testimonianze, produzioni documentali, ferma restando la funzione sussidiaria attribuita dall'art. 950 II comma c.p.c. alle mappe catastali (cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 15759 del 23/07/2020).
Elementi dirimenti sulla determinazione della linea di confine sono dati dalla CTU resa nel contraddittorio delle parti, conforme all'incarico conferito, dettagliata e adeguatamente motivata, e sorretta da argomentazioni logiche e conformi ai documenti ed agli atti di causa, che il giudice ritiene di condividere e di porre a fondamento della decisione.
Risulta che la relazione peritale versata in atti in data 11 gennaio 2011, dopo aver descritto catastalmente i beni e i luoghi oggetto di causa, , ha provveduto al rilievo topografico dei luoghi ed ha eseguito il raffronto tra i dati catastali ed il rilievo della stato dei luoghi, accertando che c'è una discordanza tra il confine reale (rilevato durante i sopralluoghi) ed il confine catastale (indicato nella rispettiva visura catastale) e, più specificamente, che sussiste uno sconfinamento a discapito della superficie posseduta nello stato attuale dal sig. riprodotto CP_1 graficamente negli allegati alla perizia.
Il CTU, rappresentato graficamente lo sconfinamento ha chiarito che “la delimitazione attuale (scarpata) tra la proprietà e Parte_1 CP_1 attualmente non rispecchia la linea di confine catastale riportata sui fogli di mappa dell'UTE di Salerno e per meglio dire, il ha occupato una superficie di CP_1 proprietà del sig. pari a mq 235 circa. Pertanto il sottoscritto per Parte_1 evidenziare in loco la linea di confine catastale ha provveduto ad apporre in loco dei termini che evidenziano i vertici di confine e precisamente: il vertice di confine nord- ovest è identificato dallo spigolo di fabbricato (vedi foto) e resta nell'esatta ubicazione presente nello stato attuale;
il vertice di confine nord – est è identificato da un picchetto in ferro infisso stabilmente nel terreno (vedi foto) che risulta spostato rispetto l'attuale linea di confine di circa 3.20 mt a discapito della superficie posseduta nello stato attuale dal sig. .” In conclusione il CTU, per CP_1
l'esatta delimitazione del confine tra i fondi di causa, ha rimandato all'allegato
“…schema di rilievo particolare” (cfr. allegato della CTU).
La corretta demarcazione dei fondi oggetto di causa è quella indicata dal CTU come suindicata e meglio rappresentata nell'elaborato peritale che deve intendersi qui riportato e identificato materialmente dal perito attraverso l'apposizione di picchetti in ferro stabilmente nel terreno per il vertice nord -est (cfr. riproduzione fotografica allegata alla consulenza) per il confine nord-ovest per lo spigolo di fabbricato.
Va da sé che, poiché l'azione ex art. 950 cod. civ., pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura, ma comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (così, ex multis, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 858 del 16/01/2007 ), parte convenuta deve essere condannata, a propria cura e spese, a restituire a parte attorea la relativa area di terreno indebitamente occupata e come emerge in maniera evidente dall'esame dell'elaborato grafico.
Quanto alle spese di lite, l'obiettiva e grave controvertibilità della lite in fatto
(quanto alla sussistenza o meno di un mutamento dello stato dei luoghi come reso manifesto dall'esame delle risultanze testimoniali) giustifica invece l'integrale compensazione delle spese.
Anche le spese occorse per la stesura della CTU e liquidate con separato provvedimento sono da porsi a carico delle parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea di regolamento dei confini ex art. 950 c.c. e - per l'effetto - dichiara che il confine tra il fondo ubicato nel Comune di Castelnuovo
Cilento in catasto terreni distinto al fog. 15 particella 114 e il fondo identificato al
Catasto al foglio 15 particella 113, come meglio catastalmente identificati in atti, deve essere individuato nella dividente raffigurata nel grafico allegato alla perizia dell' 11 gennaio 2011 qui da intendersi integralmente richiamata, e materializzati con picchetto in ferro infisso stabilmente nel terreno per il vertice di confine nord- est e spigolo di fabbricato per il vertice di confine nord-ovest;
2.condanna parte convenuta al rilascio in favore di parte attrice della relativa porzione di terreno indebitamente occupata, come meglio individuata negli allegati alla CTU qui da intendersi integralmente richiamati;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata nell'interesse del sig.
; CP_1
4.compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in egual misura.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 15.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), ed ivi residente alla località Fuschetto, rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Tommaso Chirico, (C.F. ), giusta procura in C.F._2 calce alla comparsa in giudizio di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato sito in Vallo della Lucania (SA), al C.so G.
Murat, n. 20; parte attrice- convenuta in riconvenzionale
E
, nato a [...], il [...] (C.F. CP_1
), ed ivi residente a[...] difeso, dall'avv. Claudio Mastrogiovanni, (C.F. ), giusta C.F._4 procura a margine della comparsa di costituzione e riposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto avvocato, sito in Casalvelino Scalo (SA), alla via Arbosto, n.60; parte convenuta-attrice in riconvenzionale
OGGETTO: azione di regolamento di confini e azione di usucapione.
CONCLUSIONI Per l'attore come da nota depositata in sostituzione Parte_1 dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. in data 3.09.2024: “si riporta alle allegazioni, difese in atti formulate nell'interesse di e conclude perché il Parte_1
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, voglia: 1) determinare l'esatto confine tra il fondo dell'attore e quello del convenuto alla stregua della disposta consulenza tecnica d'ufficio; 2) condannare il convenuto al rilascio della zona di terreno posta oltre la linea di demarcazione dei due fondi;
3) con vittoria di spese e compensi di lite”. Per il convenuto come da nota depositata in CP_1 data 12.09.2024: “…Rigettare la domanda promossa con atto di citazione da
contro perché infondata in fatto e diritto.
2. Parte_1 CP_1
Accogliere la domanda riconvenzionale come spiegata nella comparsa di costituzione
e risposta e, per l'effetto, ritenere accertato e dichiarare che il sig. è CP_1 proprietario per avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. della medesima area in contestazione posta tra la particella 113 e 114 del foglio 15 del catasto terreni del
Comune di Castelnuovo Cilento (SA), nelle dimensioni e nella consistenza in cui lo stesso Sig. attualmente la occupa in virtù di un possesso continuo, CP_1 pacifico, ininterrotto, pubblico ed esclusivo protrattosi per oltre venti anni con decorrenza dalla data del 12 ottobre 1957, e come individuata e determinata dal
CTU nell'allegata planimetria allegata alla relazione.
3. Condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo...”. La causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso in data 2.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il sig. chiedendo di CP_1 determinare l'esatto confine tra i due fondi siti in agro del Comune di Castelnuovo
Cilento (SA) e riportati in Catasto Terreni del medesimo Comune, al foglio 15, p.lle
113 (di proprietà del sig. e n. 114 (di proprietà di CP_1 Pt_1
, con conseguente eventuale rilascio della zona di terreno assunta come
[...] occupata dal convenuto. L'attore, premettendo di aver posseduto e di essere proprietario in virtù di dichiarazione di successione del 17.03.1971 della sua dante causa del terreno oggetto di causa, che a sua volta ne era divenuta Controparte_2 proprietaria con di atto di acquisto per Notar del 12.10.1957 (Rep. Persona_1
5946- Racc. 3679) e successivo atto di donazione e divisione per notar Persona_2
del 19.10.1986 (Rep. 43905-Racc. 11846), allegato alla produzione di parte
[...] attrice, assumeva che il confine posto lungo il lato Nord del fondo – denominato
“Fuschetto” e confinante con il sig. risultava incerto e che, Controparte_1
l'odierno convenuto, non aveva inteso aderire ad una definizione bonaria circa l'esatta individuazione della linea di confine così come risultante dalle mappe catastali.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.01.2009, si costituiva nell'ambito del presente giudizio il convenuto il quale, sul presupposto di essere proprietario del fondo CP_1 confinante sito in agro del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) distinto in Catasto al Foglio 15, particella 113, pervenutogli per atto di donazione del 21.4.2004 dalla madre, la sig.ra , assumeva di aver posseduto il suddetto nella Controparte_3 medesima consistenza con cui gli era pervenuto dal genitore dante causa che, a sua volta, l'aveva acquistato con atto pubblico del 12.10.1957(Rep. 5946- Racc.
3679). Deduceva, pertanto, che in ogni caso e a prescindere da quanto risultante eventualmente dalle mappe catastali o da altri rilievi, egli poteva comunque vantare un diritto di proprietà sul fondo in oggetto, compresa la parte di terreno che la controparte assumeva come propria, in virtù di un possesso pacifico, continuato, incontestato ed esclusivo, protrattosi dal 1957 all'attualità, come risultante dalla circostanza che sulla porzione rivendicata si estende da almeno 25 anni, un vigneto specializzato. Insisteva, inoltre, sulla circostanza che i due terreni oggetto di causa, risultavano, invero, delimitati da un dislivello esistente sui luoghi di circa un metro e mezzo/due metri, mai messo in discussione dalle odierne parti in causa come punto di delimitazione fra le due proprietà e prima ancora dai loro danti causa.
Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale rigettasse la domanda principale di parte attrice in quanto infondata e i via riconvenzionale, accertasse e dichiarasse che il sig. è proprietario per avvenuta usucapione ex CP_1 art. 1158 c.c. della medesima area in contestazione posta fra le particelle 113 e 114 del foglio 15 del catasto del Comune di Castelnuovo Cilento (SA) nelle dimensioni e nella consistenza attualmente occupata, con vittoria di spese.
Istruita prima la causa con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sui luoghi di causa depositata in data 11.01.2011, veniva successivamente ammessa ed espletata la prova orale per entrambe le parti in causa. Dopo una serie di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento reso in data 2.10.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. In ordine al thema decidendum
Parte attrice ha chiesto determinarsi l'esatta linea di confine tra il proprio fondo
(identificato al Catasto al foglio 15, particella 114) e quello di proprietà convenuta
(identificato al Catasto al foglio 15, particella 113); inoltre ha chiesto la condanna del convenuto alla restituzione della fascia di terreno in suo possesso, senza averne titolo.
Va, in via preliminare, chiarito che l'azione esercitata è qualificabile come regolamento di confini, in quanto non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti, ma soltanto l'estensione dei rispettivi fondi;
l'azione di regolamento dei confini ha natura reale e petitoria e trova il suo presupposto nell'esistenza di una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva (come nel caso di specie), come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (Cfr. Cass. 15386/2000;
Cass 3663/1994; Cass. 6594/1986).
L'azione di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., diverge dall'azione di rivendica, anche in punto di onere probatorio: invero, lo stesso incombe su entrambe le parti, che devono allegare ogni mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine ed il Giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà. In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario (cfr. Cass. n. 10501/2013; Cass.
Civ., 07.09.2012, n. 4993; Cass. n. 14993/2012 e Cass n. 10062/2018).
Inoltre, l'azione di regolamento di confini, con la quale non vengono messi in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma esclusivamente la loro estensione, sul presupposto dell'incertezza dei confini e della necessità di verifica dell'esatto tracciato, non è domanda sussidiaria rispetto a quella di rivendicazione e si fonda su presupposti diversi da quelli che legittimano l'esercizio della domanda disciplinata dall'art. 948 c.c.; l'azione è di mero accertamento anche quando comporti, quale mera conseguenza dell'identificazione dell'esatto confine, il rilascio di zone individuate del fondo.
Dunque tale azione ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi limitrofi, non essendo in contestazione né i titoli di proprietà né il relativo diritto.
Le parti in causa, in definitiva, non contestano i reciproci titoli di proprietà ma discutono riguardo all'esatto confine fra i propri fondi.
Inoltre, l'azione di regolamento dei confini si distingue sia da quella di apposizione dei termini di cui all'art. 951 c.c., perché mentre la prima richiede un'incertezza in ordine alla linea di demarcazione fra i due fondi, la seconda presuppone che il confine sia certo ed incontestato ed è diretta ad ottenere esclusivamente la apposizione dei segni di demarcazione, sia dall'azione di rivendicazione, che ha finalità recuperatoria e postula l'esistenza di un conflitto fra titoli.
2. sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da parte convenuta
In via preliminare, anche per motivi di ordine logico, deve essere indagata la domanda di usucapione avanzata da parte convenuta (cfr. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione volta a dichiarare l'avvenuta usucapione dell'area in contestazione).
Orbene, la natura dell'azione di regolamento dei confini non muta ove il convenuto eccepisca l'usucapione della striscia di terreno oggetto della controversia, in quanto ciò non costituisce una contestazione del titolo di proprietà della controparte;
inoltre, l'eventuale accertamento della fondatezza dell'eccezione o della domanda riconvenzionale sortisce l'effetto di eliminare la situazione di incertezza dei confini.
Ne discende che l'esame della domanda di usucapione di parte convenuta costituisce un antecedente logico e giuridico rispetto alla domanda proposta in via principale dall'attore.
Dalla valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali, è emerso che parte convenuta, seppur a tal fine onerata in ossequio al principio di cui all'art. 2697
c.c., non ha dimostrato di aver acquistato per usucapione la proprietà del terreno in contestazione, non avendone provato il possesso uti dominus in maniera continuata, ininterrotta, pubblica e pacifica per il periodo di legge.
Invero, il convenuto non ha compiutamente allegato né tantomeno provato di aver esercitato sulla porzione di fondo assunta dall'attore come illegittimamente occupata - tra l'altro neppure determinata nella sua estensione precisa - il possesso qualificato utile alla declaratoria di usucapione, emergendo dall'esame delle dichiarazioni testimoniali un quadro non univoco in ordine al possesso esercitato proprio sull'area oggetto di causa e soprattutto, più a monte, che l'area sia rimasta invariata nel corso degli anni.
Parte convenuta, in sostanza, deduce che l'azione intrapresa difetterebbe a monte del presupposto necessario per il suo accoglimento, essendovi da tempo immemorabile un preciso confine naturale fra le due proprietà, da indentificarsi nel confine della scarpata, o dislivello naturale, che insiste sui luoghi oggetto di causa.
L'assunto, a parere di questo Tribunale, non convince non emergendo prova piena e tranquillizzante che lo stato dei luoghi sia rimasto invariato nel corso degli anni e non sia stato, come allegato da parte attrice, mutato per intervento umano.
I testi portati a sostegno da parte convenuta (attrice in riconvenzionale) riferiscono di circostanze, invero, assai generiche “personalmente io non ho fatto alcun lavoro di modifica del limite naturale” “e non ho notato alcuna modifica dello stato dei luoghi” (cfr. dichiarazioni del sig. ). Il teste Testimone_1 Testimone_2 dichiarava analogamente “personalmente non mi risulta che la scarpata sia stata modificata rispetto a quanto avevo effettuato i lavori nel 1985” limitandosi a dichiarare di non aver modificato la scarpata all'epoca del suo intervento.
Di segno diametralmente opposto rispetto alle dichiarazioni rese dai testi del sig.
(cfr. dichiarazione del teste il quale ha affermato CP_1 Testimone_3
“non ho mai trovato variazioni del limite naturale”), appare quanto affermato dai testi escussi nell'interesse di parte attrice che riferiscono di contestazioni sorte proprio a seguito degli interventi operati sui luoghi dal convenuto.
A ben vedere, dalle risultanze della prova testimoniale, nell'impossibilità di elementi oggettivi idonei a corroborare l'una o l'altra tesi, emerge proprio quel quadro di incertezza rispetto ai reciproci confini che giustifica l'intrapresa azione e comprova un mutamento dello stato dei luoghi avvenuto nel corso degli anni, che rende incerta finanche la porzione di terreno rivendicato da parte convenuta.
E' appena il caso di precisare, difatti, che la domanda di usucapione postula necessariamente l'esatta e precisa individuazione della porzione di terreno rivendicata, circostanza che a parere del Tribunale, non può riscontrarsi nella fattispecie in esame, tanto più se si considera che il dislivello oggetto di causa non ha una altezza omogenea ma in alcuni punti pari a 0.00 cm (cfr. relazione del CTU). Non può, inoltre, omettersi di valutare come nel riferire in merito ai confini esistenti fra i due fondi, i testi sentiti, anche nell'interesse dell'odierna parte convenuta, abbiano fatto riferimento ad una siepe, o “supalo”, idonea a segnare il confine naturalmente, negli anni 50 e poi pacificamente rimossa.
Il teste , sentito all'udienza del 9.11.2012 dichiarava “dal dopoguerra Testimone_4 fino alla fine degli anni 50 i due terreni erano separati da un limite costituito da un dislivello di circa un metro un metro e mezzo e una siepe (…) ora è tutto spianato, il limite è scomparso dopo che hanno lavorato” pur precisando di vedere il terreno solo da lontano, circostanza che però non osta alla sua attendibilità, tutte dichiarazioni idonee a corroborare l'assunto di un effettivo mutamento dello stato dei luoghi.
Né del resto, parte convenuta ha fornito, di fronte alla recisa contestazione della controparte, prova che il dislivello e l'area di fatto occupata abbia mantenuto una consistenza invariata nel corso degli anni e, soprattutto, che lo sconfinamento non sia stato contestato dalla controparte a seguito degli interventi operati sui luoghi e pacificamente avvenuti (in quanto circostanza riferita anche dai testi di parte convenuta come già riportato sopra).
Il teste in particolare ha dichiarato di essere stato presente Testimone_5 personalmente negli anni '90 quando dopo che è stato piantato il vigneto, “il Pt_1 contestò a , genitore e dante causa del Parente
[...] Persona_3 CP_1
l'avvenuto sconfinamento invitando a rilasciare il terreno occupato;
posso riferire quanto sopra in quanto ero presente personalmente alla conversazione era presente anche ” (…) chiarendo altresì che in quella occasione sono stati CP_1 apposti dei picchetti dal geometra e successivamente dal geometra SO
, anch'egli sentito come testimone. ON
In particolare quest'ultimo dichiarava, pur non potendo riferire come fosse il terreno negli anni '50, “quando io ho ispezionato i luoghi nel 2007 ho potuto constatare che il confine come detenuto al lato nord est per circa 20 metri è a livello tra i due fondi, poi inizia un limite che parte da zero ed arriva ad un'altezza massima di un metro e quaranta cm” riferendo altresì di aver apposto dei confini e che il sig.
disse all'esito che avrebbe fatto controllare i confini da un suo CP_1 tecnico di fiducia (cfr. verbale di causa del 20.09.2013) tutti elementi che corroborano che se possesso è stato esercitato sulla porzione oggetto di sconfinamento, ciò è avvenuto nei limiti della mera tolleranza della controparte. Come sostenuto da autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, "affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondete a quello del proprietario e del titolare di un ius in re aliena. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare atti di signoria e che in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza" (Cass. Civ. 1300/1980), laddove "la prova del possesso idoneo all'usucapione, per quanto concerne sia il corpus che l'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva" (Cass. Civ. 8.5.1967, n.
909).
Il contenuto della prova così resa si pone innegabilmente a detrimento della domanda di usucapione, in quanto non integra alcuno dei requisiti utili alla sua declaratoria non emergendo prova piena e tranquillizzante di quanto sostenuto da parte convenuta.
Ne discende, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale.
3. sulla domanda principale ex art. 950 c.c.
Invece, per quanto concerne la domanda attorea di regolamento di confini, essa appare fondata in quanto l'attore ha versato in atti il titolo di proprietà a dimostrazione della inequivocabile titolarità della proprietà delle particelle di terreno di cui ha invocato tutela petitoria volta alla esatta rideterminazione dei confini con il fondo posseduto sine titulo da parte convenuta.
Secondo la Corte di Cassazione, per l'individuazione della linea di separazione tra fondi limitrofi, il giudice di merito deve fondare l'indagine prima di tutto sull'esame e valutazione del titolo di acquisto delle rispettive proprietà e, solo qualora negli atti di acquisto l'indicazione circa il confine sia assente o insufficiente, potrà ricorrere ad altri mezzi di prova quali testimonianze, produzioni documentali, ferma restando la funzione sussidiaria attribuita dall'art. 950 II comma c.p.c. alle mappe catastali (cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 15759 del 23/07/2020).
Elementi dirimenti sulla determinazione della linea di confine sono dati dalla CTU resa nel contraddittorio delle parti, conforme all'incarico conferito, dettagliata e adeguatamente motivata, e sorretta da argomentazioni logiche e conformi ai documenti ed agli atti di causa, che il giudice ritiene di condividere e di porre a fondamento della decisione.
Risulta che la relazione peritale versata in atti in data 11 gennaio 2011, dopo aver descritto catastalmente i beni e i luoghi oggetto di causa, , ha provveduto al rilievo topografico dei luoghi ed ha eseguito il raffronto tra i dati catastali ed il rilievo della stato dei luoghi, accertando che c'è una discordanza tra il confine reale (rilevato durante i sopralluoghi) ed il confine catastale (indicato nella rispettiva visura catastale) e, più specificamente, che sussiste uno sconfinamento a discapito della superficie posseduta nello stato attuale dal sig. riprodotto CP_1 graficamente negli allegati alla perizia.
Il CTU, rappresentato graficamente lo sconfinamento ha chiarito che “la delimitazione attuale (scarpata) tra la proprietà e Parte_1 CP_1 attualmente non rispecchia la linea di confine catastale riportata sui fogli di mappa dell'UTE di Salerno e per meglio dire, il ha occupato una superficie di CP_1 proprietà del sig. pari a mq 235 circa. Pertanto il sottoscritto per Parte_1 evidenziare in loco la linea di confine catastale ha provveduto ad apporre in loco dei termini che evidenziano i vertici di confine e precisamente: il vertice di confine nord- ovest è identificato dallo spigolo di fabbricato (vedi foto) e resta nell'esatta ubicazione presente nello stato attuale;
il vertice di confine nord – est è identificato da un picchetto in ferro infisso stabilmente nel terreno (vedi foto) che risulta spostato rispetto l'attuale linea di confine di circa 3.20 mt a discapito della superficie posseduta nello stato attuale dal sig. .” In conclusione il CTU, per CP_1
l'esatta delimitazione del confine tra i fondi di causa, ha rimandato all'allegato
“…schema di rilievo particolare” (cfr. allegato della CTU).
La corretta demarcazione dei fondi oggetto di causa è quella indicata dal CTU come suindicata e meglio rappresentata nell'elaborato peritale che deve intendersi qui riportato e identificato materialmente dal perito attraverso l'apposizione di picchetti in ferro stabilmente nel terreno per il vertice nord -est (cfr. riproduzione fotografica allegata alla consulenza) per il confine nord-ovest per lo spigolo di fabbricato.
Va da sé che, poiché l'azione ex art. 950 cod. civ., pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura, ma comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (così, ex multis, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 858 del 16/01/2007 ), parte convenuta deve essere condannata, a propria cura e spese, a restituire a parte attorea la relativa area di terreno indebitamente occupata e come emerge in maniera evidente dall'esame dell'elaborato grafico.
Quanto alle spese di lite, l'obiettiva e grave controvertibilità della lite in fatto
(quanto alla sussistenza o meno di un mutamento dello stato dei luoghi come reso manifesto dall'esame delle risultanze testimoniali) giustifica invece l'integrale compensazione delle spese.
Anche le spese occorse per la stesura della CTU e liquidate con separato provvedimento sono da porsi a carico delle parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea di regolamento dei confini ex art. 950 c.c. e - per l'effetto - dichiara che il confine tra il fondo ubicato nel Comune di Castelnuovo
Cilento in catasto terreni distinto al fog. 15 particella 114 e il fondo identificato al
Catasto al foglio 15 particella 113, come meglio catastalmente identificati in atti, deve essere individuato nella dividente raffigurata nel grafico allegato alla perizia dell' 11 gennaio 2011 qui da intendersi integralmente richiamata, e materializzati con picchetto in ferro infisso stabilmente nel terreno per il vertice di confine nord- est e spigolo di fabbricato per il vertice di confine nord-ovest;
2.condanna parte convenuta al rilascio in favore di parte attrice della relativa porzione di terreno indebitamente occupata, come meglio individuata negli allegati alla CTU qui da intendersi integralmente richiamati;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata nell'interesse del sig.
; CP_1
4.compensa integralmente le spese di lite fra le parti in causa;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in egual misura.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 15.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa