Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, il provvedimento del questore cessa di avere efficacia solo se il G.i.p. non provveda alla convalida entro le 48 ore dalla richiesta del P. M. e comunque nel rispetto delle 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto nessuna autonoma inefficacia è prevista per il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2007, n. 35515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35515 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 06/07/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 799
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1547/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LI UI, nato a [...] il 24 novembre del 1987;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze dell'8 dicembre del 2006;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 30 marzo del 2006, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, convalidava il provvedimento del Questore della città anzidetta, pronunciato nei confronti di NI UI a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6 e successive modificazioni, con cui si era vietato al predetto di accedere ai luoghi in cui si sarebbero svolte le competizioni agonistiche riguardanti la compagine della squadra indicata nel provvedimento e si era prescritto l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia nei giorni e negli orari in cui avrebbero avuto luogo le anzidette manifestazioni sportive, ma limitava la durata del divieto ad anni uno.
Ricorre per cassazione l'interessato sulla base di due motivi. IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 per la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. perché consente l'adozione di misure limitative della libertà personale da parte della pubblica amministrazioni senza l'accertamento della sussistenza di gravi indizi da parte dell'autorità giudiziaria e quindi in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. e di quello di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3 Cost.. Con il secondo motivo eccepisce l'inefficacia del provvedimento per il mancato rispetto del termine di 48 da parte del pubblico ministero a nulla rilevando che il giudice abbia adottato il proprio provvedimento nel termine di legge, posto che i due termini sono autonomi e non cumulabili.
Entrambi i motivi sono infondati. Con riferimento al primo si osserva che una questione d'illegittimità costituzionale analoga a quella prospettata con il primo motivo di ricorso è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 193 del 12 giugno 1996. In proposito la Corte ha statuito che i due provvedimenti previsti dalla norma (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive ed obbligo di presentazione in un ufficio di polizia) non sono censurabili sotto il profilo dell'irragionevolezza o della disuguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, trattandosi di provvedimenti che hanno portata ed effetti fra loro differenti, idonei ad incidere in grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il provvedimento che impone l'obbligo di comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto e, per tale motivo, esso è circondato da particolari garanzie (che si completano nel previsto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari), mentre il provvedimento di divieto di accesso agli stadi e agli altri luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, presenta una minore incidenza sulla sfera delle libertà del soggetto, e comunque anch'esso è suscettibile di autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo. La Corte costituzionale ha infine escluso che la scelta dell'uno o di entrambi i provvedimenti sia affidata al mero arbitrio del questore, il quale invece è tenuto a determinarsi, per l'adozione dell'uno ovvero di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere sufficiente solo il primo ovvero da consigliare anche il secondo.
Con specifico riferimento ai profili d'incostituzionalità evidenziati con il ricorso si deve rilevare che la norma non viola nè il principio di cui all'art. 27 Cost. ne' quello di cui all'art.3 Cost.: non viola il primo perché compito del giudice della convalida è anche quello di controllare la pericolosità del soggetto e la concludenza degli indizi;
non viola il secondo perché non si crea alcuna disparità di trattamento tra situazioni omologhe proprio perché è previsto il controllo giurisdizionale e, d'altra parte, la scelta di imporre l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia per garantire l'osservanza del divieto di accesso agli stadi non può considerarsi irrazionale.
Con riferimento al secondo motivo si osserva che, secondo l'orientamento di questa corte, in tema di divieto di accesso ai luoghi in cui si volgono manifestazioni sportive disposto a norma della L. 13 dicembre del 1989, n. 401, art. 6 e successive modificazioni, le prescrizioni imposte dal questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice non provveda entro le 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero e comunque nel rispetto delle 96 ore dalla notifica all'interessato e ciò perché nessuna autonoma inefficacia è prevista per il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del pubblico ministero. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue solo se il pubblico ministero nelle 48 ore dalla notifica emetta decreto motivato con cui dichiara che non sussistono i presupposti per chiedere la convalida. Non si tratta quindi di un termine complessivo di 96 ore, ma di due diversi termini di 48 ore, dei quali solo l'inosservanza dell'ultimo determina l'inefficacia del provvedimento (cfr. Cass. 3195 del 1998;
n. 26154 del 2003).
P.Q.M.
LA CORTE letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione d'illegittimità costituzionale e rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2007