Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
Non è affetta da nullità l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, che intervenga prima del decorso del termine dilatorio di ventiquattro ore dal deposito della richiesta di convalida presso la cancelleria del G.I.P., atteso che all'interessato è riconosciuta la possibilità di esaminare la documentazione per l'esercizio del suo diritto al contraddittorio presso l'ufficio del P.M.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 32824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32824 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1446
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 46341/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE OC, n. a Cambridge (Gb) il 16/09/1967;
avverso la ordinanza della del Gip presso il Tribunale di Benevento, in data 23/08/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. CE OC ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 23/08/2012 con cui il Gip presso il Tribunale di Benevento ha convalidato il provvedimento del Questore di Benevento relativo all'obbligo di presentazione per la durata di tre anni presso la Stazione CC di Cautano in concomitanza con lo svolgimento delle partite cui partecipi la squadra di calcio NI IA - TO IO venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e venti minuti dopo l'inizio del secondo.
2. Ha proposto ricorso l'interessato il quale lamenta, con un primo motivo, la inosservanza della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c). Deduce che il provvedimento questorile, emesso in data 16/08/2012, è stato notificato all'interessato in data 21/08/2012 alle ore 9,15 mentre la convalida al Gip è stata richiesta dal P.M. in data 22/08/2012 alle ore 12,05 e l'ordinanza di convalida è infine intervenuta il 23/08/2012 alle ore 10,00. Si duole conseguentemente del fatto che il procedimento di convalida sia iniziato prima del compimento del termine di 48 ore a decorrere dalla notifica del provvedimento all'interessato (essendo la convalida posteriore di soli 45 minuti alla predetta scadenza). Aggiunge che la stessa convalida è inoltre intervenuta prima del compimento del termine di 24 ore a decorre dalla richiesta di convalida, con contestuale trasmissione al Gip della relativa documentazione, del P.M. Di qui la nullità dell'impugnata ordinanza ex art. 178 c.p.p., lett. c).
3. Con un secondo motivo lamenta ancora la inosservanza della L. n.401 del 1989, art. 6, comma 2 bis nonché dell'art. 125 c.p.p.. In
relazione ai presupposti legittimanti l'applicazione della misura. Deduce che dall'informativa dei Carabinieri emerge la genericità ed approssimazione in ordine all'attribuibilità dei fatti, descritti nell'ordinanza, al ricorrente. Precisa inoltre che CE OC è stato compiutamente identificato dai carabinieri solo successivamente ai fatti e a bordo di auto sita in luogo ben distante da quello della manifestazioni violente attribuitegli. Tali manifestazioni sarebbero inoltre consistite in atteggiamenti provocatori, per di più perpetrati da un indistinto gruppo di persone, del tutto inidonei a fondare i presupposti della misura gravata, e nel lancio di oggetti contundenti,in relazione al quale non è stata per nulla verificata l'idoneità della condotta a porre in effettivo e concreto pericolo il bene giuridico della incolumità privata e pubblica. Contesta anche l'intervenuta valorizzazione dei precedenti penali e dei carichi pendenti, trattandosi, per i primi, di un decreto penale opposto per il quale è poi intervenuta assoluzione, e, per i secondi, di due soli precedenti risalenti nel tempo. Quanto alla necessità ed urgenza, lamenta la mancanza di esposizione delle ragioni alla base della adozione del provvedimento restrittivo;
lamenta altresì l'impiego di formule di stile relativamente alla congruità della durata della misura, eccessiva e sproporzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo aspetto lamentato (ovvero quello relativo alla pretesa violazione del diritto di difesa) questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, (ovvero di presentazione alla p.g. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'11/12/2007, Castellano, Rv. 238537, così dando una lettura costituzionalmente orientata della previsione del comma 2 bis che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", la necessità che la convalida del g.i.p. non possa intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato che "se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore) per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". Infatti, si è aggiunto, l'interessato sa che entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto la documentazione rilevante, trasmessa dal questore al Procuratore della Repubblica, sarà da quest'ultimo trasmessa al G.i.p. in caso di richiesta di convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al G.i.p. (cfr. altresì, sino ad oggi, sulla scia di tale, primigenia, pronuncia, tra le tante, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 18530 del 10/03/2010, Resca, Rv. 247041; Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010, Quattrocchi, Rv. 246764). Si è altresì precisato che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Tanto premesso, e quanto alla lamentata nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, è lo stesso ricorso a dare atto del fatto (emergente del resto anche dagli atti, legittimamente consumabili da questa Corte) che il provvedimento di convalida, emesso dal G.i.p. in data 23/08/2012 alle ore 10,00, è intervenuto successivamente alle quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile, effettuata, infatti, in data 21/08/2012 alle ore 09,15, in tal modo essendo stato rispettato il termine dilatorio di cui si è appena detto. Nè, evidentemente, il fatto che la convalida sia avvenuta a distanza di soli quarantacinque minuti alla scadenza delle quarantotto ore predette potrebbe ugualmente, secondo quanto invocato dal ricorrente, sortire la nullità ex art.178 c.p.p., lett. c).
2. Il ricorso è infondato anche con riguardo alla lamentata violazione del termine dilatorio di ventiquattro ore che avrebbe dovuto intercorrere tra il deposito della richiesta di convalida del P.M. presso la cancelleria del G.i.p. e il provvedimento di convalida stesso. Se infatti è ben vero, come risulta dalla stessa ordinanza di convalida, che il deposito della richiesta è stato effettuato il 22/08/2012 alle ore 12,05, mentre il provvedimento del Giudice è intervenuto il 23/08/2012 alle ore 10,00 e, che, quindi, il suddetto termine non è stato rispettato, ciò non può tuttavia comportare nullità dell'ordinanza impugnata.
Va premesso, sul punto, che con la pronuncia Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzel, Rv. 240816, questa Corte, ha, per la prima volta, affermato la necessità che, rispettato il termine dilatorio delle quarantotto ore di cui si è appena detto sopra, sia altresì inibito al Giudice di effettuare la convalida del provvedimento prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del deposito presso il Giudice della richiesta di convalida e della annessa documentazione questorile;
solo un tale termine dilatorio consentirebbe infatti, si è detto, all'interessato, di disporre di un tempo ragionevole per esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento questorile e che il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice insieme alla richiesta di convalida. Si è quindi affermata, analogamente a quanto già visto con riguardo al termine delle quarantotto ore, la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) del provvedimento di convalida che intervenga prima che sia decorso il termine di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. (nello stesso senso, successivamente alla pronuncia appena ricordata, Sez. 3, n. 5502/09 del 06/11/2008, Piccinelli, Rv.; Sez. 3, n. 6224/09 del 06/11/2008, Tonni, Rv. 242730; Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009, Maarouf, Rv. 243714). Va tuttavia osservato che tale indirizzo appare evidentemente fondarsi sul presupposto che all'interessato non sia consentito accedere e visionare il provvedimento questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione da parte del Questore, si trovi presso l'Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al giudice. Solo In tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere una sua giustificazione logica.
Sennonché, un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio intende prestare adesione, secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 7033 del 22/02/2012, Lolo, Rv. 252035); tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell'interessato di interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento sia facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice;
ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude che l'Interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio che lo riguarda (cfr., nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3, n. 48155 del 15/10/2009, Pizzichino e altri, Rv. 245402 nonché Sez. 3, n. 27282 del 15/06/2010, Casini, Rv. 247921, che ha annullato l'ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all'interessato).
Tale pronuncia, dunque, laddove, condivisibilmente, e tanto più, va qui aggiunto, in considerazione della mancanza di dati testuali che depongano in senso contrario, ha affermato la possibilità di accesso agli atti anche presso la segreteria del P.M., non può non comportare, in definitiva, la conseguenza erte il termine dilatorio delle ventiquattro ore finirebbe per garantire esattamente le medesime esigenze di effettività del contraddittorio alla cui preservazione è finalizzato, come già detto, il rispetto del più generale termine di quarantotto ore;
di qui, la inutilità di un termine che finirebbe, in contrasto anche con esigenze di necessaria semplificazione del procedimento, per assumere le sembianze di una defatigante duplicazione.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo.
Il provvedimento impugnato ha posto adeguatamente in rilievo il disvalore delle specifiche condotte tenute indicando i presupposti di fatto (in particolare il lancio di oggetti contundenti quali pietre, bottiglie, accendini e altro sia verso il campo da gioco sia verso gli spogliatoi anche in prossimità dei militari in servizio) e la loro inequivoca attribuzione all'interessato, fondata sul chiaro tenore dell'informativa dei carabinieri, come tale non sindacabile in questa sede, e le conseguenze in termini di pericolosità, tenuto conto anche dei precedenti penali e dei carichi pendenti, questi ultimi utilmente valutabili (cfr. Sez. 3, n. 9795 del 29/11/2006, Pieri, Rv. 235822) e di per sè sufficienti anche laddove fondata la censura del ricorrente in ordine alla impossibilità di valorizzare il decreto penale opposto e sfociato in pronuncia di assoluzione. Con riferimento, poi, alla lamentata motivazione del provvedimento in ordine ai requisiti di urgenza, ogni censura sul punto appare inammissibile a fronte della mancata prova, incombente sull'interessato, che il provvedimento abbia avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (cfr. Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244). Anche con riguardo, infine, alla durata della misura, va osservato che il provvedimento impugnato ha sufficientemente fatto riferimento alla gravità dei fatti e alla indole violenta del soggetto da essi evincibile.
4. Il ricorso va in definitiva rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013