Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga. 2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2016, n. 15089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15089 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
1 5 0 8 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE . : Composta da Sent. n. 151 - Presidente - Aldo Fiale : C.C. 27/1/2016 Relatore - Oronzo De Masi R.G. n. 53824/2014 Enrico Manzon Mauro Mocci Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'SO NN, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 22/11/2014 del G.I.P. del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. : RITENUTO IN FATTO Il difensore di D'SO NN ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Catania risulta aver convalidato il provvedimento del Questore di Catania, datato 17/11/2014, impositivo dell'obbligo per il ricorrente di presentarsi presso il Commissariato di P.S. Nesima di Catania al 10° ed al 40° minuto di ogni tempo della partita in occasione di tutti gli incontri disputati in casa dalla squadra di calcio cittadina, ed al 15° minuto del primo e del secondo tempo degli incontri disputati da detta squadra in trasferta, per il periodo di tre anni. La decisione trova causa nella partecipazione del giovane ad un assembramento di tifosi del Catania, alcuni dei quali con il volto travisato ed armati di bastoni, che attendevano, in zona sita a poca distanza dal locale aeroporto, il passaggio del pullman con a bordo i tifosi ospiti, con chiaro atteggiamento ingiurioso, intimidatorio e violento. -La difesa evidenzia che la convalida a fronte della notifica dell'atto emesso dall'Autorità di P.S., intervenuta alle 14:40 del 20/11/2014 reca la data del 22/11/2014, ore 11:50, prima della scadenza del termine di 48 ore previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, termine da intendersi quello minimo assegnato al destinatario del provvedimento, onde consentirgli di presentare memorie e deduzioni difensive. Evidenzia ancora che la richiesta di convalida del P.M., unitamente al fascicolo, è giunta al G.I.P. il 22/11/2014, alla ore 8:35, e che il G.I.P. del Tribunale di Catania ha provveduto alla convalida lo stesso giorno, alle ore 11:50, senza permettere all'interessato di esaminare la documentazione al fine di esercitare il proprio diritto alle controdeduzioni, e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve decidere non solo dopo quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile e dopo ventiquattro ore dal deposito nella sua cancelleria della richiesta di convalida con la relativa documentazione. Ne deriverebbe pertanto la nullità della convalida medesima per violazione del diritto di difesa, essendo stato il D'SO in tal modo privato della concreta possibilità di incidere sulle modalità di controllo da parte del giudice in ordine al merito delle determinazioni del Questore. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa del D'SO deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, L. n. 401 del 1989 e vizio motivazionale in merito alle ragioni per cui il giovane debba presentarsi al Commissariato di P.S. in coincidenza con le manifestazioni sportive del Catania Calcio non risultando nel provvedimento di convalida del G.I.P. del Tribunale di Catania gli elementi che 2 legittimano una così intensa limitazione della libertà personale del D'SO e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve controllare non solo l'esistenza di tutti i presupposti per l'adozione della misura preventiva, ma anche la durata della stessa e le modalità di presentazione, potendo essere ove ritenute eccessive congruamente modificate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato atteso che il tema oggetto delle doglianze difensive risulta essere stato già diffusamente trattato da una pronuncia di questa Sezione Terza (n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste), nella cui motivazione si segnala che "in : tema di procedimenti aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di B manifestazioni sportive, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura. L'attuale testo delineato nella L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, il quale rispecchia i contenuti della storica sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost. 23/05/1997 n. 144) con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 13, nella parte in cui non si prevedeva che il provvedimento del Questore contenesse l'avviso per il destinatario della facoltà di presentare eventuali difese al G.I.P., garantisce quel termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte va individuato nelle 48 ore successive al momento della notifica del provvedimento amministrativo: il mancato rispetto per difetto incide pertanto sul diritto di difesa del sottoposto inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie difese. Trattasi di quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare" idoneo a garantire quel diritto di difesa costituzionalmente garantito attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni". Dal deposito dell'ordinanza di convalida oggetto di ricorso prima delle ricordate 48 ore, come è accaduto nel caso di specie in quanto l'esame degli atti fa effettivamente emergere che la notifica del provvedimento del Questore di Catania al D'Urso avvenne alle 14:40 del 20/11/2014, deriva inevitabilmente una ragione di nullità ex art. 178 c. p. p., lett. e), con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. (Sez. F. n. 41668 del 27/8/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350). Resta da affrontare la problematica se detto annullamento debba essere disposto con o senza rinvio, avendo il P.G. presso questa Corte Suprema concluso indicando tale ultima soluzione. 3 La pronuncia sopra richiamata rileva che "la materia, resa ancor più complessa dall'assenza di normativa specifica in merito ai termini riconosciuti all'interessato per approntare le proprie difese ed alle conseguenze in caso di loro inosservanza che ha tuttavia portato ad una ricca elaborazione giurisprudenziale, è stata oggetto di ripetuti interventi di questa Corte anche a EZ UN ... che hanno cercato di definire in termini chiarificatori la questione. Ciò nonostante all'interno di questa Sezione si è manifestato un orientamento oscillante che riflette, in un certo senso, le incertezze legate al genere di vizio (ed alle correlate conseguenze) che può affliggere il provvedimento di tipo giurisdizionale (quale è, indubbiamente, la convalida da parte del G.I.P. del provvedimento del Questore), incertezze che, ancor oggi, non possono dirsi del tutto sopite. L'orientamento manifestatosi all'interno di questa Sezione nel senso di un annullamento in caso come quello oggi in esame - con rinvio muove dalla - fondamentale considerazione che, solo laddove venga superato il termine di 48 ore dalla notifica riservato al P.M. per richiedere l'emissione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore (o, anche il superamento di uguale termine da parte del G.I.P. rispetto al momento in cui la richiesta del P.M. venga depositata in cancelleria), si assiste ad una definitiva caducazione dell'efficacia del provvedimento In coerenza con tale premessa sì è, quindi, ritenuto che, вади versandosi in un caso di inosservanza di un termine perentorio, ciò determini irreversibilmente la perdita di efficacia, senza alcuna possibilità di interventi di tipo restitutorio. La conseguenza che ne deriva - come sottolineato in quelle decisioni che riflettono l'orientamento qui esposto - non può che essere l'inutilità (rectius, l'impossibilità) di un rinvio, in quanto una soluzione in senso diverso consentirebbe al P.M. o al G.I.P. di far rivivere un atto, in contrasto con quanto previsto dalla norma e con i tempi ristretti entro i quali il provvedimento limitativo della liberà deve essere adottato. Non a caso, in alcune delle decisioni assunte da questa Sezione in subiecta materia si parla di vera e propria inesistenza dell'atto (inesistenza che potrebbe abbracciare altri vizi di tipo formale aventi portata radicale), come tale insanabile, in contrapposizione ad una invalidità dell'atto, come tale sanabile o addirittura priva di conseguenze, laddove vizio non sia stato fatto valere (o non si intenda far valere) La diversa opzione interpretativa secondo la quale, in casi come quello oggi - sottoposto all'attenzione di questa Corte, debba provvedersi ad un annullamento senza rinvio trova le proprie radici sul binomio error in procedendo ed error in - judicando che costituiscono i due parametri interpretativi enucleati dalle EZ UN per distinguere quando annullare senza rinvio e quando annullare con rinvio. Partendo dalla considerazione di ordine generale che, laddove un provvedimento violi la regola processuale prevista in tema di garanzie difensive 4 disciplinata dall'art. 178 c. p. p., lett. c) si versa in una ipotesi di nullità di ordine generale, un tale genere di vizio non può che rientrare nella generale categoria dell'error in procedendo nozione assai ampia che comprende più in generale tutti quei vizi di natura processuale (o procedimentale) i quali colpiscono l'atto in misura radicale. È da escludere anche per il significato proprio dell'espressione - che vizi di tale natura possano rientrare nella diversa categoria dell'error in judicando che afferisce piuttosto ... a vizi di tipo motivazionale, come tali rimediabili. Peraltro molte decisioni affermano in modo troncante che la TEE violazione dell'art. 178 c. p. p., lett. c) da cui dovesse risultare affetta una ordinanza di convalida emessa dal G.I.P., integra una ipotesi di nullità assoluta e mostrano di includere l'inosservanza del termine a disposizione del P.M. (o del G.I.P.) per l'emissione del provvedimento tra le nullità disciplinate dalla detta norma processuale. Se così è, appare del tutto coerente assimilare tutte le violazioni di ordine processuale afferenti alla lesione del diritto di difesa - e dunque anche quelle che lo violano per una sostanziale impossibilità di esercitare il diritto nella unica categoria delle nullità di ordine generale regolamentate dall'art. 178 cod. proc. pen., lett. c). Sarebbe, infatti, difficilmente sostenibile estrapolare da tale disciplina ipotesi riguardanti la lesione del diritto di difesa e ricomprenderle nella opposta categoria dei vitia in judicando che afferiscono ad invalidità di genere completamente diverso. Del resto il senso della decisione adottata dalle EZ UN di questa Corte è chiaro, posto che, muovendo dalla distinzione tra due opposte categorie di vizi, è stata tratta la coerente conclusione che i primi (i vizi di natura procedurale) non potranno che subire la conseguenza del travolgimento dell'atto senza alcuna possibilità di sua riviviscenza, e che i secondi potranno trovare rimedio in un nuovo intervento giudiziario di tipo riparativo che giustifica quella funzione di tipo restitutorio notoriamente attribuibile all'annullamento con rinvio. Più, quindi, che affidarsi alla distinzione ... tra "inesistenza" tout court ed "invalidità", sarebbe preferibile parlare di "nullità" (in cui rientrano oltre i casi della inesistenza anche tutti quelli di vizi radicali non sanabili o non sanati) e di "annullabilità" (in cui rientrano tutte quelle ipotesi di atti viziati e comunque rimediabili successivamente). È evidente che un atto che presenti vizi patologici di tipo processuale non può che rientrare nella generale categoria degli atti nulli, con conseguente impossibilità di un suo successivo recupero. La soluzione prospettata nella decisione di questa stessa Sezione n. 377/09. secondo la quale l'annullamento con rinvio consentirebbe, da un lato, al giudice "di rimediare alla commessa violazione del diritto di difesa" attraverso la concessione di un termine al destinatario per presentare deduzioni senza travolgere il provvedimento del Questore e, dall'altro, di evitare che "medio tempore, il provvedimento limitativo della libertà personale possa 5 continuare ad avere esecuzione per non essendo stato convalidato dal giudice nel termine di legge" non sembra ne' appagante ne' risolutiva del dilemma, anche perché il riferimento alla sorte della esecutività del provvedimento viziato medio tempore, si profila improprio, nella misura in cui le EZ UN riconoscono tale possibilità di sospensione dell'esecutività solo laddove si parli di vizio di motivazione e non di error in procedendo. Affermare, poi, che per atti emessi in termini talmente esigui da non consentire all'interessato di difendersi, una prima valutazione da parte del G.I.P. sulla fondatezza e congruità del provvedimento, comunque, vi sia stata, non sembra tesi percorribile, in quanto, in tanto una valutazione di tipo giurisdizionale può dirsi compiuta in quanto sia stata data possibilità effettiva al destinatario di difendersi, possibilità che, ovviamente, deve essere esercitata prima, e non dopo l'emissione dell'atto, posto che il concetto di esercizio di diritto di difesa non può essere disgiunto da quello della effettività e concretezza di tale esercizio. Appare più coerente, allora, sostenere che l'atto emesso in violazione di tale diritto debba considerarsi tamquam non esset. La conseguenza che si trae da tale proposizione è la sostanziale caducazione, anche in casi del genere di quello oggi in esame, della efficacia del provvedimento del Questore, ovviamente circoscritta a quella parte afferente all'obbligo di presentazione Alla stregua di tali considerazioni, si * impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, ferma restando, ovviamente, la perdita di efficacia dell'originario provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione del sottoposto e rimanendo, invece, impregiudicata la parte del provvedimento afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni, di tipo squisitamente amministrativo". Il Collegio ritiene di dare continuità alle argomentazioni appena riportate, che meritano di essere pienamente condivise, considerato che dall'esame della normativa o della giurisprudenza intervenute medio tempore non risultano ragioni di sorta per discostarsi dai principi in quella sede affermati. Le doglianze di cui al secondo motivo restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre la cessazione di efficacia delle prescrizioni afferenti la libertà personale del ricorrente impone la trasmissione di copia del provvedimento all'Autorità amministrativa competente, fermo restando che la presente decisione non incide sul divieto del D'Urso di accedere a luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Catania in data 17/11/2014 limitatamente 6 all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Catania. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale MasiW ran делё DEPOSITATA IN CANCELLERIA] 12 APR 2016 IL CANCELLERE Luana