Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2011, n. 35520
CASS
Sentenza 15 giugno 2011

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Massime1

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento.

Commentario1

  • 1Cassazione 15018/2026: omesso mantenimento figli nati fuori dal matrimonio e art. 570-bis c.p.
    Redazione - Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 6 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2011, n. 35520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35520
Data del deposito : 15 giugno 2011

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