Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
еее 045 1 7/02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22265/99 Dott Michele CANTILLO Consigliere Cron. 10495 Dott. IC PAPA Dott. IC ALTIERI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Giulio GRAZIADEI - Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MO NR, MO MP, GE IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che li difende unitamente all'avvocato PASQUALE RUSSO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
O MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2494 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 131/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 14/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso d'accertamento l'Ufficio del Registro di Pistoia rettificava ai fini delle imposte di successione ed INVIM i valori dei cespiti caduti in successione a seguito del decesso (avvenuto il 18 maggio 1983) del signor LF MO. Contro l'accertamento i contribuenti proponevano impugnazione, che veniva accolta soltanto in parte, con pronunzia del 1993, dalla commissione tributaria di primo grado. Questa prima sentenza veniva impugnata, nei diversi capi, sia dai contribuenti che dall'Ufficio, e la Commissione Tributaria Regionale di Firenze respingeva l'impugnazione dell'Ufficio e dichiarava inammissibile quello dei contribuenti.
2. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti IC MO, RO MO e RI ER, eredi del defunto, chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata, con ogni conseguente pronunzia di legge, ed esponendo due motivi di impugnazione. Con il primo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art.53 del decreto legislativo n.546/1992, e dell'art. 22 del D.P.R. n.636/1972. La Commissione Regionale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello da loro proposto sul presupposto dell'asserita 4 9 4 7 violazione dell'art.53 del decreto L.vo n.546/1992, a norma del quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione." A parere dei ricorrenti avrebbe dovuto essere applicata, invece, la normativa precedente (in vigore all'epoca della presentazione dell'atto di appello) e precisamente l'art. 22 del D.P.R. n.636 del 1972, norma che disponeva che l'appello dovesse contenere "l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione." Quest'obbligo sarebbe stato assolto, allora, anche dalla presentazione di doglianze generiche. In questa luce i ricorrenti sostengono che il loro appello aveva assolto a quest'obbligo, e sottolineano che conteneva per ciascun capo della pronunzia di primo grado una specifica indicazione delle questioni disattese e riproposte.
3. Con un secondo motivo i ricorrenti hanno eccepito il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La pronunzia non avrebbe contenuto una motivazione neppure apparente sui motivi di inammissibilità delle censure proposte contro le statuizioni relative alle partecipazioni sociali. Per quanto concerneva, invece, le censure relative ai cespiti immobiliari, la Commissione regionale si sarebbe basata su di una erronea estrapolazione dell'atto di appello. presentato atto di L'Amministrazione finanziaria ha sentita in sede di costituzione, chiedendo di essere discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione vale osservare che l'obbligo di motivazione dell'atto di appello in sede tributaria non è stato introdotto (e neppure aggravato in misura sensibile, che possa rilevare nel caso di specie) dalla riforma processuale del 1992. Nel sistema previgente poteva essere generico, piuttosto, il ricorso di primo grado, tanto è vero che era ammessa la presentazione di motivi aggiunti. Non altrettanto poteva dirsi (anche nel sistema previgente) per l'atto d'appello, che faceva seguito ad una prima decisione, e che, proprio per questo, doveva indicare in dettaglio i punti di questa pronunzia che si intendevano impugnare e le ragioni specifiche dell'impugnazione. L'accenno (contenuto nella motivazione della pronunzia impugnata) alle norme del 1992, costituisce un mero errore di indicazione, che non incide sulla sostanza della decisione, né sulla sua esattezza. 3 La decisione, cioè, è destinata a rimanere la stessa, anche se la motivazione è parzialmente errata là dove menziona la normativa del 1992, e come tale va appunto opportunamente corretta, in applicazione del secondo comma dell'art.384 c.p.c. La citazione dell'art.53 del decreto legislativo n.546 del 1992 va dunque corretta, e sostituita con quella della normativa vigente all'epoca dei fatti, vale a dire dell'art. 22, terzo comma (nella formulazione in vigore all'epoca dei fatti), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.636. 2. Anche il secondo motivo di impugnazione, con cui i contribuenti lamentano il difetto di motivazione della pronunzia impugnata, è infondato. In realtà, infatti, la Commissione Regionale ha motivato sul punto dell'attribuzione dei valori agli immobili, sottolineando che i fabbricati siti in Pistoia si collocano nel centro storico, e quindi in una zona di particolare pregio "che inficia ex se il valore dichiarato e conforta il valore accertato", che le stesse considerazioni valevano per l'immobile di Chirignago di Venezia, e che anzi per quest'ultimo la stessa parte contribuente assumeva la legittimità di un valore superiore a quello determinabile automaticamente, che, infine, non erano stati svolti specifici motivi di doglianza per quel che concerneva la valutazione dl terreno.
3. Il ricorso pertanto va respinto siccome infondato. Poiché l'Amministrazione finanziaria non si è costituita (né ha partecipato alla discussione orale), non sussistono spese suscettibili di rifusione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. nsigliceIl Consigliere estensore Il Presidente (dr. Michele Cantillo) dr Stefano Monaci) IL CANCELADERE 01 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 28 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 50