Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
Non integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti il versamento di una cospicua somma di denaro all'estero ad un agente incaricato di trattare l'acquisto di un ingente partita di droga da terzi venditori, in mancanza di concreti elementi da cui dedurre la probabilità dell'instaurazione di una trattativa con quest'ultimi, in quanto trattasi di condotta che costituisce attività preparatoria inidonea a determinare la lesione o la messa in pericolo obiettivamente accertabile del bene protetto della norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 33143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33143 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 916
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 16714/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ES, n. a Roma il 4/04/1966;
MA AL, n. a Locri il 13/11/1985;
contro l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 07/03/2013;
- udita la relazione in Camera di consiglio del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- uditi l'avv. Lavelli A., difensore di GR, e l'avv. G. Tamburrini, in sostituzione dell'avv. C. Placanica, difensore di MA, che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma ha confermato la misura custodiale carceraria emessa dal locale giudice per le indagini preliminari il 14 febbraio 2013 nei confronti di ES GR e AL MA in relazione al delitto di concorso nell'importazione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente, tuttavia riqualificando tale delitto nella forma del tentativo, ricorrono con autonomi atti di ricorso i due indagati.
2. AL MA enuncia motivi di violazione di legge (perché sarebbe mancato alcun accordo finalizzato a tale importazione, sicché nessun tentativo sarebbe configurabile) e illogicità manifesta (perché il Tribunale da un lato aveva valorizzato il presunto invio della somma di 700.000 Euro a Santo Domingo ritenendo poi necessario che i soggetti agenti dovessero invece recarsi ad Antigua per trattare l'affare e concludere la trattativa, sicché tale invio sarebbe stato incompatibile con quella trattativa ancora da svolgere).
3. ES GR enuncia, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria ed alla configurabilità del tentativo. Il ricorrente svolge deduzioni sul ruolo attribuitogli, anche in relazione ai rapporti con i MA, evidenziando contraddittorietà della motivazione sul punto ed assenza di riscontri oggettivi sul passaggio della somma oggetto delle conversazioni intercettate, così pure della sua riferibilità ad una specifica trattativa piuttosto che a diversi contesti. Quanto alla configurabilità del tentativo, dopo aver esposto i principi normativi, giurisprudenziali e dottrinali sul punto, il ricorrente afferma che "appare evidente come gli atti che possono configurare la soglia di punibilità non si sono realizzati" ne' sotto il profilo indiziario ne' in ordine all'univocità della condotta e delle intenzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale ha escluso il reato consumato e ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario di tentativo di importazione di sostanza stupefacente, aderendo espressamente all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato è consumato allorché vi siano elementi tali da ritenere che vi sia stata l'autonoma disponibilità all'estero dello stupefacente ancora da trasportare. Sul punto è bene ricordare che questa Corte, proprio con riferimento al delitto di importazione di sostanza stupefacente, ha stabilito che per la consumazione del delitto non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, ma è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Cass. Sez. 6, n. 27998 de) 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560; Sez. 1, n. 1498 del 07/03/1996, Carista, Rv. 204927).
2. Il semplice accordo fra i soggetti interessati all'effettuazione dell'operazione può eventualmente valere - ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 56 cod. pen. - solo a rendere configurabile il tentativo punibile, che può ravvisarsi anche in un'attività preparatoria, qualora essa sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei all'agente (Cass. Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008, Rv. 240736; Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Rv. 245720; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Rv. 248829; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, Rv. 254106. 3. Per quanto concerne il secondo essenziale elemento della fattispecie prevista dall'art. 56 cod. pen., secondo autorevole dottrina, che il Collegio condivide, gli atti idonei possono considerarsi "diretti in modo non equivoco a commettere un delitto", quando, per il grado di sviluppo raggiunto, lasciano prevedere come verosimile la realizzazione del delitto voluto.
A tale indirizzo risulta ispirata anche la sentenza di questa Corte (Cass. Sez. 4, n. 35643 del 13.6.2012, Prevete), espressamente citata dall'ordinanza impugnata. In tale precedente la Corte di cassazione affermò la sussistenza del tentativo di importazione in una vicenda in cui, dagli elementi probatori, risultava una trattativa, pressoché perfezionata, tra venditori sudamericani e compratori italiani, essendo già stato fissato quantità e prezzo della sostanza stupefacente.
4. Il caso in esame non appare analogo al precedente giurisprudenziale sopra indicato, in cui prova della trattativa in atto, con prezzo e quantità determinati, concretava l'idoneità e l'univocità degli atti sì da configurare il tentativo punibile. Nell'ordinanza impugnata si legge che sono state captate conversazioni ambientali tra i soli acquirenti italiani, da cui si desume ... che era stato quantomeno programmato un investimento di elevata entità (circa 700.000,00 Euro) e che tale denaro era destinato, almeno nelle intenzioni degli indagati calabresi, all'acquisto di un'ingente partita di sostanza stupefacente". Ritiene il Collegio che nell'indicato passaggio argomentativo si delinea una intenzione programmatica dei MA, con versamento di 700.000 Euro al GR senza la descrizione o l'indicazione di alcun elemento da cui dedurre la probabilità che tra costoro, acquirenti (tra i quali la stessa ordinanza ricomprende i GR) e i venditori latinoamericani fosse già intervenuto un accordo o quanto meno che si stesse svolgendo una trattativa, cosicché non è possibile, allo stato, verificare se è stata, almeno in parte, realizzata dagli indagati un'attività tale che l'intenzione criminosa si sia tradotta in una lesione, o almeno in una messa in pericolo obiettivamente accettabile, del bene protetto dalla norma. Il cospicuo investimento operato dai MA, i programmi e le intenzioni degli indagati calabresi e la condotta contestata al GR, per come risultano descritti nel provvedimento oggi esaminati rimangono attività preparatorie di cui non si è in grado di apprezzare ne' l'idoneità ne' l'univocità in mancanza di concreti elementi per ritenere probabile l'instaurazione di una trattativa con i venditori che avevano la disponibilità della droga (ad Antigua o nella Repubblica Dominicana).
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, che procederà nuovo esame sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013