Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2012, n. 5159
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Sentenza 30 marzo 2012

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La promessa, da parte del venditore di quote sociali, della liberazione, ad opera del conduttore e prima della scadenza del contratto, dell'immobile locato per uso diverso dall'abitazione, compreso nel patrimonio della società, non è nulla per impossibilità giuridica del fatto del terzo promesso, giacché la sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per le pattuizioni dirette, tra l'altro, a limitare la durata legale della locazione, non è riferibile agli accordi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, volti a regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e, perciò, incidenti su situazioni giuridiche ormai sorte e quindi disponibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2012, n. 5159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5159
    Data del deposito : 30 marzo 2012

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