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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ) nata a [...] il [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Giuliana Drago, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
( ) nato a [...] il [...] difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Silvia Sapienza, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente: pronunciare ad ogni effetto di legge, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
addebitandone a questo ultimo la responsabilità. Controparte_1
- Assegnare la casa coniugale sita in Vittoria Via Marconi n. 234 con tutti gli arredi esistenti alla ricorrente che la abiterà in uno ai figli minori;
- Tenuto conto di quanto lamentato dalla ricorrente e del perpetuarsi tutt'oggi della condotta lesiva del ritenuto che nel caso di specie per tutti i CP_1 gravi fatti esposti in narrativa l'affidamento condiviso risulta contrario all'interesse dei figli minori, affidare i figli minori e in via esclusiva alla ricorrente;
- Collocare i figli minori Per_1 Per_2 presso la madre regolando il diritto di visita del padre secondo le modalità che saranno ritenute opportune dal Decidente. Alla luce del comportamento pregiudizievole del nei confronti dei CP_1 figli e delle sue gravissime affermazioni sul figlio onde evitare ulteriore pregiudizio per i Per_1 minori, prevedere sin d'ora che gli incontri avvengano sempre alla presenza della madre, considerata altresì sia la tenera età dei figli sia la mancata familiarità degli stessi con il padre per i motivi esposti
pagina 1 di 7 in narrativa;
- Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della CP_1 concludente e dei figli nella misura che sarà ritenuta congrua ed equa dal Decidente e, comunque, non inferiore complessivamente ad € 1.500,00 mensili;
- Porre a carico del padre le spese straordinarie per i figli minori (ad es.: spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative a cure odontoiatriche, oculistiche e mediche specialistiche in genere;
esami diagnostici, analisi cliniche, spese scolastiche (ivi comprese quelle per il corredo di inizio anno scolastico), spese di natura ludica o parascolastica, spese per attività sportive in genere ecc. - Atteso il mancato consenso della madre, vietare al Sig. la pubblicazione delle immagini dei figli minori e CP_1 Persona_3 Persona_4 nei social network.
Per parte resistente:
- pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito Controparte_1 Parte_1 alla ex art. 151 c.c., ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Parte_1 Civile del Comune di Vittoria: a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) ritenere i coniugi autonomi ed economicamente indipendenti atteso che la svolge Pt_1 attività di badante “in nero”. Si chiede pertanto il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla , sia in considerazione della brevissima durata del matrimonio che della circostanza Pt_1 che la stessa non ha patologie che le impediscano lo svolgimento di attività lavorativa, sia in quanto responsabile di addebito della separazione. c) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
d) disciplinare il diritto di visita, consentendo al padre di poterlo esercitare senza la costante presenza ed ingerenza della ricorrente e della di lei madre;
e) nessuna pretesa vanta il sulla casa CP_1 coniugale;
f) disporre a carico del la somma di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli e (€ 200,00 cadauno), oltre il 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie/imprevedibili secondo Protocollo CNF.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data in data 28.6.2014 in Chiaramonte Gulfi (RG), trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Chiaramonte Gulfi dell'anno 2014, parte II n. 20 Serie A. Dall'unione sono nati i figli il 14.11.2017) e (il 6.11.2020). Per_1 Per_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 4.6.2021; parte resistente si costituisce in data 10.1.2022. Le parti compaiono in data 29.3.2022 davanti al Presidente del Tribunale, il quale, inutilmente tentata la conciliazione, autorizza i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza del 25.3.2022 dispone “l'affidamento condiviso dei figli minori minori (il 14.11.2017) e Per_1
(il 6.11.2020), ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la madre e Per_2 regolamenta i tempi di permanenza con il padre.....non potendosi in questo momento avvalere se non delle dichiarazioni fatte dalle parti stesse, appare maggiormente nell'interesse dei minori Per_1 (il 14.11.2017) e (il 6.11.2020), quest'ultimo nato allorquando era già intervenuta la Per_2 separazione di fatto tra i genitori risalente al settembre 2020 e che gli unici contatti con il padre si sono svolti solo in presenza della madre e a casa della nonna, avuto riguardo alle contrapposte versioni ma entrambe gravi e necessitanti di approfondimento, se non può escludersi in difetto di elementi concreti l'affidamento condiviso appare tuttavia opportuno (e fermo che già in questa sede stessa si provvede a disporre apposita consulenza psicologica ), prevedersi prudenzialmente che gli incontri tra i minori e il padre che, in difetto di accordi diversi, si stabiliscono in almeno tre incontri alla settimana nel pomeriggio di martedì e giovedì di almeno due ore e la domenica mattina di almeno tre ore e che prevedano che i minori pranzino con il padre, si svolgano alla presenza della
pagina 2 di 7 madre....Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due Controparte_1 minori, nonché della moglie versando a quest'ultima, entro giorno 5, un assegno mensile di €. 750,00, (di cui euro 150,00 per la moglie) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 60% delle spese straordinarie e a fare tempo dalla data del ricorso e detratto quanto in precedenza versato allo stesso titolo;
Ritenuto altresì che alla luce delle contrapposte deduzioni appare opportuno nominare sin da adesso consulente tecnico dell'ufficio uno psicologo, conferendogli il mandato di procedere ad analizzare e descrivere le condizioni psicologiche dei due genitori in lite e di riferire sulle loro personalità, sulle dinamiche familiari, sulla capacità di accudimento, educazione, protezione e cura dei figli minori e a tutto quant'altro possa essere utile a individuare il regime e le modalità di affidamento dei minori, anche suggerendo, già nel corso delle consulenza, diverse modalità di permanenza dei minori con il padre;
Nomina all'uopo consulente tecnico dell'ufficio la dott.ssa e le assegna il termine di giorni novanta dalla Persona_5 comunicazione per riferire con relazione scritta;
(…);
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza presidenziale e nel corso del procedimento, da cui emerge, a comprova della definitiva frattura, che il resistente vive con un'altra compagna.
Sull'addebito della separazione Parte ricorrente chiede che la responsabilità della separazione venga addebitata al marito, lamentando che lo stesso, a causa dei suoi impegni lavorativi, si sia mostrato del tutto assente e disinteressato nei confronti della famiglia, ed indicando quale fattore scatenante della separazione il comportamento dallo stesso tenuto nel Gennaio 2019, allorché il piccolo anifestava dei problemi di salute tali da Per_1 richiedere un ricovero ospedaliero;
in quell'occasione il resistente allarmava la moglie, affermando che la malattia e la degenza in ospedale del figlio fossero collegati alla necessità e opportunità di un
“sacrificio” che veniva loro richiesto e che, a suo dire, avrebbe risolto tutti i problemi della famiglia. La ricorrente riferiva inoltre di alcuni episodi di aggressività e violenza verbale da parte del marito,
“arrivando financo a schiaffeggiarla e strattonarla più volte e, manifestando sempre più una totale mancanza di autocontrollo, non lesinava alla moglie scenate, urla e maltrattamenti continui” durante la seconda gravidanza della ricorrente.
Raccontava che a seguito di un litigio metteva a repentaglio la vita della moglie e del primogenito con una corsa in macchina.
Il contesta ogni punto della ricostruzione dei fatti presentata dalla ricorrente, negando di CP_1 aver mai posto in essere comportamenti violenti e/o pericolosi nei confronti della moglie e dei figli;
spiega la ridotta presenza in famiglia con il lavoro che lo ha sempre impegnato in maniera quasi totale.
Il dal canto suo, addossa la responsabilità della crisi familiare all'appartenenza della moglie CP_1
e della di lei madre ad un credo religioso caratterizzato da un rigido dogmatismo, affermando “la situazione si è aggravata quando la ricorrente, la di lei madre, ed il cognato, su sollecitazione di un uomo africano, entrano a far parte di una vera e propria setta religiosa, che ne ha letteralmente fatto il lavaggio del cervello”.
Alla luce delle emergenze processuali in atti ritiene il Collegio che non possano trovare accoglimento le reciproche domande di addebito.
Secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte secondo cui la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal pagina 3 di 7 matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando questa sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Orbene, riguardo alla domanda di addebito della ricorrente, sono rimasti sforniti di prova gli episodi isolati di aggressività del marito (i capitoli di prova articolati sul punto sono ora generici ora irrilevanti, riguardando anche un periodo successivo alla separazione di fatto), oltre che puntualmente contestati;
è emerso di contro dalla CTU psicologica che la ricorrente, anche in parte contraddicendosi o mutando l'esposizione dei fatti, fa risalire molto indietro nel tempo il disagio di coppia: “durante il colloquio individuale la sig.ra ritratta alcuni aspetti emersi nell'incontro di coppia;
racconta che le “stranezze” e l'aggressività del marito è iniziata in realtà molto prima rispetto a quanto riferito nel primo incontro, cioè quando il bambino era stato male, ma che già negli anni del fidanzamento il sig. aveva CP_1 mostrato comportamenti aggressivi, di minacce e svalutativi nei suoi confronti, e che dalla separazione dei suoi genitori il suo malessere era aumentato ed era evidente;
riferisce che lui le raccontava di stare male, di vedere fantasmi, di dover dormire con la luce accesa, di sentire delle voci che gli dicevano cosa fare, già da quegli anni di fidanzamento (Verbale 2 – minuto 2). Nonostante le stranezze e la paura provata la sig.ra non riesce a stare lontana dal fidanzato perché troppo attratta e Pt_1 rimane con lui nella speranza che lui cambiasse”. Anche nella relazione dei Servizi Sociali (interessati dal giudice istruttore per un percorso di cogenitorialità) si trova conferma della disgregazione del rapporto coniugale all'interno di una dinamica di reciproche incomprensioni della coppia consolidatasi nel tempo, laddove si legge: “la signora negli incontri Individuali narra del periodo matrimoniale sereno solo all'inizio, che nella costanza della convivenza si è trasformato in un rapporto conflittuale per le modalità del marito di non essere in grado di “riconoscerla”, “vederla”. La signora immaginava di essere centrale nei pensieri del marito per sperimentare invece la sua distrazione e disattenzione perché sopraffatto dalla stanchezza da lavoro”. Ad ulteriore conferma del fatto che la cornice temporale in cui si è determinata l'irreversibilità della crisi non sia segnata dall'evento del 2019 è il fatto che successivamente i coniugi hanno continuano la coabitazione, seppur il figlio restava a vivere dai nonni materni, continuando a vivere la loro intimità e concependo un secondo figlio. I coniugi decidono di separarsi di fatto tra il mese di settembre e ottobre 2020, durante la seconda gravidanza della . Pt_1
Ritiene il Collegio che anche la domanda di addebito del resistente vada disattesa. All'udienza di comparizione coniugi la ricorrente conferma di avere un credo pentecostale e che il marito lo ha sempre saputo, essendo stato il matrimonio celebrato con tale rito. Afferma inoltre di frequentare una comunità diversa rispetto a quella frequentata ai tempi del matrimonio. Si legge anche nella CTU: Il CP_1 nega tutte queste accuse e lega i cambiamenti di percezione della moglie alla conoscenza dell'uomo africano che, insieme alla madre della , hanno condizionato i comportamenti dell'ex moglie. Pt_1
Il ribadisce che si tratta di una setta e che inizialmente anche lui partecipava agli incontri CP_1 perché manipolato e minacciato. “Ero vittima perché psicologicamente comandavano loro. Comandava la mamma. Per fare una cosa con lei dovevo passare dalla mamma” “ero vittima psicologicamente fin quando non ho detto basta”. (…) Riferisce, inoltre, della presenza constante della madre della nella loro vita e lamenta il fatto che tutte le loro decisioni, a suo dire, dovevano Pt_1 passare dall'ex suocera. Soprattutto nell'ultimo periodo ritiene che l'ex moglie sia stata manipolata dalla madre e dal per la decisione di lasciarlo. (…) Il Controparte_2 CP_1 attribuisce alla presenza di quest'uomo la fine della sua famiglia”. Ora, se in astratto può ammettersi che i comportamenti legati al credo religioso di un membro della coppia possano incidere sull'armonia di quest'ultima, difetta nella specie un concreto rapporto di causa
– effetto, nel senso che non risultano indicati concreti comportamenti da leggere come frutto di di intransigenza o fanatismo religioso, e che abbiano causato la frattura del consorzio coniugale.
Sull'affidamento dei figli
pagina 4 di 7 In tema di affidamento dei figli, costituisce insegnamento ricevuto che la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale in quanto da considerare regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, onde garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, assicurando il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 9691 del
2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019); in coerenza con tale principio, al regime dell'affidamento condiviso è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori. La ctu ha consegnato un quadro dettagliato riguardo le competenze genitoriali (“Le cure materne sono assolutamente appropriate e la capacità genitoriale della sig.ra risulta buona”), insistendo CP_1 sulla necessità che la relazione tra il padre e i figli vada assolutamente potenziata: “Dalla separazione ad oggi il sig. ha incontrato i figli soltanto a casa dei genitori della sig.ra , in CP_1 Pt_1 presenza loro e dell'ex moglie. Se da un lato per i bambini vedere il padre nel loro abituale contesto di residenza può essere rassicurante, dall'altro la presenza della madre e dei nonni non permette che la relazione con il padre si sviluppi e cresca in maniera autonoma e indipendente dal resto del contesto familiare. Inoltre, il clima degli incontri all'interno della residenza dei sig.ri risulta essere Pt_1 poco sereno e ulteriormente confusivo per i minori per la comprensione dei confini e delle caratteristiche del loro nucleo familiare. Il sig. all'interno di quell'ambiente e vedendo poco CP_1
i bambini non è stimolato a prendersi appieno le sue responsabilità di essere genitore”. Si legge ancora: ritiene che la moglie voglia tenerlo lontano dai figli per una rigidità legata alla religione, “lei teme che i bambini possono vedere attraverso me quello che c'è fuori nel mondo (…) ad esempio
, loro non possono guardarlo perché ha la faccia di un mostro (…) per me è meno grave (…) Per_6 non vuole che giochiamo a ”. Parte_2
La ctu ha suggerito in conclusione un percorso di sostegno alla co-genitorialità auspicando al contempo che il incontri i figli anche al di fuori del contesto della casa dei nonni. Tuttavia, essendo CP_1 tale soluzione vissuta dalla madre in maniera assolutamente negativa, (“quindi non sarebbe nelle condizioni di sostenere positivamente i figli verso il padre e favorire l'instaurarsi della relazione tra lui e i bambini, anzi, le sue ansie e la sua paura potrebbe risultare controproducente e far chiudere i bambini nei confronti del padre”) ha suggerito che gli incontri avvenissero, per un anno, in uno Spazio Neutro.
Essendosi entrambe le parti dichiarate disponibili (in apposita udienza fissata dal giudice istruttore) ad intraprendere l'auspicato percorso di sostegno alla cogenitorialità, lo stesso è stato avviato presso il Consultorio Familiare di Vittoria, con obbligo di relazionare periodicamente.
Nella relazione dei Servizi Sociali del 21.9.23, riguardo alla opportunità di effettuare gli incontri in uno spazio protetto, la responsabile dello Spazio Neutro riferisce di avere già osservato la relazione tra padre e figli all'interno dello Spazio e di non avere ritenuto importante la prosecuzione degli incontri in maniera protetta, giacchè gli stessi hanno la possibilità di incontrarsi in maniera cadenzata a casa dei nonni materni dei bambini;
“si è constatato che tra loro esiste un rapporto affettivo significativo, i bambini riconoscono il proprio padre e sono legati a lui, di fatto il padre vede i figli tre volte la settimana c/o la ex suocera e la madre degli stessi non si oppone agli incontri perché ne riconosce l'importanza. Si ritiene di continuare gli incontri c/o la nonna materna come di fatto avviene e non si comprende questo ulteriore incontro c/o lo spazio neutro mentre non sussistono situazioni di
pagina 5 di 7 pregiudizio che impediscono al padre di poter vedere i figli e portarli anche fuori e si ritiene che la coppia possa poi seguire un percorso di sostegno alla genitorialità c/o il C.F.” I Servizi Sociali hanno riferito sull'andamento del percorso alla cogenitorialità, riferendo una situazione di stallo che non consente di portare avanti il percorso: “in uno schema relazionale così rigido sembra alquanto difficile progettare un percorso di cogenitorialità; la relazione è asimmetrica, uno dei due esercita potere, controllo e dominio sull'altro genitore;
l'altro sente di subire un torto alla sua persona e alla sua genitorialità senza che vi siano prove e motivazioni valide della sua inadeguatezza genitoriale. L'interazione tra i due sembra essere bloccata, da un lato per la rigidità di pensiero della sig. e dall'altro per la richiesta del sig. di svolgere la funzione Pt_1 CP_1 paterna in maniera autonoma, scevra dal controllo costante dei genitori della sig. , che Pt_1 corrisponde per lui il dovere sottostare alle condizioni poste dall'altro genitore, senza che vi siano elementi oggettivi che stabiliscono una sua reale pericolosità. Alla luce di questa situazione di stallo e in una condizione priva di elementi oggettivi riferibili alla personalità violenta del sig. si CP_1 suggerisce la rivalutazione di personalità della sig. e del sig. molto Pt_1 CP_1 probabilmente già effettuata in sede peritale attraverso lo strumento diagnostico dell'MMPI” concludendo con l'opportunità di avviare il percorso di sostegno alla co-genitorialità, quando il sig. ha possibilità di sperimentare la propria genitorialità in autonomia. CP_1
In conclusione, alla luce di tali emergenze, il Collegio suggerisce ai genitori di rivolgersi ad un mediatore familiare al fine di sviluppare un percorso di cogenitorialità affrancato dalla necessaria presenza della madre e dei suoi genitori;
ritiene inoltre di disporre, in punto di compresenza del padre con i minori, per un graduale incremento dei tempi in cui il padre possa vedere e stare con i figli al di fuori dell'ambiente materno. Va quindi mantenuto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre (cui viene assegnata la casa familiare, in assenza di contestazioni sul punto). Quanto al diritto di visita si dispone che l'attuale regime delle visite alla presenza della madre (almeno due ore nel pomeriggio di martedì e giovedì, tre ore la domenica in orario di pranzo), a partire dal mese di marzo sia integrato consentendo al padre di pranzare da solo con i figli nella giornata di domenica;
a partire dal mese di maggio, il padre anche nei pomeriggi di martedì e giovedì potrà stare con i minori per due ore senza la presenza della madre.
A partire dal mese di settembre 2025, il padre avrà inoltre facoltà di tenere con sé i figli, oltre che il martedì e il giovedì pomeriggio (per due ore), anche a fine settimana alterni, dalle ore 13.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica successiva, con pernotto presso la sua dimora.
Sulle disposizioni economiche In difetto di emergenze di segno contrario vanno confermati i provvedimenti provvisori.
È dato certo ed incontestato che la durante il matrimonio non ha svolto attività lavorativa e Pt_1 non ha goduto di redditi propri. Non ha trovato riscontro probatorio, al contempo, la circostanza allegata dal convenuto secondo cui la moglie, sia durante la vita matrimoniale che successivamente alla separazione di fatto, avrebbe svolto in modo redditizio il lavoro di badante nei confronti della propria nonna.
La ricorrente deve ritenersi non in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, durante il quale, per come è incontestato, non ha lavorato, mentre il marito ha potuto svolgere e continua a svolgere attività di autista di camion, dichiarando un reddito 1300-1400 euro al mese, oltre le trasferte quando si reca all'estero. Può pertanto confermarsi il contributo in capo al di complessivi euro 750,00 (di cui euro 150,00) per la moglie, oltre al 60% delle spese CP_1 straordinarie;
il contributo per i minori sarà al lordo dell'assegno unico per i figli, spettante ad entrambi i genitori.
pagina 6 di 7 Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Rigetta le reciproche domande di addebito.
Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (il 14.11.2017) e (il 6.11.2020), i Per_1 Per_2 quali coabiteranno con la madre, cui è assegnata la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 al mese a titolo di mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
150,00 al mese per il mantenimento della stessa, oltre rivalutazione istat.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
( ) nata a [...] il [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Giuliana Drago, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
( ) nato a [...] il [...] difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Silvia Sapienza, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente: pronunciare ad ogni effetto di legge, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
addebitandone a questo ultimo la responsabilità. Controparte_1
- Assegnare la casa coniugale sita in Vittoria Via Marconi n. 234 con tutti gli arredi esistenti alla ricorrente che la abiterà in uno ai figli minori;
- Tenuto conto di quanto lamentato dalla ricorrente e del perpetuarsi tutt'oggi della condotta lesiva del ritenuto che nel caso di specie per tutti i CP_1 gravi fatti esposti in narrativa l'affidamento condiviso risulta contrario all'interesse dei figli minori, affidare i figli minori e in via esclusiva alla ricorrente;
- Collocare i figli minori Per_1 Per_2 presso la madre regolando il diritto di visita del padre secondo le modalità che saranno ritenute opportune dal Decidente. Alla luce del comportamento pregiudizievole del nei confronti dei CP_1 figli e delle sue gravissime affermazioni sul figlio onde evitare ulteriore pregiudizio per i Per_1 minori, prevedere sin d'ora che gli incontri avvengano sempre alla presenza della madre, considerata altresì sia la tenera età dei figli sia la mancata familiarità degli stessi con il padre per i motivi esposti
pagina 1 di 7 in narrativa;
- Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della CP_1 concludente e dei figli nella misura che sarà ritenuta congrua ed equa dal Decidente e, comunque, non inferiore complessivamente ad € 1.500,00 mensili;
- Porre a carico del padre le spese straordinarie per i figli minori (ad es.: spese sanitarie non coperte dal SSN, spese relative a cure odontoiatriche, oculistiche e mediche specialistiche in genere;
esami diagnostici, analisi cliniche, spese scolastiche (ivi comprese quelle per il corredo di inizio anno scolastico), spese di natura ludica o parascolastica, spese per attività sportive in genere ecc. - Atteso il mancato consenso della madre, vietare al Sig. la pubblicazione delle immagini dei figli minori e CP_1 Persona_3 Persona_4 nei social network.
Per parte resistente:
- pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito Controparte_1 Parte_1 alla ex art. 151 c.c., ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Parte_1 Civile del Comune di Vittoria: a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) ritenere i coniugi autonomi ed economicamente indipendenti atteso che la svolge Pt_1 attività di badante “in nero”. Si chiede pertanto il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla , sia in considerazione della brevissima durata del matrimonio che della circostanza Pt_1 che la stessa non ha patologie che le impediscano lo svolgimento di attività lavorativa, sia in quanto responsabile di addebito della separazione. c) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori;
d) disciplinare il diritto di visita, consentendo al padre di poterlo esercitare senza la costante presenza ed ingerenza della ricorrente e della di lei madre;
e) nessuna pretesa vanta il sulla casa CP_1 coniugale;
f) disporre a carico del la somma di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli e (€ 200,00 cadauno), oltre il 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie/imprevedibili secondo Protocollo CNF.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in data in data 28.6.2014 in Chiaramonte Gulfi (RG), trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Chiaramonte Gulfi dell'anno 2014, parte II n. 20 Serie A. Dall'unione sono nati i figli il 14.11.2017) e (il 6.11.2020). Per_1 Per_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 4.6.2021; parte resistente si costituisce in data 10.1.2022. Le parti compaiono in data 29.3.2022 davanti al Presidente del Tribunale, il quale, inutilmente tentata la conciliazione, autorizza i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza del 25.3.2022 dispone “l'affidamento condiviso dei figli minori minori (il 14.11.2017) e Per_1
(il 6.11.2020), ad entrambi i genitori ma con collocazione prevalente presso la madre e Per_2 regolamenta i tempi di permanenza con il padre.....non potendosi in questo momento avvalere se non delle dichiarazioni fatte dalle parti stesse, appare maggiormente nell'interesse dei minori Per_1 (il 14.11.2017) e (il 6.11.2020), quest'ultimo nato allorquando era già intervenuta la Per_2 separazione di fatto tra i genitori risalente al settembre 2020 e che gli unici contatti con il padre si sono svolti solo in presenza della madre e a casa della nonna, avuto riguardo alle contrapposte versioni ma entrambe gravi e necessitanti di approfondimento, se non può escludersi in difetto di elementi concreti l'affidamento condiviso appare tuttavia opportuno (e fermo che già in questa sede stessa si provvede a disporre apposita consulenza psicologica ), prevedersi prudenzialmente che gli incontri tra i minori e il padre che, in difetto di accordi diversi, si stabiliscono in almeno tre incontri alla settimana nel pomeriggio di martedì e giovedì di almeno due ore e la domenica mattina di almeno tre ore e che prevedano che i minori pranzino con il padre, si svolgano alla presenza della
pagina 2 di 7 madre....Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due Controparte_1 minori, nonché della moglie versando a quest'ultima, entro giorno 5, un assegno mensile di €. 750,00, (di cui euro 150,00 per la moglie) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 60% delle spese straordinarie e a fare tempo dalla data del ricorso e detratto quanto in precedenza versato allo stesso titolo;
Ritenuto altresì che alla luce delle contrapposte deduzioni appare opportuno nominare sin da adesso consulente tecnico dell'ufficio uno psicologo, conferendogli il mandato di procedere ad analizzare e descrivere le condizioni psicologiche dei due genitori in lite e di riferire sulle loro personalità, sulle dinamiche familiari, sulla capacità di accudimento, educazione, protezione e cura dei figli minori e a tutto quant'altro possa essere utile a individuare il regime e le modalità di affidamento dei minori, anche suggerendo, già nel corso delle consulenza, diverse modalità di permanenza dei minori con il padre;
Nomina all'uopo consulente tecnico dell'ufficio la dott.ssa e le assegna il termine di giorni novanta dalla Persona_5 comunicazione per riferire con relazione scritta;
(…);
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza presidenziale e nel corso del procedimento, da cui emerge, a comprova della definitiva frattura, che il resistente vive con un'altra compagna.
Sull'addebito della separazione Parte ricorrente chiede che la responsabilità della separazione venga addebitata al marito, lamentando che lo stesso, a causa dei suoi impegni lavorativi, si sia mostrato del tutto assente e disinteressato nei confronti della famiglia, ed indicando quale fattore scatenante della separazione il comportamento dallo stesso tenuto nel Gennaio 2019, allorché il piccolo anifestava dei problemi di salute tali da Per_1 richiedere un ricovero ospedaliero;
in quell'occasione il resistente allarmava la moglie, affermando che la malattia e la degenza in ospedale del figlio fossero collegati alla necessità e opportunità di un
“sacrificio” che veniva loro richiesto e che, a suo dire, avrebbe risolto tutti i problemi della famiglia. La ricorrente riferiva inoltre di alcuni episodi di aggressività e violenza verbale da parte del marito,
“arrivando financo a schiaffeggiarla e strattonarla più volte e, manifestando sempre più una totale mancanza di autocontrollo, non lesinava alla moglie scenate, urla e maltrattamenti continui” durante la seconda gravidanza della ricorrente.
Raccontava che a seguito di un litigio metteva a repentaglio la vita della moglie e del primogenito con una corsa in macchina.
Il contesta ogni punto della ricostruzione dei fatti presentata dalla ricorrente, negando di CP_1 aver mai posto in essere comportamenti violenti e/o pericolosi nei confronti della moglie e dei figli;
spiega la ridotta presenza in famiglia con il lavoro che lo ha sempre impegnato in maniera quasi totale.
Il dal canto suo, addossa la responsabilità della crisi familiare all'appartenenza della moglie CP_1
e della di lei madre ad un credo religioso caratterizzato da un rigido dogmatismo, affermando “la situazione si è aggravata quando la ricorrente, la di lei madre, ed il cognato, su sollecitazione di un uomo africano, entrano a far parte di una vera e propria setta religiosa, che ne ha letteralmente fatto il lavaggio del cervello”.
Alla luce delle emergenze processuali in atti ritiene il Collegio che non possano trovare accoglimento le reciproche domande di addebito.
Secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte secondo cui la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal pagina 3 di 7 matrimonio, sia stato causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già invece quando questa sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Orbene, riguardo alla domanda di addebito della ricorrente, sono rimasti sforniti di prova gli episodi isolati di aggressività del marito (i capitoli di prova articolati sul punto sono ora generici ora irrilevanti, riguardando anche un periodo successivo alla separazione di fatto), oltre che puntualmente contestati;
è emerso di contro dalla CTU psicologica che la ricorrente, anche in parte contraddicendosi o mutando l'esposizione dei fatti, fa risalire molto indietro nel tempo il disagio di coppia: “durante il colloquio individuale la sig.ra ritratta alcuni aspetti emersi nell'incontro di coppia;
racconta che le “stranezze” e l'aggressività del marito è iniziata in realtà molto prima rispetto a quanto riferito nel primo incontro, cioè quando il bambino era stato male, ma che già negli anni del fidanzamento il sig. aveva CP_1 mostrato comportamenti aggressivi, di minacce e svalutativi nei suoi confronti, e che dalla separazione dei suoi genitori il suo malessere era aumentato ed era evidente;
riferisce che lui le raccontava di stare male, di vedere fantasmi, di dover dormire con la luce accesa, di sentire delle voci che gli dicevano cosa fare, già da quegli anni di fidanzamento (Verbale 2 – minuto 2). Nonostante le stranezze e la paura provata la sig.ra non riesce a stare lontana dal fidanzato perché troppo attratta e Pt_1 rimane con lui nella speranza che lui cambiasse”. Anche nella relazione dei Servizi Sociali (interessati dal giudice istruttore per un percorso di cogenitorialità) si trova conferma della disgregazione del rapporto coniugale all'interno di una dinamica di reciproche incomprensioni della coppia consolidatasi nel tempo, laddove si legge: “la signora negli incontri Individuali narra del periodo matrimoniale sereno solo all'inizio, che nella costanza della convivenza si è trasformato in un rapporto conflittuale per le modalità del marito di non essere in grado di “riconoscerla”, “vederla”. La signora immaginava di essere centrale nei pensieri del marito per sperimentare invece la sua distrazione e disattenzione perché sopraffatto dalla stanchezza da lavoro”. Ad ulteriore conferma del fatto che la cornice temporale in cui si è determinata l'irreversibilità della crisi non sia segnata dall'evento del 2019 è il fatto che successivamente i coniugi hanno continuano la coabitazione, seppur il figlio restava a vivere dai nonni materni, continuando a vivere la loro intimità e concependo un secondo figlio. I coniugi decidono di separarsi di fatto tra il mese di settembre e ottobre 2020, durante la seconda gravidanza della . Pt_1
Ritiene il Collegio che anche la domanda di addebito del resistente vada disattesa. All'udienza di comparizione coniugi la ricorrente conferma di avere un credo pentecostale e che il marito lo ha sempre saputo, essendo stato il matrimonio celebrato con tale rito. Afferma inoltre di frequentare una comunità diversa rispetto a quella frequentata ai tempi del matrimonio. Si legge anche nella CTU: Il CP_1 nega tutte queste accuse e lega i cambiamenti di percezione della moglie alla conoscenza dell'uomo africano che, insieme alla madre della , hanno condizionato i comportamenti dell'ex moglie. Pt_1
Il ribadisce che si tratta di una setta e che inizialmente anche lui partecipava agli incontri CP_1 perché manipolato e minacciato. “Ero vittima perché psicologicamente comandavano loro. Comandava la mamma. Per fare una cosa con lei dovevo passare dalla mamma” “ero vittima psicologicamente fin quando non ho detto basta”. (…) Riferisce, inoltre, della presenza constante della madre della nella loro vita e lamenta il fatto che tutte le loro decisioni, a suo dire, dovevano Pt_1 passare dall'ex suocera. Soprattutto nell'ultimo periodo ritiene che l'ex moglie sia stata manipolata dalla madre e dal per la decisione di lasciarlo. (…) Il Controparte_2 CP_1 attribuisce alla presenza di quest'uomo la fine della sua famiglia”. Ora, se in astratto può ammettersi che i comportamenti legati al credo religioso di un membro della coppia possano incidere sull'armonia di quest'ultima, difetta nella specie un concreto rapporto di causa
– effetto, nel senso che non risultano indicati concreti comportamenti da leggere come frutto di di intransigenza o fanatismo religioso, e che abbiano causato la frattura del consorzio coniugale.
Sull'affidamento dei figli
pagina 4 di 7 In tema di affidamento dei figli, costituisce insegnamento ricevuto che la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale in quanto da considerare regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, onde garantire il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, assicurando il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 21425 del 2022; Cass. n. 9691 del
2022; Cass. n. 28723 del 2020; Cass. n. 9764 del 2019); in coerenza con tale principio, al regime dell'affidamento condiviso è possibile derogare solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori. La ctu ha consegnato un quadro dettagliato riguardo le competenze genitoriali (“Le cure materne sono assolutamente appropriate e la capacità genitoriale della sig.ra risulta buona”), insistendo CP_1 sulla necessità che la relazione tra il padre e i figli vada assolutamente potenziata: “Dalla separazione ad oggi il sig. ha incontrato i figli soltanto a casa dei genitori della sig.ra , in CP_1 Pt_1 presenza loro e dell'ex moglie. Se da un lato per i bambini vedere il padre nel loro abituale contesto di residenza può essere rassicurante, dall'altro la presenza della madre e dei nonni non permette che la relazione con il padre si sviluppi e cresca in maniera autonoma e indipendente dal resto del contesto familiare. Inoltre, il clima degli incontri all'interno della residenza dei sig.ri risulta essere Pt_1 poco sereno e ulteriormente confusivo per i minori per la comprensione dei confini e delle caratteristiche del loro nucleo familiare. Il sig. all'interno di quell'ambiente e vedendo poco CP_1
i bambini non è stimolato a prendersi appieno le sue responsabilità di essere genitore”. Si legge ancora: ritiene che la moglie voglia tenerlo lontano dai figli per una rigidità legata alla religione, “lei teme che i bambini possono vedere attraverso me quello che c'è fuori nel mondo (…) ad esempio
, loro non possono guardarlo perché ha la faccia di un mostro (…) per me è meno grave (…) Per_6 non vuole che giochiamo a ”. Parte_2
La ctu ha suggerito in conclusione un percorso di sostegno alla co-genitorialità auspicando al contempo che il incontri i figli anche al di fuori del contesto della casa dei nonni. Tuttavia, essendo CP_1 tale soluzione vissuta dalla madre in maniera assolutamente negativa, (“quindi non sarebbe nelle condizioni di sostenere positivamente i figli verso il padre e favorire l'instaurarsi della relazione tra lui e i bambini, anzi, le sue ansie e la sua paura potrebbe risultare controproducente e far chiudere i bambini nei confronti del padre”) ha suggerito che gli incontri avvenissero, per un anno, in uno Spazio Neutro.
Essendosi entrambe le parti dichiarate disponibili (in apposita udienza fissata dal giudice istruttore) ad intraprendere l'auspicato percorso di sostegno alla cogenitorialità, lo stesso è stato avviato presso il Consultorio Familiare di Vittoria, con obbligo di relazionare periodicamente.
Nella relazione dei Servizi Sociali del 21.9.23, riguardo alla opportunità di effettuare gli incontri in uno spazio protetto, la responsabile dello Spazio Neutro riferisce di avere già osservato la relazione tra padre e figli all'interno dello Spazio e di non avere ritenuto importante la prosecuzione degli incontri in maniera protetta, giacchè gli stessi hanno la possibilità di incontrarsi in maniera cadenzata a casa dei nonni materni dei bambini;
“si è constatato che tra loro esiste un rapporto affettivo significativo, i bambini riconoscono il proprio padre e sono legati a lui, di fatto il padre vede i figli tre volte la settimana c/o la ex suocera e la madre degli stessi non si oppone agli incontri perché ne riconosce l'importanza. Si ritiene di continuare gli incontri c/o la nonna materna come di fatto avviene e non si comprende questo ulteriore incontro c/o lo spazio neutro mentre non sussistono situazioni di
pagina 5 di 7 pregiudizio che impediscono al padre di poter vedere i figli e portarli anche fuori e si ritiene che la coppia possa poi seguire un percorso di sostegno alla genitorialità c/o il C.F.” I Servizi Sociali hanno riferito sull'andamento del percorso alla cogenitorialità, riferendo una situazione di stallo che non consente di portare avanti il percorso: “in uno schema relazionale così rigido sembra alquanto difficile progettare un percorso di cogenitorialità; la relazione è asimmetrica, uno dei due esercita potere, controllo e dominio sull'altro genitore;
l'altro sente di subire un torto alla sua persona e alla sua genitorialità senza che vi siano prove e motivazioni valide della sua inadeguatezza genitoriale. L'interazione tra i due sembra essere bloccata, da un lato per la rigidità di pensiero della sig. e dall'altro per la richiesta del sig. di svolgere la funzione Pt_1 CP_1 paterna in maniera autonoma, scevra dal controllo costante dei genitori della sig. , che Pt_1 corrisponde per lui il dovere sottostare alle condizioni poste dall'altro genitore, senza che vi siano elementi oggettivi che stabiliscono una sua reale pericolosità. Alla luce di questa situazione di stallo e in una condizione priva di elementi oggettivi riferibili alla personalità violenta del sig. si CP_1 suggerisce la rivalutazione di personalità della sig. e del sig. molto Pt_1 CP_1 probabilmente già effettuata in sede peritale attraverso lo strumento diagnostico dell'MMPI” concludendo con l'opportunità di avviare il percorso di sostegno alla co-genitorialità, quando il sig. ha possibilità di sperimentare la propria genitorialità in autonomia. CP_1
In conclusione, alla luce di tali emergenze, il Collegio suggerisce ai genitori di rivolgersi ad un mediatore familiare al fine di sviluppare un percorso di cogenitorialità affrancato dalla necessaria presenza della madre e dei suoi genitori;
ritiene inoltre di disporre, in punto di compresenza del padre con i minori, per un graduale incremento dei tempi in cui il padre possa vedere e stare con i figli al di fuori dell'ambiente materno. Va quindi mantenuto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre (cui viene assegnata la casa familiare, in assenza di contestazioni sul punto). Quanto al diritto di visita si dispone che l'attuale regime delle visite alla presenza della madre (almeno due ore nel pomeriggio di martedì e giovedì, tre ore la domenica in orario di pranzo), a partire dal mese di marzo sia integrato consentendo al padre di pranzare da solo con i figli nella giornata di domenica;
a partire dal mese di maggio, il padre anche nei pomeriggi di martedì e giovedì potrà stare con i minori per due ore senza la presenza della madre.
A partire dal mese di settembre 2025, il padre avrà inoltre facoltà di tenere con sé i figli, oltre che il martedì e il giovedì pomeriggio (per due ore), anche a fine settimana alterni, dalle ore 13.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica successiva, con pernotto presso la sua dimora.
Sulle disposizioni economiche In difetto di emergenze di segno contrario vanno confermati i provvedimenti provvisori.
È dato certo ed incontestato che la durante il matrimonio non ha svolto attività lavorativa e Pt_1 non ha goduto di redditi propri. Non ha trovato riscontro probatorio, al contempo, la circostanza allegata dal convenuto secondo cui la moglie, sia durante la vita matrimoniale che successivamente alla separazione di fatto, avrebbe svolto in modo redditizio il lavoro di badante nei confronti della propria nonna.
La ricorrente deve ritenersi non in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, durante il quale, per come è incontestato, non ha lavorato, mentre il marito ha potuto svolgere e continua a svolgere attività di autista di camion, dichiarando un reddito 1300-1400 euro al mese, oltre le trasferte quando si reca all'estero. Può pertanto confermarsi il contributo in capo al di complessivi euro 750,00 (di cui euro 150,00) per la moglie, oltre al 60% delle spese CP_1 straordinarie;
il contributo per i minori sarà al lordo dell'assegno unico per i figli, spettante ad entrambi i genitori.
pagina 6 di 7 Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Rigetta le reciproche domande di addebito.
Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (il 14.11.2017) e (il 6.11.2020), i Per_1 Per_2 quali coabiteranno con la madre, cui è assegnata la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
600,00 al mese a titolo di mantenimento dei figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
150,00 al mese per il mantenimento della stessa, oltre rivalutazione istat.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 11.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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