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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 5624/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5624/25 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Paola Rotondo
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto dell'8.1.25 il Sig. ha instaurato il presente procedimento intimando Parte_1
al Sig. lo sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Moncalieri, corso CP_1
Dante n. 12;
- il Sig. non si è costituito in giudizio;
CP_1
pagina 1 di 4 - con ordinanza del 18.3.25 il G.D. ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 426 c.p.c. del 22.5.25 con la quale ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del
13.6.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte ricorrente in un primo tempo ha intimato lo sfratto per finita locazione sostenendo che il contratto abitativo ad uso transitorio dell'1.6.21 sarebbe cessato il 31.7.23;
- come rilevato dal GOP con ordinanza del 18.3.25, non è stata documentata l'esigenza temporanea, peraltro descritta in modo del tutto generico (“attesa di sistemazione più
consona e definitiva alle proprie esigenze di lavoro part-time”);
- la circostanza che il contratto sia stato negoziato e predisposto dal Geom. è CP_2
processualmente irrilevante, trattandosi di un ausiliario dello stesso ricorrente;
- il contratto in esame refluisce pertanto nella disciplina ordinaria che ne comporta la durata di quattro anni più ulteriori quattro in assenza di disdetta;
- tuttavia parte ricorrente nella memoria ex art. 426 c.p.c. ha mutato la domanda chiedendo, come è possibile fare in sede di conversione del rito, la risoluzione del contratto per inadempimento sull'assunto che il Sig. non abbia più CP_1
corrisposto i canoni dall'agosto 2023;
pagina 2 di 4 - vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del Sig. quale parte CP_1
obbligata, provare il pagamento dei canoni o sollevare eccezioni avverso le domande attoree;
- il Sig. restando contumace non si è si è avvalso di tali facoltà; CP_1
- il resistente è dunque incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- il Sig. va inoltre condannato al pagamento di euro 6.600 corrispondenti ai 26 CP_1
canoni insoluti di euro 230 ciascuno dall'agosto 2023 al mese di settembre 2025 nel quale viene pronunciata la presente sentenza oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c., mentre non è dovuta la rivalutazione mancando prova del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.;
- sono inoltre dovuti euro 230 mensili per ogni mese di occupazione dall'ottobre 2025 al rilascio;
- non sono dovute le spese condominiali di euro 70 mensili perché la relativa domanda non è stata esplicitata e in ogni caso non sono state documentate le somme effettivamente erogate dal locatore al condominio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) nulla per il procedimento per convalida di sfratto, che è stato introdotto impropriamente
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito: pagina 3 di 4 - fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.833, oltre ad euro 464 per esposti documentati relativi alle sole fasi successive alla conversione del rito, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto dell'1.6.21 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Moncalieri, corso Dante n. 12 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 10 ottobre 2025;
- condanna al pagamento a favore di di Controparte_1 Parte_1
euro 5.980 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché dell'importo di euro 230 mensili dal mese di ottobre 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 464 per esposti ed euro 1.833 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende, con distrazione a favore dell'Avv. Paola Rotondo.
Così deciso in Torino in data 16 settembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone) pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5624/25 R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Paola Rotondo
ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto dell'8.1.25 il Sig. ha instaurato il presente procedimento intimando Parte_1
al Sig. lo sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Moncalieri, corso CP_1
Dante n. 12;
- il Sig. non si è costituito in giudizio;
CP_1
pagina 1 di 4 - con ordinanza del 18.3.25 il G.D. ha disposto la conversione del rito, ha prescritto la mediazione obbligatoria ed ha assegnato termine per il deposito di memorie integrative;
- parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 426 c.p.c. del 22.5.25 con la quale ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte;
- la causa, che non ha richiesto attività istruttorie, viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza del
13.6.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte ricorrente in un primo tempo ha intimato lo sfratto per finita locazione sostenendo che il contratto abitativo ad uso transitorio dell'1.6.21 sarebbe cessato il 31.7.23;
- come rilevato dal GOP con ordinanza del 18.3.25, non è stata documentata l'esigenza temporanea, peraltro descritta in modo del tutto generico (“attesa di sistemazione più
consona e definitiva alle proprie esigenze di lavoro part-time”);
- la circostanza che il contratto sia stato negoziato e predisposto dal Geom. è CP_2
processualmente irrilevante, trattandosi di un ausiliario dello stesso ricorrente;
- il contratto in esame refluisce pertanto nella disciplina ordinaria che ne comporta la durata di quattro anni più ulteriori quattro in assenza di disdetta;
- tuttavia parte ricorrente nella memoria ex art. 426 c.p.c. ha mutato la domanda chiedendo, come è possibile fare in sede di conversione del rito, la risoluzione del contratto per inadempimento sull'assunto che il Sig. non abbia più CP_1
corrisposto i canoni dall'agosto 2023;
pagina 2 di 4 - vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del Sig. quale parte CP_1
obbligata, provare il pagamento dei canoni o sollevare eccezioni avverso le domande attoree;
- il Sig. restando contumace non si è si è avvalso di tali facoltà; CP_1
- il resistente è dunque incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- il Sig. va inoltre condannato al pagamento di euro 6.600 corrispondenti ai 26 CP_1
canoni insoluti di euro 230 ciascuno dall'agosto 2023 al mese di settembre 2025 nel quale viene pronunciata la presente sentenza oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c., mentre non è dovuta la rivalutazione mancando prova del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c.;
- sono inoltre dovuti euro 230 mensili per ogni mese di occupazione dall'ottobre 2025 al rilascio;
- non sono dovute le spese condominiali di euro 70 mensili perché la relativa domanda non è stata esplicitata e in ogni caso non sono state documentate le somme effettivamente erogate dal locatore al condominio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. CP_1
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) nulla per il procedimento per convalida di sfratto, che è stato introdotto impropriamente
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito: pagina 3 di 4 - fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 1.833, oltre ad euro 464 per esposti documentati relativi alle sole fasi successive alla conversione del rito, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto dell'1.6.21 per inadempimento di CP_1
;
[...]
- condanna al rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Moncalieri, corso Dante n. 12 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 10 ottobre 2025;
- condanna al pagamento a favore di di Controparte_1 Parte_1
euro 5.980 oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché dell'importo di euro 230 mensili dal mese di ottobre 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in euro 464 per esposti ed euro 1.833 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende, con distrazione a favore dell'Avv. Paola Rotondo.
Così deciso in Torino in data 16 settembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone) pagina 4 di 4