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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 913/2021 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CORSI FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNI SABRINA
) VIA LOUVIERE 4 06034 FOLIGNO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO GARIBALDI 77 62100 MACERATApresso il difensore avv. CORSI FRANCESCO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDONI Controparte_2 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 13
il difensore avv. BALDONI ALESSANDRO Controparte_3
pagina 1 di 13 APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 118/2021 dell'8 febbraio 2021 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e nei propri scritti difensivi,
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
2. Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
con riferimento ai gravi fatti esposti nei precedenti scritti difensivi, condannare
in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a risarcire integralmente tutti i danni subiti e subendi dal , in persona del Curatore Controparte_5
Dott. pari ad almeno €20.000,00=(ventimila/00), ovvero alla Controparte_6
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CIS come per legge”.
PER L'APPELLATA, Controparte_7
pagina 2 di 13 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a e c.p.a, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 19 maggio 2017 , quale titolare della Ditta CP_1
“Autotrasporti Savini Trasporti Internazionali Marco Savini”, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata Controparte_8
per sentirla condannare al risarcimento del danno in suo favore per
[...]
l'importo di euro 20.000,00, o altro di giustizia, oltre accessori e spese.
A tal fine l'attore esponeva che era proprietario del semirimorchio tipo CP_1
MERKER – targato AD25301 – che aveva consegnato all'officina gestita dalla convenuta per la riparazione/rifacimento del telone danneggiatosi durante l'ultimo viaggio del mezzo;
che si trattava di una riparazione estremamente urgente, tanto da aver concordato con il responsabile dell'officina le modalità, ma soprattutto i tempi della riparazione;
che era stata concordata per il ritiro la data del 18 febbraio 2015, ma l'autista incaricato del ritiro del mezzo – recatosi in detta data presso l'officina - non rinveniva il mezzo;
che a quel punto gli aveva comunicato che il mezzo era CP_4
presente in officina la sera prima – fino alle ore 18,30, al termine del proprio orario di lavoro – e non era più presente la mattina successiva alle ore 7,30 del 18 febbraio, sicchè lo stesso era stato rubato;
che aveva perciò sporto denunzia-querela, senza che il mezzo fosse stato più recuperato;
che il mezzo era essenziale allo svolgimento della sua attività ed il danno pari ad euro 20.000,00 tenuto conto del valore del pagina 3 di 13 semirimorchio al momento del furto e dei danni patrimoniali subiti e subendi a titolo di mancato guadagno e di lucro cessante.
Si costituiva con comparsa in data 10 novembre 2017 Controparte_4
e concludendo per il rigetto della domanda.
[...] CP_4
A tal fine allegava che il giorno 13/2/2015, la ditta attrice veniva informata telefonicamente dalla dipendente della società convenuta, sig.ra che i Controparte_9
lavori erano terminati e, nel contempo, era stata invitata a ritirare il semirimorchio e a provvedere al pagamento della prestazione, come da fattura n. 50 allegata con comunicazione via mail in pari data;
che il 16 febbraio 2015 veniva accreditato il pagamento della fattura;
che in data 18/2/2015, avendo verificato che il rimorchio non era più piazzale predetto, aveva ritenuto che lo stesso fosse stato ritirato dalla proprietaria in favore della quale era già stato messo a disposizione;
che per una straordinaria coincidenza quello stesso giorno si presentava per il ritiro un incaricato della ditta e solo in quel momento poteva realizzare come il mezzo fosse stato CP_1
sottratto da terzi;
che parte attrice aveva dimenticato di inserire all'interno del proprio atto introduttivo il giorno di consegna del semirimorchio alla , Controparte_4
ricordandosi invece nitidamente di inserire quello del ritiro del mezzo e ricordando, altresì, che quel giorno, cioè il 18 febbraio 2015, sarebbe stato concordato tra le parti;
che invece nessuna data era stata mai concordata tra le parti per il ritiro;
che parte attrice era a conoscenza della mancanza di vigilanza del piazzale ove il semirimorchio era stato collocato, tra l'altro di proprietà altrui, così come era a conoscenza che poteva ritirare il mezzo sin dal giorno venerdì 13.02.2015, giorno di emissione della fattura.
pagina 4 di 13 Nel corso del procedimento la ditta attrice è stata dichiarata fallita e la CP_1
causa veniva interrotta e poi riassunta da parte del . CP_1
Con la sentenza n. 118/2021 dell'8 febbraio 2021 il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di risarcimento e regolava le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Controparte_1
Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata Controparte_4
All'udienza dell'11 giugno 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche (che nessuna delle parti depositava) a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 2 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 118/2021 dell'8 febbraio 2021, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• non dovesse essere dichiarata la contumacia della società convenuta per non avere la stessa depositato nuovamente la comparsa di costituzione successivamente alla riassunzione della causa la domanda;
• nel merito la domanda fosse infondata atteso che il furto del semirimorchio era avvenuto in un parcheggio pubblico non sottoposto a sorveglianza e che il titolare della ditta attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi ove il semirimorchio sarebbe stato parcheggiato e che in quello spazio non vi erano telecamere né dispositivi antifurto;
pagina 5 di 13 • pertanto l'attore si era accollato il rischio del possibile verificarsi di un simile evento;
• inoltre il titolare della ditta fallita era stato avvisato che già dal 13 febbraio il semirimorchio era pronto per la consegna e non si era curato di andarlo a ritirare pur sapendo che si trovava in un parcheggio pubblico non custodito;
• dalle foto prodotte dalla società convenuta e non contestate dall'attore risultava l'avviso ai clienti del parcheggio incustodito, pertanto il e i suoi CP_1
collaboratori erano a conoscenza che il parcheggio fosse incustodito;
• la ditta attrice non aveva dimostrato né il quantum del risarcimento che doveva essere commisurato al valore del semirimorchio, né di essere la effettiva proprietaria del semirimorchio, sicchè difettava la prova del quantum.
I motivi di appello
- I - Nullità della sentenza per motivazione apparente - Nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - violazione dell'art.112 c.p.c.
Deduce l'appellante che la sentenza sarebbe nulla perché motivata solo in modo apparente, in quanto fondata su documenti inutilizzabili e su prove mai fornite dalla convenuta;
in particolare non vi erano prove che il parcheggio fosse pubblico “in quanto, al contrario di quanto asserito nella motivazione della sentenza impugnata, le fotografie prodotte dalla Società convenuta/appellata sono state tutte immediatamente contestate da parte attrice con la memoria ex art.183 VI comma n.3
c.p.c. - primo atto successivo alla produzione delle stesse avvenuta con memoria ex art.183 VI comma, n.2) c.p.c. di parte convenuta - in cui era stata manifestata la ferma opposizione “all'ammissione delle fotografie prodotte da controparte, che sono prive di data certa e di valore probatorio ed in cui il sedicente avviso alla clientela, scritto su un
pagina 6 di 13 semplice foglio di carta volante, potrebbe essere stato predisposto ad hoc successivamente al verificarsi dei fatti di cui è causa. In ogni caso, si contestano fermamente tali produzioni documentali avversarie, che sono assolutamente irrilevanti e prive di qualsiasi valore probatorio.
. . .
il giudice di primo grado ha, altresì, negato una circostanza mai contestata da parte convenuta/appellata e cioè che il Sig. fosse il proprietario del CP_1
semirimorchio oggetto di causa.
In effetti, le circostanze PACIFICHE, in quanto NON contestate da parte convenuta ed ammesse in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 22.10.2018 dal
Sig. CP_4
. . .
nessuna prova è stata fornita da parte convenuta/appellata che la restituzione del mezzo sarebbe dovuta avvenire il 13.02.2015, data fissata per il pagamento anticipato della fattura”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Pur non condividendosi la qualificazione di motivazione apparente (in realtà la motivazione esiste, anche se è errata o fondata su fatti travisati), è certo che il primo giudice non ha risolto l'unico profilo di diritto rilevante nella fattispecie, cioè quando ed in che modo il depositario del veicolo (tale è l'officina che riceve un veicolo per la riparazione) si libera dall'obbligo di custodia.
Va infatti rammentato che il deposito è un contratto avente natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa e che l'art. 1780 cod. civ. prevede che il pagina 7 di 13 depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Inoltre (vds. Cass. n. 1246 del 19 gennaio 2018) nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa, ancorché per fatto a lui non imputabile, espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c.
E' poi irrilevante il riferimento alla fattura quale data di possibile riconsegna del veicolo, perché (vds. Cass. n. 10956 del 6 maggio 2010) l'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale;
nè la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art.
pagina 8 di 13 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.; tutte circostanze che nella specie difettano.
E' del pari irrilevante il profilo della proprietà del veicolo, circostanza peraltro effettivamente dedotta e non contestata da alcuno, atteso che (vds. Cass. n. 8934 del
18 aprile 2006) soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata.
Ne deriva che la responsabilità "ex recepto" incombe sul depositario e questi ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa.
Nel caso concreto detta prova non può dirsi fornita dalla società convenuta, bastando in merito rilevare che non vi è neppure certezza sul momento in cui il veicolo sarebbe stato rubato, segno evidente di una vigilanza occasionale e non congrua rispetto alla diligenza tipica richiesta al depositario.
Infatti, il furto – a differenza della rapina a mano armata (di cui ricorrono ampi esempi nella giurisprudenza di legittimità, quale circostanza idonea a liberare il depositario dalla responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata) – non può ritenersi in questo caso, né un fatto imprevedibile, né un fatto inevitabile.
A tal fine devono essere valorizzate – ma contro l'appellata – le stesse circostanze che essa ha allegato in primo grado (ancorchè contestate dall'odierna appellante) perché proprio il fatto che il veicolo sia stato collocato in un parcheggio pubblico, privo di pagina 9 di 13 sorveglianza, con l'esposizione di un avviso relativo ai rischi a ciò connessi, la supposizione -non fondata su alcuna certezza- che il mezzo fosse stato già ritirato dal proprietario, dimostrano la superficialità del depositario e l'inefficacia delle modalità di custodia del bene altrui dallo stesso adottate.
In proposito, per delineare i termini della diligenza di cui è onerato il depositario si consideri che la Suprema Corte ha ritenuto quanto segue (vds. Cass. n. 977 del 10 febbraio 1990): nell'ipotesi di furto di merce depositata presso i magazzini generali, la presunzione di colpa a carico dell'esercente il deposito è superata soltanto dalla prova della non imputabilità dell'evento e cioè dalla imprevedibilità o inevitabilità della sottrazione della merce malgrado l'uso della diligenza del buon padre di famiglia;
tale prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto (con o senza violenza o minaccia alla persona), pur essendo i magazzini generali ubicati in zona soggetta alla particolare vigilanza di un corpo armato dello stato (nella specie: la zona doganale del porto di Catania, vigilata dalla guardia di finanza), l'esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni
(servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ecc....) che le circostanze (difficoltà per la forza pubblica di assicurare un controllo capillare, consumazione di altri furti in precedenza) suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza;
oppure (vds. Cass. n. 5578 del 3 novembre 1984) il depositario (di veicoli in autorimessa) è tenuto ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa affidatagli solo in presenza di un fatto fortuito, nel quale non rientra il furto che non sia accompagnato da violenza o da minaccia alle persone.
pagina 10 di 13 E' invece infondato il profilo, pure dedotto dall'appellante, relativo al rigetto della sua domanda di dichiarare la contumacia della convenuta per non aver depositato una nuova comparsa dopo la riassunzione del giudizio da parte del fallimento.
Invero, la Corte condivide il principio di diritto indicato dal primo giudice ed osserva che l'evento interruttivo (cioè il fallimento) ha colpito l'attore e non la convenuta già costituita che, pertanto, non aveva alcuna ragione per costituirsi di nuovo formalmente dopo la riassunzione, essendo già costituita e presente in giudizio (oltre che comparsa all'udienza successiva alla riassunzione) ed in grado di proseguire nello stesso.
E' pure infondato il profilo relativo al rigetto della domanda per la mancata quantificazione del danno.
Infatti, sul punto la sentenza impugnata è corretta attesa l'assoluta genericità delle allegazioni relative al quantum debeatur.
In sostanza, l'attore si è limitato a sostenere che il danno subìto era pari a 20.000,00 euro, senza chiarire le ragioni ed i fatti a fondamento di tale quantificazione limitandosi a sostenere che aveva “tenuto conto” del valore (incognito) del semirimorchio al momento del furto e dei danni patrimoniali subiti e subendi a titolo di lucro cessante e di mancato guadagno;
nulla ha poi allegato in sede di prima memoria 183 c.p.c..
In questa sede, invece, deduce che “l'attore da allora è stato costretto a sospendere i trasporti internazionali che avrebbe dovuto effettuare avvalendosi di tale mezzo, con conseguenti gravi danni per la sua attività, tanto che, a seguito della successiva grave crisi aziendale, è intervenuto il fallimento della stessa.
Al contrario di quanto asserito nella motivazione della sentenza impugnata, il sig. CP_1
ha fornito la prova documentale dei danni patrimoniali dal medesimo subiti a
[...]
causa del comportamento inadempiente della Società appellata, in quanto ha prodotto pagina 11 di 13 le scritture contabili e fiscali della sua ditta con riferimento agli anni 2014 - 2015, da cui risulta che il fatturato nell'anno 2014 era pari €766.104,00= mentre nell'anno successivo – 2015 - lo stesso si era ridotto ad €310.868,00= Tali produzioni documentali non sono state contestate da parte convenuta/appellata”.
Si tratta di un profilo del tutto inammissibile traducendosi nell'allegazione di un fatto nuovo e non illustrato negli atti del primo grado (le risultanze delle scritture contabili), ferma restandone l'assoluta infondatezza sia per la genericità del riferimento alla
“sospensione dei trasporti internazionali”, sia per l'incompatibilità del danno richiesto
(20.000,00 euro) con la presunta differenza tra i fatturati del 2014 e del 2015 peraltro interamente imputata ad un evento singolo accaduto verso la fine del 2015.
- II - Error in procedendo - violazione art.2967 c.c. – omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali fornite dall'attore/appellante - violazione dell'art.115
c.p.c.
L'esame del secondo motivo è assorbito nelle considerazioni sin qui esposte.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate al 50% e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del mancato deposito degli scritti conclusivi.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
913/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda;
• compensa tra le parti le spese del doppio grado in misura pari al 50% e per la residua parte condanna al pagamento Controparte_1
pagina 12 di 13 in favore di delle spese Controparte_4 Controparte_4
del primo grado del giudizio che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compenso (di cui euro 300,00 per la fase studio, euro 200,00 per la fase introduttiva, euro 300,00 ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché per il presente grado di giudizio in complessivi euro 600,00 per compenso (di cui euro 200,00 per la fase studio ed il resto per la fase introduttiva) oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 913/2021 promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CORSI FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNI SABRINA
) VIA LOUVIERE 4 06034 FOLIGNO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2
CORSO GARIBALDI 77 62100 MACERATApresso il difensore avv. CORSI FRANCESCO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDONI Controparte_2 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 13
il difensore avv. BALDONI ALESSANDRO Controparte_3
pagina 1 di 13 APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 118/2021 dell'8 febbraio 2021 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata Sentenza ed in accoglimento dell'appello proposto, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello e nei propri scritti difensivi,
1. In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
2. Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
con riferimento ai gravi fatti esposti nei precedenti scritti difensivi, condannare
in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore a risarcire integralmente tutti i danni subiti e subendi dal , in persona del Curatore Controparte_5
Dott. pari ad almeno €20.000,00=(ventimila/00), ovvero alla Controparte_6
diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CIS come per legge”.
PER L'APPELLATA, Controparte_7
pagina 2 di 13 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a e c.p.a, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 19 maggio 2017 , quale titolare della Ditta CP_1
“Autotrasporti Savini Trasporti Internazionali Marco Savini”, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata Controparte_8
per sentirla condannare al risarcimento del danno in suo favore per
[...]
l'importo di euro 20.000,00, o altro di giustizia, oltre accessori e spese.
A tal fine l'attore esponeva che era proprietario del semirimorchio tipo CP_1
MERKER – targato AD25301 – che aveva consegnato all'officina gestita dalla convenuta per la riparazione/rifacimento del telone danneggiatosi durante l'ultimo viaggio del mezzo;
che si trattava di una riparazione estremamente urgente, tanto da aver concordato con il responsabile dell'officina le modalità, ma soprattutto i tempi della riparazione;
che era stata concordata per il ritiro la data del 18 febbraio 2015, ma l'autista incaricato del ritiro del mezzo – recatosi in detta data presso l'officina - non rinveniva il mezzo;
che a quel punto gli aveva comunicato che il mezzo era CP_4
presente in officina la sera prima – fino alle ore 18,30, al termine del proprio orario di lavoro – e non era più presente la mattina successiva alle ore 7,30 del 18 febbraio, sicchè lo stesso era stato rubato;
che aveva perciò sporto denunzia-querela, senza che il mezzo fosse stato più recuperato;
che il mezzo era essenziale allo svolgimento della sua attività ed il danno pari ad euro 20.000,00 tenuto conto del valore del pagina 3 di 13 semirimorchio al momento del furto e dei danni patrimoniali subiti e subendi a titolo di mancato guadagno e di lucro cessante.
Si costituiva con comparsa in data 10 novembre 2017 Controparte_4
e concludendo per il rigetto della domanda.
[...] CP_4
A tal fine allegava che il giorno 13/2/2015, la ditta attrice veniva informata telefonicamente dalla dipendente della società convenuta, sig.ra che i Controparte_9
lavori erano terminati e, nel contempo, era stata invitata a ritirare il semirimorchio e a provvedere al pagamento della prestazione, come da fattura n. 50 allegata con comunicazione via mail in pari data;
che il 16 febbraio 2015 veniva accreditato il pagamento della fattura;
che in data 18/2/2015, avendo verificato che il rimorchio non era più piazzale predetto, aveva ritenuto che lo stesso fosse stato ritirato dalla proprietaria in favore della quale era già stato messo a disposizione;
che per una straordinaria coincidenza quello stesso giorno si presentava per il ritiro un incaricato della ditta e solo in quel momento poteva realizzare come il mezzo fosse stato CP_1
sottratto da terzi;
che parte attrice aveva dimenticato di inserire all'interno del proprio atto introduttivo il giorno di consegna del semirimorchio alla , Controparte_4
ricordandosi invece nitidamente di inserire quello del ritiro del mezzo e ricordando, altresì, che quel giorno, cioè il 18 febbraio 2015, sarebbe stato concordato tra le parti;
che invece nessuna data era stata mai concordata tra le parti per il ritiro;
che parte attrice era a conoscenza della mancanza di vigilanza del piazzale ove il semirimorchio era stato collocato, tra l'altro di proprietà altrui, così come era a conoscenza che poteva ritirare il mezzo sin dal giorno venerdì 13.02.2015, giorno di emissione della fattura.
pagina 4 di 13 Nel corso del procedimento la ditta attrice è stata dichiarata fallita e la CP_1
causa veniva interrotta e poi riassunta da parte del . CP_1
Con la sentenza n. 118/2021 dell'8 febbraio 2021 il Tribunale di Macerata rigettava la domanda di risarcimento e regolava le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Controparte_1
Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata Controparte_4
All'udienza dell'11 giugno 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche (che nessuna delle parti depositava) a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 2 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 118/2021 dell'8 febbraio 2021, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• non dovesse essere dichiarata la contumacia della società convenuta per non avere la stessa depositato nuovamente la comparsa di costituzione successivamente alla riassunzione della causa la domanda;
• nel merito la domanda fosse infondata atteso che il furto del semirimorchio era avvenuto in un parcheggio pubblico non sottoposto a sorveglianza e che il titolare della ditta attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi ove il semirimorchio sarebbe stato parcheggiato e che in quello spazio non vi erano telecamere né dispositivi antifurto;
pagina 5 di 13 • pertanto l'attore si era accollato il rischio del possibile verificarsi di un simile evento;
• inoltre il titolare della ditta fallita era stato avvisato che già dal 13 febbraio il semirimorchio era pronto per la consegna e non si era curato di andarlo a ritirare pur sapendo che si trovava in un parcheggio pubblico non custodito;
• dalle foto prodotte dalla società convenuta e non contestate dall'attore risultava l'avviso ai clienti del parcheggio incustodito, pertanto il e i suoi CP_1
collaboratori erano a conoscenza che il parcheggio fosse incustodito;
• la ditta attrice non aveva dimostrato né il quantum del risarcimento che doveva essere commisurato al valore del semirimorchio, né di essere la effettiva proprietaria del semirimorchio, sicchè difettava la prova del quantum.
I motivi di appello
- I - Nullità della sentenza per motivazione apparente - Nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - violazione dell'art.112 c.p.c.
Deduce l'appellante che la sentenza sarebbe nulla perché motivata solo in modo apparente, in quanto fondata su documenti inutilizzabili e su prove mai fornite dalla convenuta;
in particolare non vi erano prove che il parcheggio fosse pubblico “in quanto, al contrario di quanto asserito nella motivazione della sentenza impugnata, le fotografie prodotte dalla Società convenuta/appellata sono state tutte immediatamente contestate da parte attrice con la memoria ex art.183 VI comma n.3
c.p.c. - primo atto successivo alla produzione delle stesse avvenuta con memoria ex art.183 VI comma, n.2) c.p.c. di parte convenuta - in cui era stata manifestata la ferma opposizione “all'ammissione delle fotografie prodotte da controparte, che sono prive di data certa e di valore probatorio ed in cui il sedicente avviso alla clientela, scritto su un
pagina 6 di 13 semplice foglio di carta volante, potrebbe essere stato predisposto ad hoc successivamente al verificarsi dei fatti di cui è causa. In ogni caso, si contestano fermamente tali produzioni documentali avversarie, che sono assolutamente irrilevanti e prive di qualsiasi valore probatorio.
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il giudice di primo grado ha, altresì, negato una circostanza mai contestata da parte convenuta/appellata e cioè che il Sig. fosse il proprietario del CP_1
semirimorchio oggetto di causa.
In effetti, le circostanze PACIFICHE, in quanto NON contestate da parte convenuta ed ammesse in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 22.10.2018 dal
Sig. CP_4
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nessuna prova è stata fornita da parte convenuta/appellata che la restituzione del mezzo sarebbe dovuta avvenire il 13.02.2015, data fissata per il pagamento anticipato della fattura”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Pur non condividendosi la qualificazione di motivazione apparente (in realtà la motivazione esiste, anche se è errata o fondata su fatti travisati), è certo che il primo giudice non ha risolto l'unico profilo di diritto rilevante nella fattispecie, cioè quando ed in che modo il depositario del veicolo (tale è l'officina che riceve un veicolo per la riparazione) si libera dall'obbligo di custodia.
Va infatti rammentato che il deposito è un contratto avente natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa e che l'art. 1780 cod. civ. prevede che il pagina 7 di 13 depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
Inoltre (vds. Cass. n. 1246 del 19 gennaio 2018) nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa, ancorché per fatto a lui non imputabile, espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c.
E' poi irrilevante il riferimento alla fattura quale data di possibile riconsegna del veicolo, perché (vds. Cass. n. 10956 del 6 maggio 2010) l'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso dell'affidamento di un'autovettura ad un'officina per la riparazione, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale;
nè la pattuizione del ritiro dell'autovettura entro un termine determinato - in mancanza di un apposito patto limitativo della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cod. civ. - vale a segnare il limite temporale della durata dell'obbligo di custodia assoggettato alla disciplina di cui all'art.
pagina 8 di 13 1780 cod. civ., per cui scaduto il termine la suddetta norma non opererebbe, in quanto, anche qualora venga fatta un'offerta della prestazione di consegna mediante intimazione, il verificarsi della mora del creditore non è un evento automaticamente determinativo del mutamento della distribuzione del rischio contrattuale, occorrendo a tal fine anche il deposito di cui all'art. 1210 cod. civ.; tutte circostanze che nella specie difettano.
E' del pari irrilevante il profilo della proprietà del veicolo, circostanza peraltro effettivamente dedotta e non contestata da alcuno, atteso che (vds. Cass. n. 8934 del
18 aprile 2006) soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata.
Ne deriva che la responsabilità "ex recepto" incombe sul depositario e questi ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa.
Nel caso concreto detta prova non può dirsi fornita dalla società convenuta, bastando in merito rilevare che non vi è neppure certezza sul momento in cui il veicolo sarebbe stato rubato, segno evidente di una vigilanza occasionale e non congrua rispetto alla diligenza tipica richiesta al depositario.
Infatti, il furto – a differenza della rapina a mano armata (di cui ricorrono ampi esempi nella giurisprudenza di legittimità, quale circostanza idonea a liberare il depositario dalla responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata) – non può ritenersi in questo caso, né un fatto imprevedibile, né un fatto inevitabile.
A tal fine devono essere valorizzate – ma contro l'appellata – le stesse circostanze che essa ha allegato in primo grado (ancorchè contestate dall'odierna appellante) perché proprio il fatto che il veicolo sia stato collocato in un parcheggio pubblico, privo di pagina 9 di 13 sorveglianza, con l'esposizione di un avviso relativo ai rischi a ciò connessi, la supposizione -non fondata su alcuna certezza- che il mezzo fosse stato già ritirato dal proprietario, dimostrano la superficialità del depositario e l'inefficacia delle modalità di custodia del bene altrui dallo stesso adottate.
In proposito, per delineare i termini della diligenza di cui è onerato il depositario si consideri che la Suprema Corte ha ritenuto quanto segue (vds. Cass. n. 977 del 10 febbraio 1990): nell'ipotesi di furto di merce depositata presso i magazzini generali, la presunzione di colpa a carico dell'esercente il deposito è superata soltanto dalla prova della non imputabilità dell'evento e cioè dalla imprevedibilità o inevitabilità della sottrazione della merce malgrado l'uso della diligenza del buon padre di famiglia;
tale prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto (con o senza violenza o minaccia alla persona), pur essendo i magazzini generali ubicati in zona soggetta alla particolare vigilanza di un corpo armato dello stato (nella specie: la zona doganale del porto di Catania, vigilata dalla guardia di finanza), l'esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni
(servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ecc....) che le circostanze (difficoltà per la forza pubblica di assicurare un controllo capillare, consumazione di altri furti in precedenza) suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza;
oppure (vds. Cass. n. 5578 del 3 novembre 1984) il depositario (di veicoli in autorimessa) è tenuto ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa affidatagli solo in presenza di un fatto fortuito, nel quale non rientra il furto che non sia accompagnato da violenza o da minaccia alle persone.
pagina 10 di 13 E' invece infondato il profilo, pure dedotto dall'appellante, relativo al rigetto della sua domanda di dichiarare la contumacia della convenuta per non aver depositato una nuova comparsa dopo la riassunzione del giudizio da parte del fallimento.
Invero, la Corte condivide il principio di diritto indicato dal primo giudice ed osserva che l'evento interruttivo (cioè il fallimento) ha colpito l'attore e non la convenuta già costituita che, pertanto, non aveva alcuna ragione per costituirsi di nuovo formalmente dopo la riassunzione, essendo già costituita e presente in giudizio (oltre che comparsa all'udienza successiva alla riassunzione) ed in grado di proseguire nello stesso.
E' pure infondato il profilo relativo al rigetto della domanda per la mancata quantificazione del danno.
Infatti, sul punto la sentenza impugnata è corretta attesa l'assoluta genericità delle allegazioni relative al quantum debeatur.
In sostanza, l'attore si è limitato a sostenere che il danno subìto era pari a 20.000,00 euro, senza chiarire le ragioni ed i fatti a fondamento di tale quantificazione limitandosi a sostenere che aveva “tenuto conto” del valore (incognito) del semirimorchio al momento del furto e dei danni patrimoniali subiti e subendi a titolo di lucro cessante e di mancato guadagno;
nulla ha poi allegato in sede di prima memoria 183 c.p.c..
In questa sede, invece, deduce che “l'attore da allora è stato costretto a sospendere i trasporti internazionali che avrebbe dovuto effettuare avvalendosi di tale mezzo, con conseguenti gravi danni per la sua attività, tanto che, a seguito della successiva grave crisi aziendale, è intervenuto il fallimento della stessa.
Al contrario di quanto asserito nella motivazione della sentenza impugnata, il sig. CP_1
ha fornito la prova documentale dei danni patrimoniali dal medesimo subiti a
[...]
causa del comportamento inadempiente della Società appellata, in quanto ha prodotto pagina 11 di 13 le scritture contabili e fiscali della sua ditta con riferimento agli anni 2014 - 2015, da cui risulta che il fatturato nell'anno 2014 era pari €766.104,00= mentre nell'anno successivo – 2015 - lo stesso si era ridotto ad €310.868,00= Tali produzioni documentali non sono state contestate da parte convenuta/appellata”.
Si tratta di un profilo del tutto inammissibile traducendosi nell'allegazione di un fatto nuovo e non illustrato negli atti del primo grado (le risultanze delle scritture contabili), ferma restandone l'assoluta infondatezza sia per la genericità del riferimento alla
“sospensione dei trasporti internazionali”, sia per l'incompatibilità del danno richiesto
(20.000,00 euro) con la presunta differenza tra i fatturati del 2014 e del 2015 peraltro interamente imputata ad un evento singolo accaduto verso la fine del 2015.
- II - Error in procedendo - violazione art.2967 c.c. – omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali fornite dall'attore/appellante - violazione dell'art.115
c.p.c.
L'esame del secondo motivo è assorbito nelle considerazioni sin qui esposte.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate al 50% e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del mancato deposito degli scritti conclusivi.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
913/2021, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda;
• compensa tra le parti le spese del doppio grado in misura pari al 50% e per la residua parte condanna al pagamento Controparte_1
pagina 12 di 13 in favore di delle spese Controparte_4 Controparte_4
del primo grado del giudizio che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compenso (di cui euro 300,00 per la fase studio, euro 200,00 per la fase introduttiva, euro 300,00 ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché per il presente grado di giudizio in complessivi euro 600,00 per compenso (di cui euro 200,00 per la fase studio ed il resto per la fase introduttiva) oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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