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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, all'udienza del 03.10.2025, ha pronunciato sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4845 dell'anno 2024 R.G.
TRA
(c. f.: ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.
BE UR (c. f.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti;
opponente
CONTRO
(p.i.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso e nello lo studio dell'avv. Giovanna Palmitessa (c.f.:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3 opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1 in giudizio al fine di Controparte_2 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1170/2024, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 3694/2024 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di €. 12.215,01, oltre interessi come da domanda e spese di procedura monitoria, per una fornitura di merce per la quale sono state emesse le fatture nn. 843 del 12.10.2023 e
1044 del 06.12.2023. Ha dedotto l'insussistenza della prova in ordine al credito vantato e contestato il credito, eccependo l'avvenuto pagamento dello stesso. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per avere già adempiuto al pagamento e la condanna di parte opposta ex art. 96, c. III c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 19.02.2025, si è costituita in giudizio la società opposta, contestando le avverse deduzioni e insistendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
II - La opposizione è meritevole di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.
Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti
Pag. 2 di 5 costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno vagliate le deduzioni e conclusioni delle parti.
Parte opposta ha provato adeguatamente e per tabulas il credito vantato nei confronti di nella qualità: ha, infatti, depositato in atti, oltre alle fatture Parte_1 nn. 843 del 12.10.2023 e 1044 del 06.12.2023 per un importo complessivo di €.
12.215,01, già poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto, anche i documenti di trasporto nn. 1968-23 del 21.09.2023 e 2424-23 del
01.11.2023 che, non essendo stati specificamente contestati da parte opponente, possono essere considerati come corrispondenti alle predette fatture e posti a fondamento della decisione della presente controversia (art. 115 c.p.c.).
Senonché, a fronte dei predetti apporti probatori, parte opponente ha contestato l'esistenza del credito per essere lo stesso stato interamente pagato. A tal fine, ha depositato in atti copia della ricevuta di bonifico del 27.12.2023 della somma di €.
10.219,85, effettuato da a favore di Parte_2 [...]
a titolo di acconto sulle fatture nn. 843/2023 e 1044/2023 e Controparte_3 copia dell'assegno bancario n. 9365361143-08, emesso il 15.03.2024 per la somma di €.
15.000,00, tratto su Banca Intesa San Paolo e girato dalla odierna opposta per l'incasso, asserendo che parte dell'importo dello stesso è destinato a coprire la residua debenza di
€. 1.995,16 riveniente dalle fatture in parola.
Ora, con riferimento al bonifico, pare legittimo opinare che lo stesso sia stato effettuato in pagamento di un acconto (€. 10.219,85) sulla somma complessiva dovuta
Pag. 3 di 5 (€. 12. 215,01), come, peraltro, risulta chiaramente dalla causale;
mentre si ritiene irrilevante, a tali fini, la circostanza che esso sia stato emesso da una società (
[...]
) e non dalla ditta individuale atteso che è Parte_2 Parte_1 pacifico tra le parti che l'opponente è titolare, oltre che della ditta individuale, anche di altre società semplici o a socio unico ed è plausibile che abbia utilizzato il conto intestato a per pagare il debito della ditta individuale Parte_2 omonima nei confronti della società odierna opposta. Tutto ciò potrebbe, piuttosto, avere risvolti sul piano fiscale che, però, non possono trovare ingresso nel presente procedimento.
Diversamente va opinato per l'assegno bancario che, a dire della opponente, è stato emesso anche in pagamento della somma residua di €. 1.995,16 atteso che ciò
(ovviamente) non emerge dal titolo né ha elencato specificamente i Parte_1 debiti o porzioni di debito che lo stesso titolo è destinato a coprire, allegando le relative ulteriori fatture.
Con riferimento, infine, alla richiesta della opponente di condannare la società opposta al pagamento, in proprio favore, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3° c.p.c., il Tribunale non ritiene che ricorrano i presupposti di legge per provvedere in tal senso atteso che il comportamento della opposta è stato certamente incauto per non avere controllato a dovere i propri rapporti con la ditta individuale e le altre società della opponente ma, in ciò, non si ravvede malafede né colpa grave.
In definitiva, l'opposizione può essere solo parzialmente accolta per i motivi su esplicitati.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori medi le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata e con compensazione delle stesse tra le parti per un sesto.
P. Q. M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nella Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, nei confronti di
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1170/2024, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n.
3694/2024 R.G.;
2. CO , nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, al pagamento in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €.
[...]
1.995,16 a titolo di importo residuo portato dalle fatture nn. 843/2023 e 1044/2023;
3. CO in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a , nella Parte_1 qualità, i cinque sesti delle spese e competenze di lite che si liquidano per l'intero in
€. 3.397,00, oltre rimborso forf. spese al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. COMPENSA tra le parti il residuo un sesto delle spese e competenze di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 03 ottobre 2025
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, all'udienza del 03.10.2025, ha pronunciato sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4845 dell'anno 2024 R.G.
TRA
(c. f.: ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.
BE UR (c. f.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti;
opponente
CONTRO
(p.i.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso e nello lo studio dell'avv. Giovanna Palmitessa (c.f.:
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3 opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato Parte_1 in giudizio al fine di Controparte_2 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1170/2024, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 3694/2024 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di €. 12.215,01, oltre interessi come da domanda e spese di procedura monitoria, per una fornitura di merce per la quale sono state emesse le fatture nn. 843 del 12.10.2023 e
1044 del 06.12.2023. Ha dedotto l'insussistenza della prova in ordine al credito vantato e contestato il credito, eccependo l'avvenuto pagamento dello stesso. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per avere già adempiuto al pagamento e la condanna di parte opposta ex art. 96, c. III c.p.c. e al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 19.02.2025, si è costituita in giudizio la società opposta, contestando le avverse deduzioni e insistendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e istruita documentalmente la causa, questa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
II - La opposizione è meritevole di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.
Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti
Pag. 2 di 5 costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno vagliate le deduzioni e conclusioni delle parti.
Parte opposta ha provato adeguatamente e per tabulas il credito vantato nei confronti di nella qualità: ha, infatti, depositato in atti, oltre alle fatture Parte_1 nn. 843 del 12.10.2023 e 1044 del 06.12.2023 per un importo complessivo di €.
12.215,01, già poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto, anche i documenti di trasporto nn. 1968-23 del 21.09.2023 e 2424-23 del
01.11.2023 che, non essendo stati specificamente contestati da parte opponente, possono essere considerati come corrispondenti alle predette fatture e posti a fondamento della decisione della presente controversia (art. 115 c.p.c.).
Senonché, a fronte dei predetti apporti probatori, parte opponente ha contestato l'esistenza del credito per essere lo stesso stato interamente pagato. A tal fine, ha depositato in atti copia della ricevuta di bonifico del 27.12.2023 della somma di €.
10.219,85, effettuato da a favore di Parte_2 [...]
a titolo di acconto sulle fatture nn. 843/2023 e 1044/2023 e Controparte_3 copia dell'assegno bancario n. 9365361143-08, emesso il 15.03.2024 per la somma di €.
15.000,00, tratto su Banca Intesa San Paolo e girato dalla odierna opposta per l'incasso, asserendo che parte dell'importo dello stesso è destinato a coprire la residua debenza di
€. 1.995,16 riveniente dalle fatture in parola.
Ora, con riferimento al bonifico, pare legittimo opinare che lo stesso sia stato effettuato in pagamento di un acconto (€. 10.219,85) sulla somma complessiva dovuta
Pag. 3 di 5 (€. 12. 215,01), come, peraltro, risulta chiaramente dalla causale;
mentre si ritiene irrilevante, a tali fini, la circostanza che esso sia stato emesso da una società (
[...]
) e non dalla ditta individuale atteso che è Parte_2 Parte_1 pacifico tra le parti che l'opponente è titolare, oltre che della ditta individuale, anche di altre società semplici o a socio unico ed è plausibile che abbia utilizzato il conto intestato a per pagare il debito della ditta individuale Parte_2 omonima nei confronti della società odierna opposta. Tutto ciò potrebbe, piuttosto, avere risvolti sul piano fiscale che, però, non possono trovare ingresso nel presente procedimento.
Diversamente va opinato per l'assegno bancario che, a dire della opponente, è stato emesso anche in pagamento della somma residua di €. 1.995,16 atteso che ciò
(ovviamente) non emerge dal titolo né ha elencato specificamente i Parte_1 debiti o porzioni di debito che lo stesso titolo è destinato a coprire, allegando le relative ulteriori fatture.
Con riferimento, infine, alla richiesta della opponente di condannare la società opposta al pagamento, in proprio favore, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3° c.p.c., il Tribunale non ritiene che ricorrano i presupposti di legge per provvedere in tal senso atteso che il comportamento della opposta è stato certamente incauto per non avere controllato a dovere i propri rapporti con la ditta individuale e le altre società della opponente ma, in ciò, non si ravvede malafede né colpa grave.
In definitiva, l'opposizione può essere solo parzialmente accolta per i motivi su esplicitati.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori medi le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata e con compensazione delle stesse tra le parti per un sesto.
P. Q. M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , nella Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, nei confronti di
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1170/2024, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n.
3694/2024 R.G.;
2. CO , nella qualità di titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, al pagamento in favore di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €.
[...]
1.995,16 a titolo di importo residuo portato dalle fatture nn. 843/2023 e 1044/2023;
3. CO in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a , nella Parte_1 qualità, i cinque sesti delle spese e competenze di lite che si liquidano per l'intero in
€. 3.397,00, oltre rimborso forf. spese al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. COMPENSA tra le parti il residuo un sesto delle spese e competenze di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 03 ottobre 2025
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