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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 752 / 2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 19.12.2024,
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Mascoli, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Corato, Viale Vittorio Veneto n. 14, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], Int. 5
-RESISTENTE CONTUMACE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Conclusioni di parte ricorrente: come da note sostitutive di udienza del 18.12.2024 e comparsa conclusionale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2023, –premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con ; che dall' unione non sono nati figli;
che, con Controparte_1
provvedimento del 17.12.2019, depositato in data 20.12.2019, nella causa civile iscritta al
N.5172/2019 R.G., Cron. 6866/2019, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi – con previsione a carico dell'odierno ricorrente della Pt_2 Controparte_1
corresponsione di un assegno di € 430,00 mensili, da corrispondersi con cadenza bimestrale in rate da euro 860,00, a titolo di mantenimento della moglie con assegnazione a quest' ultima della casa coniugale;
che, da allora, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più
ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
di essere dipendente del
Ministero dell'Interno, in qualità di Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato con reddito mensile di circa 1.600,00; che, invece, la resistente non svolge alcuna attività né è proprietaria di beni immobili - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo la revoca del contributo versato alla resistente a titolo di mantenimento.
Notificato il ricorso introduttivo alla controparte, unitamente al pedissequo decreto, all'udienza presidenziale del 16.05.2023, è comparso il solo ricorrente.
Il Presidente f.f., rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 22.05.2023 come da attestazione di Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, omessa ogni attività istruttoria, depositate le note sostitutive di udienza e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per la sola comparsa conclusionale. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_1
costituitasi, nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell'art.143 c.p.c.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett.
b), legge n. 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme del decreto che omologava la separazione in data 20.12.2019,
si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di sei mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo la resistente contumace fornito elementi volti a dimostrare l'interruzione della separazione.
È, pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Corato nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Null'altro deve essere statuito dal Collegio in assenza di prole minore da tutelare.
Ed infatti, la resistente, in quanto contumace, non ha spiegato domanda di assegno divorzile, pertanto,
nulla deve disporsi a tal riguardo, con revoca dell'obbligo di mantenimento disposto nel decreto di omologa.
Nel procedimento di divorzio come in quello di separazione trovano, infatti, applicazione i principi della domanda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno è subordinata, pertanto, alla domanda di parte (Cass. civ. 9058/2001). Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura costitutiva della sentenza di divorzio e della contumacia della resistente che non si è opposta né ha ostacolato la definizione del giudizio, possono integralmente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16.02.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, contumace, garantito l'intervento in causa del PM, così provvede:
[...]
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16.12.2011 in Corato (BA), tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di Corato, atto n. 26, Anno 2011, Parte I;
3) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
4) revoca l'obbligo di mantenimento posto a carico del ricorrente con decreto di omologa;
5) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Laura Cantore