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Ordinanza cautelare 23 giugno 2022
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 23/06/2022, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2022
N. 00340/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2022, proposto da
NA ED Camping Costa Merlata Di Bagno, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Barbuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Straordinaria del Comune di NI, non costituito in giudizio;
Comune di NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TA di Porto di IN, Ministero Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza ex art. 54 del Dlgs n. 267/2000 della Commissione Straordinaria del Comune di NI, del 05.02.2022, Reg. n. 0007151/2022, avente ad oggetto: “L'apposizione del divieto di accesso alle aree demaniali marittime interessate da crolli ed instabilità geo-morfologica presso l'area costiera di Costa Merlata di NI”.
- l'ordinanza n. 76 del 22.11.2021 della TA di Porto di IN, avente ad oggetto: “Interdizione specchio acqueo antistante la località di Costa Merlata del Comune di NI (Br)”;
Di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di NI e di TA di Porto di IN e di Ministero Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che dopo l’adozione degli impugnati provvedimenti del Comune di NI (ordinanza prot. 7151/2022, recante divieto di accesso alle aree demaniali marittime interessate da crolli e criticità geomorfologiche nell’area costiera di Costa Merlata) e della TA di Porto di IN (ordinanza n. 76 del 22/11/2021 di interdizione dello specchio acqueo antistante le aree demaniali marittime in località Costa Merlata), il Comune di NI ha avviato, di concerto con le altre autorità preposte, un’attività di monitoraggio dei livelli di criticità al fine di circoscrivere le limitazioni di accesso e di fruizione della costa;
Considerato che le complesse attività di monitoraggio, nelle more della loro definizione, hanno condotto ad una preliminare valutazione del livello di criticità delle aree in questione, individuando tre livelli di instabilità dell’area, definite sugli allegati planimetrici:
Criticità alta, caratterizzata da una costa con altezza del fronte mare maggiore di metri 1,5, da pendenze superiori a 70 gradi e da fratturazioni aperte e solchi di battente maggiori di 30 cm;
Criticità media, caratterizzata da una costa con altezza del fronte mare compresa tra metri 1 e metri 1,5, da pendenze comprese fra i 30 gradi e i 50 gradi e da fratturazioni chiuse e solchi di battente apprezzabili;
Criticità bassa caratterizzata da una costa con altezza del fronte mare inferiore ad un metro, da pendenze inferiori ai 30 gradi e da assenza di solchi di battente.
Considerato che sulla base di quanto sopra il redattore dello studio preliminare, Prof. Spilotro, ha suggerito l’esclusione da restrizioni di uso, sia con riferimento all’area a terra retrostante il fronte di falesia, sia con riferimento allo specchio acqueo soggiacente alla stessa, per tutte le aree come sopra individuate caratterizzate da pericolosità bassa e media, suggerendo viceversa l’opportunità di mantenere l’interdizione all’uso delle aree costiere sopra individuate come ad alta pericolosità (per un ampiezza di metri 3 della parte emersa retrostante il fronte di falesia e per metri 2,5 quanto lo specchio acqueo soggiacente all’area in questione).
Considerato che dal tavolo tecnico e secondo le indicazioni fornite anche dall’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, è emersa la necessità di compiere periodiche ispezioni dell’area interessata, soprattutto successivamente ad intense mareggiate e comunque con una cadenza temporale almeno mensile al fine di verificare il permanere delle condizioni di stabilità e di relativa sicurezza delle aree sopraindicate come a bassa e a media pericolosità;
Considerato che nella presente fase cautelare il Giudice Amministrativo è tenuto ad adottare provvedimenti non circoscritti alla mera sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ma anche di contenuto prescrittivo e conformativo del successivo agire dell’Amministrazione;
Vista l’ordinanza del Comune di NI n. 75 del 7/6/2022 con cui il Comune ha ritenuto di modificare l’originario generale provvedimento di interdizione dell’uso della costa, escludendo dal divieto di accesso i soli tratti di litorale sabbioso compresi tra i punti A e B della planimetria con prescrizione della distanza minima di sicurezza di metri 2,5 dai tratti laterali di scogliera;
Considerato che, nel contemperamento dei confliggenti interessi, sulla base delle prudenti valutazioni espresse dai professionisti incaricati, appaiono condivisibili i suggerimenti dagli stessi rivolti all’Amministrazione, nel senso di consentire l’accesso e la fruizione della costa e dello specchio acqueo, nei sensi e nei limiti rispettivamente sopraindicati alle lettere sub b) e sub c);
Considerato che la fruizione della costa e dello specchio acqueo entro i predetti limiti deve essere supportata da attività di controllo e di ispezione dello stato dei luoghi in particolare dopo forti mareggiate o altri eventi climatici di particolare intensità e, comunque, con una cadenza temporale almeno mensile, ad opera delle Amministrazioni preposte, ovvero ad opera del Comune di NI Ufficio Tecnico, della TA di Porto di IN, dell’Autorità di Bacino.
Considerato pertanto che l’istanza cautelare appare meritevole di favorevole considerazione nei limiti sopra evidenziati e alle condizioni indicate, con conseguente obbligo delle Amministrazioni Comune di NI e di TA di Porto di Gallipoli di procedere senza indugio al riesame delle impugnate ordinanze secondo le indicazioni conformative contenute nella presente ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 maggio 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO