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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1999/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 25 Marzo 2025, sono comparsi, alle ore 9:54, l'Avv. Accolla, anche in sostituzione dell'Avv. Cappello, per l'opponente e l'Avv. Maniscalco, in sostituzione dell'Avv. S. Federici, per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'Avv. Maniscalco rileva che, la controparte ha depositato due comparse conclusionali diverse da parte di legali diversi e con contestazioni differenti. In ordine alla procedura di mediazione, si dà atto che la stessa è stata regolarmente avviata e terminata con verbale negativo per la mancata comparizione dell'opponente. L'Avv. Accolla evidenzia che, le comparse conclusionali in parola sono identiche, con l'unica differenza che in una di esse è stata reiterata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa notifica dell'invito alla mediazione alla parte personalmente. Pertanto, chiede che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 10:48, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:04, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Unico presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 25 Marzo
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1999 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Empedocle (AG), in via dei Limoni n. 6, C.F. elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 50, presso lo studio degli Avv.ti Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
la con sede legale a Milano, nella via San Prospero n. 4, e per essa, quale CP_1 procuratrice, in persona dell'amministratore unico, con sede legale a Lecce, CP_2
nella via Lodi n. 38, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a La Spezia, nella via Fontevivo n. 21/N, presso lo studio dell'Avv. Stefania Federici, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo datato 26/04/2021,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente:
2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025,
riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1), n. 2) e n.
3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 7 Luglio 2022, il 6 e il 26 Settembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025,
riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 13 Gennaio 2022, il 6 e il 21
Settembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1 Luglio 2021 il signor
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/17 Maggio 2021 su istanza di e per essa, CP_1 quale procuratrice, in persona dell'amministratore unico. In particolare, con tale CP_2
provvedimento, notificatogli per posta il 31 Maggio 2021, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 6.146,24, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di scoperto del conto corrente n. 41334, che esso istante aveva aperto il 7 Agosto 2003 presso la filiale di Agrigento della sul quale il 23 Dicembre Controparte_3
2003 era stata concessa una linea di credito di € 2.500,00 con validità sino a revoca. All'uopo l'opponente esponeva che, dall'esame del relativo ricorso per decreto ingiuntivo emergeva sia che con contratto di cessione del 23 Dicembre 2019 si era resa cessionaria, a CP_4
titolo oneroso e pro soluto, della posizione creditoria in parola, che le era stata ceduta dalla prefata banca;
sia che, a propria volta, la prima l'aveva ceduta alla società opposta,
precedentemente denominata MYOSOTIS SPE S.r.l., con contratto di cessione del 4 Febbraio
2020. Riferendo che, nel suddetto scritto si era pure specificato che, gli obblighi pubblicitari concernenti tali negozi giuridici erano stati assolti mediante la pubblicazione dei rispettivi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 7 del 16 Gennaio
2020 e n. 23 del 22 Febbraio 2020. Lo stesso deduceva una serie di motivi per contrastare la
3 cennata ingiunzione di pagamento. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di dichiarare, da un lato, improcedibile l'azione esercitata dalla convenuta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010; dall'altro, il difetto di legittimazione processuale della medesima e la omessa prova della titolarità in capo a essa del menzionato credito. Nel merito, di dichiarare che i contratti in dibattito erano stati redatti in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9
Febbraio 2000 e dell'art. 120 del TUB, stante che non indicavano il tasso effettivo. Di conseguenza, che erano affetti da nullità parziale con riguardo alla clausola determinativa degli interessi, dovendo l'intero debito essere ricalcolato al tasso sostitutivo, senza alcuna forma di capitalizzazione, di cui all'art. 117 del TUB. In subordine, di ritenere nulla ogni variazione delle condizioni contrattuali intervenuta successivamente alla stipula degli enunciati negozi giuridici,
disposta unilateralmente dalla banca, per infrazione dell'art. 118 del TUB, e, qualora controparte fosse riuscita a dimostrare l'esistenza di una valida pattuizione afferente agli interessi debitori, una volta verificatane la validità e accertata la sussistenza di una variazione nei tassi di interesse applicati, di dichiararla illegittima perché mai comunicatagli. Quindi, in caso di accertamento di applicazione, in forza delle nominate variazioni unilaterali, in qualunque momento, di un tasso di interesse superiore al tasso soglia usura, di dichiararne la nullità per violazione dell'art. 1815, II comma, c.c. Per l'effetto, di dichiarare che dalla data della variazione in discorso il ricordato rapporto negoziale non produceva interessi, espungendo dal calcolo del suo saldo ogni remunerazione per l'istituto di credito. L'attore domandava, altresì, innanzitutto, di dichiarare che era nulla la commissione di massimo scoperto indicata nei contratti in argomento per la rispettiva indeterminatezza, nonché che l'intero debito doveva essere nuovamente quantificato eliminando gli addebiti eseguiti a tale titolo. In secondo luogo,
di accertare, comunque, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, ricalcolando il saldo della richiamata relazione contrattuale applicando il tasso di interessi legale senza alcuna capitalizzazione.
La e per essa, quale procuratrice, in persona dell'amministratore CP_1 CP_2
unico, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dal signor per giustificarne l'instaurazione. In Parte_1
forza delle ragioni ivi spiegate la predetta società chiedeva al Tribunale di Agrigento,
preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del cennato decreto ingiuntivo. Nel
4 merito, in linea principale, di rigettare l'opposizione controversa e tutte le pretese azionate dall'opponente, poiché infondate in fatto e in diritto, confermando quest'ultimo. In subordine,
di condannare, in ogni caso, l'attore a pagarle il diverso, maggiore o minore importo risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Con provvedimento adottato il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del menzionato provvedimento monitorio, reiterata dalla opposta nelle note di trattazione scritta depositate il 14 Gennaio 2022; per un altro, le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 7 Giugno 2022 l'adita autorità giudiziaria dichiarava che, la relativa procedura aveva avuto esito negativo. Mediante
ordinanza emessa il 29 Novembre 2022 la stessa non ammetteva la C.T.U. contabile richiesta dall'istante con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 6 Settembre 2022.
In seno a quella adottata il 9 Aprile 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter c.p.c. il Giudice
dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate il 28 Marzo 2024 e l'8 Aprile 2024. Indi, in quella odierna del 25 Marzo 2025 i loro difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/17 Maggio 2021 contro l'opponente su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi sviluppati per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'argomentazione articolata al I punto dell'enunciato scritto dal signor Parte_1
per contrastare il provvedimento monitorio oggetto del contendere. Per il suo tramite eccepisce,
in estrema sintesi, il difetto di legittimazione processuale attiva e di titolarità del credito fatto valere con quest'ultimo di in qualità di cessionaria del medesimo, che in origine CP_1
faceva capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Contestando, in particolare, che la opposta non ha fornito la prova dell'avvenuta cessione a proprio favore della nominata posizione creditoria. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza appena
5 esposta suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta la società
convenuta, richiamando quanto dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo datato 26 Aprile
2021, afferma la sua legittimazione attiva e la ritualità della cessione del credito in parola.
Deducendo di avere assolto, ai fini conoscitivi e comunicativi, alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dell'operazione di cessione pro soluto ex artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, di crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie accessorie personali prestate dal cedente in relazione ai relativi debitori ceduti e altri accessori elencati nel contratto di cessione, sorti nel periodo intercorrente tra il 14 Luglio 1987 e il 21 Agosto 2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza”, conclusa il 4 Febbraio 2020 con che ne era titolare. CP_4 CP_1
sostiene, altresì, di avere incontestabilmente adempiuto a tali obblighi, dando notizia ai debitori ceduti, ivi compreso l'odierno istante, della ricordata cessione, a norma dei richiamati artt. 1 e
4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 dell'1 Settembre 1993, integrante il
TUB, proprio a mezzo dell'anzidetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 23 del 22 Febbraio 2020, il cui avviso è versato agli atti di lite. A
fronte della doglianza sottoposta a disamina la opposta ha allegato nel rispettivo fascicolo di parte i documenti prodotti nel procedimento monitorio avente N. R.G. 1237/2021. Fra questi figurano, per quel che qui interessa maggiormente, oltre al cennato avviso di cessione, in primis,
la proposta di cessione di crediti datata 4 Febbraio 2020, indirizzata ad Controparte_5
firmata in calce da uno dei consiglieri dell'allora MYOSOTIS SPE S.R.L., che con verbale di assemblea della società del 5 Febbraio 2020, allegato agli atti di causa, ha cambiato la propria denominazione sociale in In secondo luogo, la comunicazione ai sensi dell'art. 7.1 CP_1
della legge n. 130/1999 della menzionata operazione con la lista dei crediti ceduti nel perimetro della cessione, nonché la lettera raccomandata del 25 Maggio 2020, con il relativo avviso di ricevimento, inviata dalla l signor a cui è stata consegnata CP_2 Parte_1
il 25 Giugno 2020, per avvisarlo della cessione in dibattito e invitarlo al versamento della somma di € 6.146,24. In terz'ordine, sia l'avviso della cessione dei crediti classificabili in sofferenza ivi meglio descritti, conclusa il 23 Dicembre 2019 fra Controparte_3
e MPS da un lato, e
[...] Controparte_6 CP_4 dall'altro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 7 del
6 16 Gennaio 2020; sia la comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 della legge n. 130/1999 della stessa,
con allegata la lista dei crediti ceduti entro il suo perimetro. A ben guardare, manca non solo l'enunciato negozio giuridico concluso il 4 Febbraio 2020 tra la convenuta e la CP_4
ma, anche, il contratto di cessione intercorso il 23 Dicembre 2019 fra quest'ultima e la
[...]
presso la cui filiale di Agrigento l'opponente ha aperto il 7 Controparte_3
Agosto 2003 il conto corrente n. 41334, sul quale il successivo 23 Dicembre 2003 è stata concessa una linea di credito di € 2.500,00. Il saldo di tale relazione contrattuale costituisce la posizione creditoria che, sulla scorta di quanto dichiarato da è stata oggetto delle CP_1
nominate cessioni, unitamente ad altre caratterizzate dai requisiti indicati negli avvisi di cui sopra.
2.1.- Prendendo le mosse da tali premesse bisogna evidenziare una ulteriore rilevante circostanza. Nello specifico che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che, come nella ipotesi che ci occupa, è cessionario della posizione creditoria con esso azionata in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex artt. 1, 4
e 7.1 della citata legge n. 130/1999, stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, ossia di esserne la titolare. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza. Ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, riconosciuto che, la ricordata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende,
rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del TUB). Però,
essa di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
7 Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del richiamato art. 58 del TUB ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in dibattito nell'operazione di cessione in blocco
(cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Cass. Civ., Sez. VI,
28/06/2022 n. 20739). Con l'ordinanza n. 3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta
su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023 n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è
infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga
tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Ebbene, i documenti prodotti nel procedimento de quo dalla società opposta non sono affatto idonei a provare la sua legittimazione attiva, ossia la titolarità in capo a essa della posizione creditoria per cui è contesa. In effetti, come superiormente rilevato, nonostante la contestazione formulata in merito dall'attore, la convenuta non ha allegato né il contratto di cessione che ha concluso il 4 Febbraio 2020 con né quello precedentemente CP_4 stipulato da quest'ultima e dalla il 23 Dicembre 2019, Controparte_3
aventi a oggetto, tra l'altro, il rapporto negoziale da cui è scaturito il debito in discussione. La
si è limitata a depositare i richiamati avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della CP_1
Repubblica Italiana, dai quali non emerge la specifica posizione debitoria, ascrivibile al signor di cui è divenuta cessionaria. Per quel che concerne, poi, l'indicazione Parte_1
8 nell'ambito dei citati avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei siti internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ e http://centotrenta.com/it/cessioni/lex/, dai quali ricavare l'elenco dei crediti ceduti, specificata dalla opposta sia nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella propria comparsa di costituzione e risposta, si ritiene in questa sede che, non costituisce una valida prova della legittimazione attiva in parola. Invero, accedendo agli stessi è possibile consultare le comunicazioni delle due cennate cessioni, che, prima, CP_4
e, poi, hanno compiuto ai sensi dell'art.
7.1 della legge n. 130/1999, versate
[...] CP_1
agli atti del presente giudizio. Alle medesime sono allegate le liste dei crediti ceduti nel perimetro della cessione, all'interno delle quali questi sono identificati attraverso dei codici numerici, senza l'indicazione dei dati anagrafici dei debitori a cui si riferiscono, e/o dei numeri dei rapporti contrattuali da cui hanno avuto origine. In assenza di adeguati parametri di riferimento non è, quindi, possibile verificare se il n. 31403447, riportato in seno alle liste in commento, individua, come asserito dalla opposta, la posizione debitoria facente capo all'istante cedutagli da Con riguardo, invece, proprio ai menzionati avvisi di CP_4
cessione di crediti pro soluto, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, va rilevato che, sono insufficienti ai fini del compiuto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla società convenuta circa l'effettiva titolarità attiva di quello azionato contro il signor con la ingiunzione di pagamento impugnata. A questa conclusione Parte_1
si perviene, innanzitutto, applicando i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, superiormente richiamati. In secondo luogo, tenendo conto dell'assoluta genericità della ricognizione dei crediti ceduti risultanti dagli enunciati avvisi. A ben guardare deve ritenersi che, gli elementi comuni presi in considerazione in questi ultimi,
quali, in particolare, il riferimento alla loro insorgenza nel corso di un determinato arco temporale ed alla possibilità di qualificarli come sofferenze, conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, VI comma, della legge sulla cartolarizzazione, non consentono di identificare senza incertezze i crediti ceduti, nonché di affermare che la posizione creditoria in contestazione rientra tra quelle che sono state cedute da a Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono è CP_4 CP_1
innegabile che, la documentazione prodotta dalla opposta non attesta l'effettiva inclusione del credito controverso nei nominati negozi giuridici, stipulati, rispettivamente, il 23 Dicembre
2019 e il 4 Febbraio 2020. Dall'analisi della medesima si perviene alla conclusione che, nella fattispecie manca la prova della sussistenza in capo alla società convenuta della titolarità attiva
9 sostanziale dello stesso. Pertanto, da un lato, l'opposizione sottoposta a disamina deve essere accolta;
dall'altro, il richiamato decreto ingiuntivo va revocato.
A ben guardare, l'accoglimento dell'eccezione testé esaminata rende superfluo l'esame degli altri motivi dedotti dall'opponente per prendere posizione contro il predetto provvedimento monitorio, che sono da essa assorbiti.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, e per essa, quale procuratrice, CP_1 in persona dell'amministratore unico, deve essere condannata a rifondere CP_2
all'attore le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 2.000,00
comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione in esame, il decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei
11/17 Maggio 2021, su istanza e nell'interesse di e per essa, quale procuratrice, CP_1
in persona dell'amministratore unico, notificato per posta al signor CP_2 Parte_1
il 31 Maggio 2021;
[...]
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 comprensivi di spese,
diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
da distrarsi a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento in data 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 25 Marzo 2025, sono comparsi, alle ore 9:54, l'Avv. Accolla, anche in sostituzione dell'Avv. Cappello, per l'opponente e l'Avv. Maniscalco, in sostituzione dell'Avv. S. Federici, per la società opposta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. L'Avv. Maniscalco rileva che, la controparte ha depositato due comparse conclusionali diverse da parte di legali diversi e con contestazioni differenti. In ordine alla procedura di mediazione, si dà atto che la stessa è stata regolarmente avviata e terminata con verbale negativo per la mancata comparizione dell'opponente. L'Avv. Accolla evidenzia che, le comparse conclusionali in parola sono identiche, con l'unica differenza che in una di esse è stata reiterata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa notifica dell'invito alla mediazione alla parte personalmente. Pertanto, chiede che sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 10:48, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:04, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Unico presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 25 Marzo
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1999 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Empedocle (AG), in via dei Limoni n. 6, C.F. elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 50, presso lo studio degli Avv.ti Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
la con sede legale a Milano, nella via San Prospero n. 4, e per essa, quale CP_1 procuratrice, in persona dell'amministratore unico, con sede legale a Lecce, CP_2
nella via Lodi n. 38, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a La Spezia, nella via Fontevivo n. 21/N, presso lo studio dell'Avv. Stefania Federici, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo datato 26/04/2021,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente:
2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025,
riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1), n. 2) e n.
3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 7 Luglio 2022, il 6 e il 26 Settembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 25 Marzo 2025,
riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2) e n. 3), c.p.c. depositate, rispettivamente, il 13 Gennaio 2022, il 6 e il 21
Settembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'1 Luglio 2021 il signor
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/17 Maggio 2021 su istanza di e per essa, CP_1 quale procuratrice, in persona dell'amministratore unico. In particolare, con tale CP_2
provvedimento, notificatogli per posta il 31 Maggio 2021, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 6.146,24, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di scoperto del conto corrente n. 41334, che esso istante aveva aperto il 7 Agosto 2003 presso la filiale di Agrigento della sul quale il 23 Dicembre Controparte_3
2003 era stata concessa una linea di credito di € 2.500,00 con validità sino a revoca. All'uopo l'opponente esponeva che, dall'esame del relativo ricorso per decreto ingiuntivo emergeva sia che con contratto di cessione del 23 Dicembre 2019 si era resa cessionaria, a CP_4
titolo oneroso e pro soluto, della posizione creditoria in parola, che le era stata ceduta dalla prefata banca;
sia che, a propria volta, la prima l'aveva ceduta alla società opposta,
precedentemente denominata MYOSOTIS SPE S.r.l., con contratto di cessione del 4 Febbraio
2020. Riferendo che, nel suddetto scritto si era pure specificato che, gli obblighi pubblicitari concernenti tali negozi giuridici erano stati assolti mediante la pubblicazione dei rispettivi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 7 del 16 Gennaio
2020 e n. 23 del 22 Febbraio 2020. Lo stesso deduceva una serie di motivi per contrastare la
3 cennata ingiunzione di pagamento. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di dichiarare, da un lato, improcedibile l'azione esercitata dalla convenuta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010; dall'altro, il difetto di legittimazione processuale della medesima e la omessa prova della titolarità in capo a essa del menzionato credito. Nel merito, di dichiarare che i contratti in dibattito erano stati redatti in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 9
Febbraio 2000 e dell'art. 120 del TUB, stante che non indicavano il tasso effettivo. Di conseguenza, che erano affetti da nullità parziale con riguardo alla clausola determinativa degli interessi, dovendo l'intero debito essere ricalcolato al tasso sostitutivo, senza alcuna forma di capitalizzazione, di cui all'art. 117 del TUB. In subordine, di ritenere nulla ogni variazione delle condizioni contrattuali intervenuta successivamente alla stipula degli enunciati negozi giuridici,
disposta unilateralmente dalla banca, per infrazione dell'art. 118 del TUB, e, qualora controparte fosse riuscita a dimostrare l'esistenza di una valida pattuizione afferente agli interessi debitori, una volta verificatane la validità e accertata la sussistenza di una variazione nei tassi di interesse applicati, di dichiararla illegittima perché mai comunicatagli. Quindi, in caso di accertamento di applicazione, in forza delle nominate variazioni unilaterali, in qualunque momento, di un tasso di interesse superiore al tasso soglia usura, di dichiararne la nullità per violazione dell'art. 1815, II comma, c.c. Per l'effetto, di dichiarare che dalla data della variazione in discorso il ricordato rapporto negoziale non produceva interessi, espungendo dal calcolo del suo saldo ogni remunerazione per l'istituto di credito. L'attore domandava, altresì, innanzitutto, di dichiarare che era nulla la commissione di massimo scoperto indicata nei contratti in argomento per la rispettiva indeterminatezza, nonché che l'intero debito doveva essere nuovamente quantificato eliminando gli addebiti eseguiti a tale titolo. In secondo luogo,
di accertare, comunque, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, ricalcolando il saldo della richiamata relazione contrattuale applicando il tasso di interessi legale senza alcuna capitalizzazione.
La e per essa, quale procuratrice, in persona dell'amministratore CP_1 CP_2
unico, si costituiva nel presente giudizio depositando il 13 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dal signor per giustificarne l'instaurazione. In Parte_1
forza delle ragioni ivi spiegate la predetta società chiedeva al Tribunale di Agrigento,
preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del cennato decreto ingiuntivo. Nel
4 merito, in linea principale, di rigettare l'opposizione controversa e tutte le pretese azionate dall'opponente, poiché infondate in fatto e in diritto, confermando quest'ultimo. In subordine,
di condannare, in ogni caso, l'attore a pagarle il diverso, maggiore o minore importo risultante all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
Con provvedimento adottato il 25 Gennaio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del menzionato provvedimento monitorio, reiterata dalla opposta nelle note di trattazione scritta depositate il 14 Gennaio 2022; per un altro, le assegnava il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quello successivo del 7 Giugno 2022 l'adita autorità giudiziaria dichiarava che, la relativa procedura aveva avuto esito negativo. Mediante
ordinanza emessa il 29 Novembre 2022 la stessa non ammetteva la C.T.U. contabile richiesta dall'istante con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 6 Settembre 2022.
In seno a quella adottata il 9 Aprile 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter c.p.c. il Giudice
dava atto che, le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle articolate nelle note scritte depositate il 28 Marzo 2024 e l'8 Aprile 2024. Indi, in quella odierna del 25 Marzo 2025 i loro difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, volta a ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 11/17 Maggio 2021 contro l'opponente su istanza della società opposta, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a uno dei motivi sviluppati per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa l'argomentazione articolata al I punto dell'enunciato scritto dal signor Parte_1
per contrastare il provvedimento monitorio oggetto del contendere. Per il suo tramite eccepisce,
in estrema sintesi, il difetto di legittimazione processuale attiva e di titolarità del credito fatto valere con quest'ultimo di in qualità di cessionaria del medesimo, che in origine CP_1
faceva capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Contestando, in particolare, che la opposta non ha fornito la prova dell'avvenuta cessione a proprio favore della nominata posizione creditoria. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare la doglianza appena
5 esposta suscettibile di accoglimento è indispensabile evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta la società
convenuta, richiamando quanto dichiarato nel ricorso per decreto ingiuntivo datato 26 Aprile
2021, afferma la sua legittimazione attiva e la ritualità della cessione del credito in parola.
Deducendo di avere assolto, ai fini conoscitivi e comunicativi, alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dell'operazione di cessione pro soluto ex artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 Aprile 1999, di crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie accessorie personali prestate dal cedente in relazione ai relativi debitori ceduti e altri accessori elencati nel contratto di cessione, sorti nel periodo intercorrente tra il 14 Luglio 1987 e il 21 Agosto 2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza”, conclusa il 4 Febbraio 2020 con che ne era titolare. CP_4 CP_1
sostiene, altresì, di avere incontestabilmente adempiuto a tali obblighi, dando notizia ai debitori ceduti, ivi compreso l'odierno istante, della ricordata cessione, a norma dei richiamati artt. 1 e
4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385 dell'1 Settembre 1993, integrante il
TUB, proprio a mezzo dell'anzidetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Parte Seconda, n. 23 del 22 Febbraio 2020, il cui avviso è versato agli atti di lite. A
fronte della doglianza sottoposta a disamina la opposta ha allegato nel rispettivo fascicolo di parte i documenti prodotti nel procedimento monitorio avente N. R.G. 1237/2021. Fra questi figurano, per quel che qui interessa maggiormente, oltre al cennato avviso di cessione, in primis,
la proposta di cessione di crediti datata 4 Febbraio 2020, indirizzata ad Controparte_5
firmata in calce da uno dei consiglieri dell'allora MYOSOTIS SPE S.R.L., che con verbale di assemblea della società del 5 Febbraio 2020, allegato agli atti di causa, ha cambiato la propria denominazione sociale in In secondo luogo, la comunicazione ai sensi dell'art. 7.1 CP_1
della legge n. 130/1999 della menzionata operazione con la lista dei crediti ceduti nel perimetro della cessione, nonché la lettera raccomandata del 25 Maggio 2020, con il relativo avviso di ricevimento, inviata dalla l signor a cui è stata consegnata CP_2 Parte_1
il 25 Giugno 2020, per avvisarlo della cessione in dibattito e invitarlo al versamento della somma di € 6.146,24. In terz'ordine, sia l'avviso della cessione dei crediti classificabili in sofferenza ivi meglio descritti, conclusa il 23 Dicembre 2019 fra Controparte_3
e MPS da un lato, e
[...] Controparte_6 CP_4 dall'altro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 7 del
6 16 Gennaio 2020; sia la comunicazione ai sensi dell'art.
7.1 della legge n. 130/1999 della stessa,
con allegata la lista dei crediti ceduti entro il suo perimetro. A ben guardare, manca non solo l'enunciato negozio giuridico concluso il 4 Febbraio 2020 tra la convenuta e la CP_4
ma, anche, il contratto di cessione intercorso il 23 Dicembre 2019 fra quest'ultima e la
[...]
presso la cui filiale di Agrigento l'opponente ha aperto il 7 Controparte_3
Agosto 2003 il conto corrente n. 41334, sul quale il successivo 23 Dicembre 2003 è stata concessa una linea di credito di € 2.500,00. Il saldo di tale relazione contrattuale costituisce la posizione creditoria che, sulla scorta di quanto dichiarato da è stata oggetto delle CP_1
nominate cessioni, unitamente ad altre caratterizzate dai requisiti indicati negli avvisi di cui sopra.
2.1.- Prendendo le mosse da tali premesse bisogna evidenziare una ulteriore rilevante circostanza. Nello specifico che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito che, come nella ipotesi che ci occupa, è cessionario della posizione creditoria con esso azionata in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ex artt. 1, 4
e 7.1 della citata legge n. 130/1999, stipulato prima della sua emissione, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale la parte cessionaria, in qualità di creditrice opposta succeduta nella titolarità della medesima a titolo particolare, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. In buona sostanza, deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, ossia di esserne la titolare. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza. Ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia della medesima, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., così: Cass. Civ., Sez. III, 13/09/2018 n. 22268). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, riconosciuto che, la ricordata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
può costituire al più elemento indicativo di un fatto di cessione come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo, in termini generici se non proprio promiscui, ad aziende,
rami di azienda e rapporti giuridici individuabili in blocco (ex art. 58, I comma, del TUB). Però,
essa di sicuro non dà contezza, in questa sua minima struttura informativa, degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi, né, tanto meno, consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
7 Sostenendo essere, per contro, principio da essa ricevuto che, colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi del richiamato art. 58 del TUB ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito in dibattito nell'operazione di cessione in blocco
(cfr., in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5617 del 28/02/2020; Cass. Civ., Sez. VI,
28/06/2022 n. 20739). Con l'ordinanza n. 3405 del 6 Febbraio 2024 la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che: “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta
su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023 n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884;
Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è
infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga
tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”.
Ebbene, i documenti prodotti nel procedimento de quo dalla società opposta non sono affatto idonei a provare la sua legittimazione attiva, ossia la titolarità in capo a essa della posizione creditoria per cui è contesa. In effetti, come superiormente rilevato, nonostante la contestazione formulata in merito dall'attore, la convenuta non ha allegato né il contratto di cessione che ha concluso il 4 Febbraio 2020 con né quello precedentemente CP_4 stipulato da quest'ultima e dalla il 23 Dicembre 2019, Controparte_3
aventi a oggetto, tra l'altro, il rapporto negoziale da cui è scaturito il debito in discussione. La
si è limitata a depositare i richiamati avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della CP_1
Repubblica Italiana, dai quali non emerge la specifica posizione debitoria, ascrivibile al signor di cui è divenuta cessionaria. Per quel che concerne, poi, l'indicazione Parte_1
8 nell'ambito dei citati avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei siti internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ e http://centotrenta.com/it/cessioni/lex/, dai quali ricavare l'elenco dei crediti ceduti, specificata dalla opposta sia nel suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella propria comparsa di costituzione e risposta, si ritiene in questa sede che, non costituisce una valida prova della legittimazione attiva in parola. Invero, accedendo agli stessi è possibile consultare le comunicazioni delle due cennate cessioni, che, prima, CP_4
e, poi, hanno compiuto ai sensi dell'art.
7.1 della legge n. 130/1999, versate
[...] CP_1
agli atti del presente giudizio. Alle medesime sono allegate le liste dei crediti ceduti nel perimetro della cessione, all'interno delle quali questi sono identificati attraverso dei codici numerici, senza l'indicazione dei dati anagrafici dei debitori a cui si riferiscono, e/o dei numeri dei rapporti contrattuali da cui hanno avuto origine. In assenza di adeguati parametri di riferimento non è, quindi, possibile verificare se il n. 31403447, riportato in seno alle liste in commento, individua, come asserito dalla opposta, la posizione debitoria facente capo all'istante cedutagli da Con riguardo, invece, proprio ai menzionati avvisi di CP_4
cessione di crediti pro soluto, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, va rilevato che, sono insufficienti ai fini del compiuto assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla società convenuta circa l'effettiva titolarità attiva di quello azionato contro il signor con la ingiunzione di pagamento impugnata. A questa conclusione Parte_1
si perviene, innanzitutto, applicando i principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, superiormente richiamati. In secondo luogo, tenendo conto dell'assoluta genericità della ricognizione dei crediti ceduti risultanti dagli enunciati avvisi. A ben guardare deve ritenersi che, gli elementi comuni presi in considerazione in questi ultimi,
quali, in particolare, il riferimento alla loro insorgenza nel corso di un determinato arco temporale ed alla possibilità di qualificarli come sofferenze, conformemente alle disposizioni della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'art. 7.1, VI comma, della legge sulla cartolarizzazione, non consentono di identificare senza incertezze i crediti ceduti, nonché di affermare che la posizione creditoria in contestazione rientra tra quelle che sono state cedute da a Alla luce delle argomentazioni e delle constatazioni che precedono è CP_4 CP_1
innegabile che, la documentazione prodotta dalla opposta non attesta l'effettiva inclusione del credito controverso nei nominati negozi giuridici, stipulati, rispettivamente, il 23 Dicembre
2019 e il 4 Febbraio 2020. Dall'analisi della medesima si perviene alla conclusione che, nella fattispecie manca la prova della sussistenza in capo alla società convenuta della titolarità attiva
9 sostanziale dello stesso. Pertanto, da un lato, l'opposizione sottoposta a disamina deve essere accolta;
dall'altro, il richiamato decreto ingiuntivo va revocato.
A ben guardare, l'accoglimento dell'eccezione testé esaminata rende superfluo l'esame degli altri motivi dedotti dall'opponente per prendere posizione contro il predetto provvedimento monitorio, che sono da essa assorbiti.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, e per essa, quale procuratrice, CP_1 in persona dell'amministratore unico, deve essere condannata a rifondere CP_2
all'attore le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 2.000,00
comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento dell'opposizione in esame, il decreto ingiuntivo n. 490/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento nelle date dei
11/17 Maggio 2021, su istanza e nell'interesse di e per essa, quale procuratrice, CP_1
in persona dell'amministratore unico, notificato per posta al signor CP_2 Parte_1
il 31 Maggio 2021;
[...]
- infine, condanna la società opposta, come sopra rappresentata, a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 comprensivi di spese,
diritti di procuratore e onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
da distrarsi a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento in data 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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