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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/09/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Francesco Ferrara n°8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Greco che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo nella via Brigata Verona n. 6, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mario Milone che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellato –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n. 5, presso lo studio dell'avv. Valentina Dina che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- appellante incidentale -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 Febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 212/2022 emessa in data 19/01/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 20084/2019 ha dichiarato l'inesistenza di diritti reali in favore delle convenute, sull'area esterna di pertinenza dell'immobile – censito al NCEU fg. 31, p.lla 75, sub 11- di proprietà attorea e censito al catasto come “corte esclusiva”, posta a destra (guardando il prospetto) del vialetto centrale di accesso all'edificio ubicato a Palermo, viale della Libertà n. 116, con conseguente diritto dell'attore , a recintare e chiudere la predetta area. Ha, Controparte_1 altresì, rigettato la domanda di usucapione proposta da e Parte_1 _2
, e condannato queste ultime alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_1
liquidandole in complessivi € 5.556,00, oltre accessori di legge. Ha, infine, condannato le
[...] convenute al pagamento della somma di € 518,00 cadauna in favore dell'Erario in applicazione del disposto di cui all'art. 8 co. 4 bis del d.lgs. 28/2010.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale e appello Parte_1 incidentale , insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_2 acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla villetta “di destra” (guardando il prospetto dell'edificio di via Libertà 116 di proprietà esclusiva di ) in favore degli Controparte_1 appartamenti siti al primo e secondo piano del medesimo edificio (di loro esclusiva proprietà) e dei terreni ricadenti nelle particelle 423/422 ( comunione in enfiteusi) e 435 ( comunione in proprietà), del foglio 31. ha resistito all'appello, insistendo in via subordinata Controparte_1 nell'eccezione di non apparenza della pretesa servitù di passaggio già formulata in primo grado, ma non esaminata dal Tribunale poiché assorbita dall'accoglimento delle restanti eccezioni formulate in via principale.
Espletata in questo grado di appello l'attività istruttoria ed esaurita l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, alla scadenza del termine perentorio del 21.02.2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Motivi di appello
1.Con il primo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 705 c.p.c. Parte_1 per avere il giudice ritenuto l'ammissibilità della domanda nonostante la contemporanea pendenza del giudizio possessorio iscritto al n.r.g. 10056/2018 del Tribunale di Palermo attualmente pendente nella fase di merito.
2.Con il secondo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il giudice posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, non preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Secondo la prospettazione di parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure ha escluso la configurabilità della servitù per difetto del carattere della predialità, circostanza questa non eccepita da . Controparte_1
3.Con il terzo motivo di appello si contesta il difetto del carattere di predialità della servitù di passaggio invocata dalle convenute e . L'appellante ha, Parte_1 Controparte_2 infatti, precisato che esiste un evidente legame strumentale ed oggettivo, diretto ed immediato tra il fondo servente (“villetta di destra”) ed una pluralità di fondi dominanti, ossia: 1)gli appartamenti siti al primo ed al secondo piano dell'edificio di via Libertà n.116 di proprietà esclusiva, rispettivamente, di e 2) le porzioni di terreno (p.lle 422 Controparte_2 Parte_1
e 423) di proprietà di e 3) il terreno (p.lla 435) adibito Controparte_2 Parte_1
a spazio comune per il disimpegno ed il contiguo ingresso di piazza Vittorio Veneto in comproprietà di , e Ha, pertanto, Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale tempestivamente formulata.
4.Con il quarto motivo di appello viene contestata l'errata interpretazione della scrittura privata del 29 Aprile 1975 avente ad oggetto la regolamentazione dell'utilizzo della villa ex Parte_2 laddove si stabilisce che “poichè la seconda villetta sulla via Libertà è aggregata all'alloggio di piano rialzato di cui è proprietario , fino a quando detto piano rialzato sarà abitato dai loro Persona_1 genitori o da uno di essi genitori, le famiglie delle sorelle potranno anche utilizzare l'accesso Persona_1 dal cancelletto interno”. Il Giudice di prime cure, ritenendo che con la dizione “seconda villetta” le parti avrebbero voluto riferirsi alla “villetta di destra” oggetto di contenzioso, ha escluso che le convenute avessero esercitato il possesso utile ad usucapire la servitù di passaggio, essendo stato di contro tale passaggio consentito soltanto per ragioni familiari e transeunte. Tale interpretazione, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe errata in quanto contrastante tanto con il senso letterale, quanto con l'effettiva intenzione delle parti che, invece, si sarebbero riferite incontestabilmente alla villetta di sinistra, l'unica ad essere interclusa e, dunque, “aggregata” all'alloggio di piano rialzato. A conferma di tale assunto, peraltro, è anche la condotta di che, una volta deceduta la madre, ha apposto al cancelletto di Controparte_1 ingresso alla villetta di sinistra un catenaccio per impedire alle sorelle di accedere. Condotta avverso la quale pende attualmente giudizio possessorio nella fase di merito.
5.Con il quinto motivo di appello l'appellante deduce un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, precisando che nel dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale in favore di e il giudice non ha tenuto conto che sulla villetta Parte_1 Controparte_2 oggetto di contenzioso insistono molte altre servitù (pluviali, impianti idrici, impianti fognari, impianti elettrici, impianti telefonici).
6.Con il sesto motivo di appello l'appellante chiede la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da CP_1
.
[...]
Motivi di appello incidentale.
1 e 2. Il primo ed il secondo motivo di appello incidentale corrispondono al secondo, terzo e quarto motivo di appello principale ai quali si rinvia.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale insiste per l'accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio già descritta.
4.Con il quarto motivo di appello incidentale contesta l'illegittimità della condanna al pagamento della somma di € 518,00 in favore dell'Erario nonostante la parziale soccombenza di CP_1
e l'evidente contrasto tra le posizioni delle parti che non avrebbe potuto essere risolta in
[...] sede di mediazione.
-------
1.Il primo motivo di appello è infondato. L'art. 705 c.p.c. preclude al convenuto nel giudizio possessorio la proposizione del giudizio petitorio, sino a quando il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. L'impedimento posto dalla norma citata riguarda solo il petitorio strettamente inteso, ossia il giudizio che verte sul diritto reale vantato sulla medesima res già oggetto della lite possessoria (cfr. Cass. 7791/1994; Cass. 10609/1990; Cass. 8018/1987). Nel caso che ci occupa, dalla lettura della domanda introduttiva del giudizio possessorio n.r.g. 10056/2018 attualmente pendente nella fase di merito dinanzi al Tribunale di Palermo, incoato unicamente da ai danni di , non si Parte_1 Controparte_1 ravvisa alcuna domanda di reintegrazione o manutenzione del possesso avente ad oggetto la villetta di esclusiva proprietà dell'appellato rispetto alla quale è stata proposta l'odierna azione petitoria. Né può in tal senso qualificarsi la domanda diretta ad ottenere la rimozione delle telecamere che il ha installato sul prospetto dell'immobile di via Libertà n. 116 che CP_1 riprenderebbero immagini relative ad aree comuni e condominiali utilizzate dalla ricorrente per accedere all'immobile di sua esclusiva proprietà.
Deve, sul punto, trovare conferma la decisione di primo grado.
2.Il secondo motivo è infondato. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (C. 10353/2016), né tanto meno alle questioni di diritto (C. 3432/2016; C. 2984/2016). Di recente la giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo di precisare che l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 03/10/2023, n. 27852). Nel caso che ci occupa, la questione di fatto posta a fondamento della decisione era già stata prospettata da entrambe le parti del giudizio e, in particolare, dalle stesse convenute le quali, a fondamento della propria domanda riconvenzionale avevano in effetti rappresentato di parcheggiare la propria auto nel vialetto della villa ex e usare il passaggio dal Parte_2 cancelletto interno posto a destra nel corridoio condominiale per raggiungere le proprie abitazioni. Il Giudice di prime cure si è, quindi, limitato a valutare il quadro probatorio già emergente allo stato degli atti e ad escludere che nel caso di specie potesse configurarsi la fattispecie giuridica prospettata dalle convenute, ritenendo che il passaggio dalle stesse utilizzato non rivestisse i caratteri della predialità.
3. il terzo motivo di appello è fondato.
Deve sul punto trovare applicazione il principio di diritto in base al quale, il concetto di utilitas della servitù è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo. In tal modo, può essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante, assicurandogli una maggiore amenità, abitabilità, o anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. (v. Cassazione civile sez. II, 23/01/2023, n.1910).
4. Il quarto motivo di appello è infondato. Occorre riesaminare, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in questo grado di giudizio, il tenore del regolamento condominiale sottoscritto dalle parti in data 29 Aprile 1975 che, dopo avere disciplinato i reciproci diritti delle parti per il caso in cui il complesso fosse “utilizzato per l'edilizia” così dispone: “tutto il resto della villa sarà utilizzato dai sottoscritti e dalle loro famiglie nel migliore dei modi possibili, evitando di parcheggiare nel viale principale. Ma poiché la seconda villetta sulla via Libertà è aggregata all'alloggio del piano rialzato, di cui è proprietario il sottoscritto Persona_1
fino a quando detto piano rialzato sarà abitato dai loro genitori o da uno di essi
[...] genitori, le famiglie delle sorelle – potranno anche utilizzare l'accesso dal CP_1 Per_1 cancelletto interno”.
Ebbene, valorizzando tale scrittura privata, si è opposto alla domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta dalle sorelle e diretta ad accertare l'acquisto della servitù di passaggio dal cancelletto posizionato a destra del corridoio condominiale sito al civico n. 116 di via Libertà, affinchè le stesse potessero liberamente raggiungere le rispettive proprietà di primo e secondo piano accedendo direttamente dalla ex Villa Bordonaro, dopo aver parcheggiato le proprie autovetture, senza cioè passare dalla pubblica via. Secondo la prospettazione di , Controparte_1 in altre parole, nelle sorelle difettava l'animus possidendi necessario a ritenere il decorso del tempo utile ad usucapire la servitù di passaggio dal predetto cancelletto, posto che le stesse erano da sempre state consapevoli che tale passaggio gli era stato consentito per ragioni familiari e sulla base di una scrittura privata dalle stesse sottoscritte.
A questo proposito sono state assunte le prove testimoniali articolate dalle parti dalle quali è emerso in modo pressocchè pacifico che sul corridoio condominiale al quale si accede dal civico n. 116 di via Libertà vi sono due cancelletti. Uno apposto a sinistra guardando il prospetto dell'immobile (e, quindi, diretto ad accedere alla villetta posta al civico n. 114) e uno apposto a destra (e, quindi, diretto ad accedere alla villetta posta al civico n. 118). Questo secondo cancelletto risulta essere stato realizzato tra la metà e la fine degli anni '70 (cfr. dichiarazioni di sentito all'udienza del 10 Maggio 2024 che lo colloca di certo in data Testimone_1 successiva al 1972 e che chiarisce che lo stesso di sicuro vi fosse alla fine del 1975, nonché di sentito all'udienza del 24 Giugno 2024 il quale ha chiarito di poter confermare Persona_2 la circostanza a partire dal 1979), mentre quello apposto a sinistra era già esistente in epoca precedente tant'è che, anche dalle fotografie allegate agli atti, emerge con chiarezza la diversa conformazione e materiali utilizzati. Ora, sulla base di una ricostruzione ermeneutica e fattuale che questo Collegio anche all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di condividere, il primo Giudice ha ritenuto che l'accesso dal cancelletto concesso con la scrittura privata del 1975 si riferisse proprio al cancelletto posto a destra rispetto al corridoio così motivando CP_3 il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della relativa servitù di passaggio formulata dalle sorelle – Tale ricostruzione è, peraltro, supportata da CP_1 Per_1 diversi elementi: innanzitutto dall'interpretazione letterale e sistematica della scrittura privata del 1975. La disposizione oggetto di interpretazione si colloca, infatti, immediatamente dopo il monito di “evitare di parcheggiare le auto nel viale principale”. Nessun collegamento ha, infatti, il cancelletto posto a sinistra guardando il prospetto condominiale e dal quale si accede alla villetta sita al civico n. 114 con il luogo in cui le parti erano solite parcheggiare le auto posto che tale villetta non ha alcun accesso diretto sulla villa ex . Peraltro, il dato letterale e Parte_2 sistematico delle disposizioni citate trova conforto anche nell'effettiva intenzione delle parti come emerso all'esito dell'attività istruttoria espletata.
Occorre, in particolare, valorizzare le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del Testimone_2
10 Maggio 2024, l'unica invero a chiarire le ragioni per le quali tale previsione contrattuale fosse stata inserita nel regolamento condominiale del 1975. La teste (moglie di ) ha, Controparte_1 in particolare, dichiarato: “io abitavo la già dal 1971 quindi ricordo perfettamente che prima questo cancelletto non c'era. Anzi posso precisare che nel 1975 mio suocero venne da mio marito a chiedere se poteva aprire il cancelletto per accedere alla corsia condominiale dal giardino su villa
. Questo perché le sorelle di mio marito avevano l'abitudine di passare continuamente Parte_2 dalla loro casa di abitazione sita al piano rialzato, sia per entrare che per uscire dalle loro abitazioni” (…) “mio suocero ci aveva rassicurato che avrebbe fatto un documento per tutelare la proprietà di mio marito” (…) “preciso che mio suocero aveva rassicurato mio marito che tale passaggio sarebbe stato consentito solo fintantochè i miei suoceri erano in vita, successivamente avrebbe tutelato la posizione di mio marito ed avrebbe lasciato libera la proprietà da questo passaggio. La proprietà è accatastata così, entrambe le villette sono di proprietà di mio marito”(…) “preciso che io ero presente alla discussione che mio suocero fece a mio marito. Posso dire che era disperato perché tutti passavano dalla loro casa e voleva risolvere questa situazione. Ci chiese la cortesia di consentirgli di aprire un passaggio per consentire alle altre figlie di raggiungere le loro abitazioni senza passare dal piano rialzato, promettendo che avrebbe tutelato la posizione di mio marito e che, pertanto, una volta venuti a mancare i miei suoceri la proprietà di mio marito sarebbe rimasta libera” e con riferimento alla realizzazione del cancelletto ha, ancora, chiarito a prova contraria “è stato fatto nel 1975 dopo che tutti avevano firmato il regolamento. Mio suocero era stato chiaro, se non firmavano tutti nessun cancello sarebbe stato aperto”(…) “quando mi riferisco alla prima e seconda villetta, faccio riferimento ai numeri civici di via Libertà. Preciso che dopo il 1975 le mie cognate e i loro familiari accedevano a casa dei miei suoceri dal cancelletto che è stato appositamente realizzato, oltrepassavano il corridoio condominiale e giungevano alla porta di ingresso perché ne avevano le chiavi. Invece più sporadicamente utilizzavano gli ingressi nn. 1 e 2, perché mia suocera di solito si sedeva nel terrazzino n. 3 dove si trova lo studio perché è li che si svolgeva di più la sua vita, e poi si spostava nella sala da pranzo a seconda di come girava il sole (che coincide con l'ingresso n. 1). A.D.R. in questo caso, quando mia suocera si trovava nell'ingresso n. 3 le mie cognate entravano dalla porta di ingresso passando dal corridoio n. 116. Io non ho mai visto passare nessuno dal cancelletto piccolo che dà sul civico 114, anche perché quello è solo un ingresso di servizio”.
Tali dichiarazioni lineari e precise, sono risultate concordanti non solo con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale il quale su espressa domanda del Controparte_1
Consigliere istruttore (“poiché si poteva accedere direttamente al piano rialzato dal primo e dal secondo ingresso, per quale ragione è stata inserita una clausola che consentiva ai familiari di accedere al piano rialzato anche dal cancelletto interno fino a quando il piano rialzato era abitato dai genitori?”) ha chiarito: “il cancelletto interno è stato creato, non per consentire alle mie sorelle di accedere al piano rialzato (e dunque per andare a trovare i miei genitori) ma proprio per evitare che loro accedessero alle loro abitazioni passando da quel piano rialzato e dunque accedendo all'appartamento dei miei genitori. Tale circostanza era limitata alla sopravvivenza dei genitori per il semplice fatto che quella villetta è mia e quindi io non ero d'accordo a consentire tale passaggio, ho dato il mio consenso solo fintantochè i miei genitori erano in vita ed abitavano l' appartamento. Dopo volevo essere libero di usare la mia proprietà come meglio credevo. Dunque, preciso che fino al 1975 le mie sorelle entravano a casa dei miei genitori per andare alle case proprie. Il cancelletto è stato creato proprio per interrompere tale prassi”; ma, anche, da (figlia di “abbiamo sempre posteggiato nella Villa CP_4 Parte_1
, accorpata alla prima villetta. Quando ero piccola ricordo che tornando da fuori, Parte_2 poiché ancora il cancelletto dal quale si accede sul civico 118 non c'era, parcheggiavamo la macchina ed entravamo a casa di mia nonna per raggiungere la nostra abitazione sita al secondo piano. Preciso anche che, al contrario, quando volevamo andare in giardino passavamo da casa di mia nonna ed uscivamo subito fuori su villa Bordonaro, per comodità. Poi ad un certo punto mio nonno ha deciso di rendere più comodo il nostro accesso al giardino, anche per evitare che loro venissero sempre disturbati dal nostro passaggio, e quindi ha aperto il cancelletto che ancora oggi ci consente di passare dal corridoio condominiale del civico 116 alla villa ex . Parte_2
Questo cancelletto ritengo che sia stato aperto alla fine degli anni '70, avrò sicuramente avuto più di 10 anni. La data precisa non la posso sapere”. Nonché dalle dichiarazioni di Testimone_3
(figlio di , sentito all'udienza del 24 Giugno 2024 il quale ha confermato Controparte_2
“ritengo che mio nonno avesse allocato un cancello sul corridoio condominiale al fine di facilitare il nostro accesso alle nostre abitazioni. In assenza di questo cancello, per accedere alle nostre abitazioni di solito passavamo dalla casa dei nonni, quindi sempre dalla Villa Bordonaro c'erano tre scalini e passavamo dalla casa dei nonni. Escludo di essere mai passato dalla via Libertà per accedere alla nostra casa di abitazione”. A.D.R. “il cancello da cui passavamo era quello posizionato a destra guardando il prospetto dell'immobile condominiale”.
Chiarita l'effettiva intenzione delle parti, peraltro corroborata anche dal dato cronologico dell'apertura del secondo cancelletto in occasione della redazione della scrittura privata, deve ritenersi che a nessuna diversa interpretazione si presta la clausola contrattuale oggetto di diatriba. Né le sorelle appellanti hanno chiarito la reale motivazione per cui le parti avrebbero voluto disciplinare l'utilizzo del primo e più antico cancelletto. Neanche può essere valorizzata la condotta di il quale, dopo la morte dei genitori, ha apposto un catenaccio a Controparte_1 questo primo cancelletto posto che appare plausibile la ricostruzione dallo stesso fornita in base alla quale la motivazione della chiusura risiedesse nell'esigenza di evitare che ivi si apponessero i sacchetti della spazzatura. Circostanza, peraltro, neanche contestata dalle sorelle.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma, con conseguente rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale.
A tal proposito, non si ravvisa alcun vizio di ultrapetitum nella sentenza impugnata laddove dichiara l'inesistenza di diritti reali in favore delle convenute sull'area esterna di pertinenza dell'immobile di proprietà attorea con conseguente diritto di a recintare e chiudere l'area. La Controparte_1 decisione è, infatti, idonea a costituire giudicato tra le parti unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere dall'attore a fondamento della sua domanda. Del resto, ove le appellanti fossero state titolari di altri diritti reali era proprio questa la sede in cui avrebbero dovuto farli valere, a fronte della domanda petitoria formulata dall'attore sulla corte esclusiva di sua proprietà, con la conseguenza che, anche in assenza del capo contestato, sul punto si sarebbe formato il giudicato implicito.
Né può accogliersi l'ultimo motivo di appello incidentale proposto da stante Controparte_2
l'espressa previsione legislativa di cui all'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010. Spese di lite. Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal Dm 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
[...]
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10.09.2025.
Palermo, 13/09/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Francesco Ferrara n°8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Greco che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo nella via Brigata Verona n. 6, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Mario Milone che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellato –
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n. 5, presso lo studio dell'avv. Valentina Dina che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- appellante incidentale -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 Febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 212/2022 emessa in data 19/01/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 20084/2019 ha dichiarato l'inesistenza di diritti reali in favore delle convenute, sull'area esterna di pertinenza dell'immobile – censito al NCEU fg. 31, p.lla 75, sub 11- di proprietà attorea e censito al catasto come “corte esclusiva”, posta a destra (guardando il prospetto) del vialetto centrale di accesso all'edificio ubicato a Palermo, viale della Libertà n. 116, con conseguente diritto dell'attore , a recintare e chiudere la predetta area. Ha, Controparte_1 altresì, rigettato la domanda di usucapione proposta da e Parte_1 _2
, e condannato queste ultime alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_1
liquidandole in complessivi € 5.556,00, oltre accessori di legge. Ha, infine, condannato le
[...] convenute al pagamento della somma di € 518,00 cadauna in favore dell'Erario in applicazione del disposto di cui all'art. 8 co. 4 bis del d.lgs. 28/2010.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello principale e appello Parte_1 incidentale , insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_2 acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla villetta “di destra” (guardando il prospetto dell'edificio di via Libertà 116 di proprietà esclusiva di ) in favore degli Controparte_1 appartamenti siti al primo e secondo piano del medesimo edificio (di loro esclusiva proprietà) e dei terreni ricadenti nelle particelle 423/422 ( comunione in enfiteusi) e 435 ( comunione in proprietà), del foglio 31. ha resistito all'appello, insistendo in via subordinata Controparte_1 nell'eccezione di non apparenza della pretesa servitù di passaggio già formulata in primo grado, ma non esaminata dal Tribunale poiché assorbita dall'accoglimento delle restanti eccezioni formulate in via principale.
Espletata in questo grado di appello l'attività istruttoria ed esaurita l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, alla scadenza del termine perentorio del 21.02.2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Motivi di appello
1.Con il primo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 705 c.p.c. Parte_1 per avere il giudice ritenuto l'ammissibilità della domanda nonostante la contemporanea pendenza del giudizio possessorio iscritto al n.r.g. 10056/2018 del Tribunale di Palermo attualmente pendente nella fase di merito.
2.Con il secondo motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il giudice posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, non preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti. Secondo la prospettazione di parte appellante, infatti, il Giudice di prime cure ha escluso la configurabilità della servitù per difetto del carattere della predialità, circostanza questa non eccepita da . Controparte_1
3.Con il terzo motivo di appello si contesta il difetto del carattere di predialità della servitù di passaggio invocata dalle convenute e . L'appellante ha, Parte_1 Controparte_2 infatti, precisato che esiste un evidente legame strumentale ed oggettivo, diretto ed immediato tra il fondo servente (“villetta di destra”) ed una pluralità di fondi dominanti, ossia: 1)gli appartamenti siti al primo ed al secondo piano dell'edificio di via Libertà n.116 di proprietà esclusiva, rispettivamente, di e 2) le porzioni di terreno (p.lle 422 Controparte_2 Parte_1
e 423) di proprietà di e 3) il terreno (p.lla 435) adibito Controparte_2 Parte_1
a spazio comune per il disimpegno ed il contiguo ingresso di piazza Vittorio Veneto in comproprietà di , e Ha, pertanto, Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale tempestivamente formulata.
4.Con il quarto motivo di appello viene contestata l'errata interpretazione della scrittura privata del 29 Aprile 1975 avente ad oggetto la regolamentazione dell'utilizzo della villa ex Parte_2 laddove si stabilisce che “poichè la seconda villetta sulla via Libertà è aggregata all'alloggio di piano rialzato di cui è proprietario , fino a quando detto piano rialzato sarà abitato dai loro Persona_1 genitori o da uno di essi genitori, le famiglie delle sorelle potranno anche utilizzare l'accesso Persona_1 dal cancelletto interno”. Il Giudice di prime cure, ritenendo che con la dizione “seconda villetta” le parti avrebbero voluto riferirsi alla “villetta di destra” oggetto di contenzioso, ha escluso che le convenute avessero esercitato il possesso utile ad usucapire la servitù di passaggio, essendo stato di contro tale passaggio consentito soltanto per ragioni familiari e transeunte. Tale interpretazione, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe errata in quanto contrastante tanto con il senso letterale, quanto con l'effettiva intenzione delle parti che, invece, si sarebbero riferite incontestabilmente alla villetta di sinistra, l'unica ad essere interclusa e, dunque, “aggregata” all'alloggio di piano rialzato. A conferma di tale assunto, peraltro, è anche la condotta di che, una volta deceduta la madre, ha apposto al cancelletto di Controparte_1 ingresso alla villetta di sinistra un catenaccio per impedire alle sorelle di accedere. Condotta avverso la quale pende attualmente giudizio possessorio nella fase di merito.
5.Con il quinto motivo di appello l'appellante deduce un vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, precisando che nel dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto reale in favore di e il giudice non ha tenuto conto che sulla villetta Parte_1 Controparte_2 oggetto di contenzioso insistono molte altre servitù (pluviali, impianti idrici, impianti fognari, impianti elettrici, impianti telefonici).
6.Con il sesto motivo di appello l'appellante chiede la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da CP_1
.
[...]
Motivi di appello incidentale.
1 e 2. Il primo ed il secondo motivo di appello incidentale corrispondono al secondo, terzo e quarto motivo di appello principale ai quali si rinvia.
3. Con il terzo motivo di appello incidentale insiste per l'accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio già descritta.
4.Con il quarto motivo di appello incidentale contesta l'illegittimità della condanna al pagamento della somma di € 518,00 in favore dell'Erario nonostante la parziale soccombenza di CP_1
e l'evidente contrasto tra le posizioni delle parti che non avrebbe potuto essere risolta in
[...] sede di mediazione.
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1.Il primo motivo di appello è infondato. L'art. 705 c.p.c. preclude al convenuto nel giudizio possessorio la proposizione del giudizio petitorio, sino a quando il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. L'impedimento posto dalla norma citata riguarda solo il petitorio strettamente inteso, ossia il giudizio che verte sul diritto reale vantato sulla medesima res già oggetto della lite possessoria (cfr. Cass. 7791/1994; Cass. 10609/1990; Cass. 8018/1987). Nel caso che ci occupa, dalla lettura della domanda introduttiva del giudizio possessorio n.r.g. 10056/2018 attualmente pendente nella fase di merito dinanzi al Tribunale di Palermo, incoato unicamente da ai danni di , non si Parte_1 Controparte_1 ravvisa alcuna domanda di reintegrazione o manutenzione del possesso avente ad oggetto la villetta di esclusiva proprietà dell'appellato rispetto alla quale è stata proposta l'odierna azione petitoria. Né può in tal senso qualificarsi la domanda diretta ad ottenere la rimozione delle telecamere che il ha installato sul prospetto dell'immobile di via Libertà n. 116 che CP_1 riprenderebbero immagini relative ad aree comuni e condominiali utilizzate dalla ricorrente per accedere all'immobile di sua esclusiva proprietà.
Deve, sul punto, trovare conferma la decisione di primo grado.
2.Il secondo motivo è infondato. L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (C. 10353/2016), né tanto meno alle questioni di diritto (C. 3432/2016; C. 2984/2016). Di recente la giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo di precisare che l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 03/10/2023, n. 27852). Nel caso che ci occupa, la questione di fatto posta a fondamento della decisione era già stata prospettata da entrambe le parti del giudizio e, in particolare, dalle stesse convenute le quali, a fondamento della propria domanda riconvenzionale avevano in effetti rappresentato di parcheggiare la propria auto nel vialetto della villa ex e usare il passaggio dal Parte_2 cancelletto interno posto a destra nel corridoio condominiale per raggiungere le proprie abitazioni. Il Giudice di prime cure si è, quindi, limitato a valutare il quadro probatorio già emergente allo stato degli atti e ad escludere che nel caso di specie potesse configurarsi la fattispecie giuridica prospettata dalle convenute, ritenendo che il passaggio dalle stesse utilizzato non rivestisse i caratteri della predialità.
3. il terzo motivo di appello è fondato.
Deve sul punto trovare applicazione il principio di diritto in base al quale, il concetto di utilitas della servitù è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo. In tal modo, può essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante, assicurandogli una maggiore amenità, abitabilità, o anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa. (v. Cassazione civile sez. II, 23/01/2023, n.1910).
4. Il quarto motivo di appello è infondato. Occorre riesaminare, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in questo grado di giudizio, il tenore del regolamento condominiale sottoscritto dalle parti in data 29 Aprile 1975 che, dopo avere disciplinato i reciproci diritti delle parti per il caso in cui il complesso fosse “utilizzato per l'edilizia” così dispone: “tutto il resto della villa sarà utilizzato dai sottoscritti e dalle loro famiglie nel migliore dei modi possibili, evitando di parcheggiare nel viale principale. Ma poiché la seconda villetta sulla via Libertà è aggregata all'alloggio del piano rialzato, di cui è proprietario il sottoscritto Persona_1
fino a quando detto piano rialzato sarà abitato dai loro genitori o da uno di essi
[...] genitori, le famiglie delle sorelle – potranno anche utilizzare l'accesso dal CP_1 Per_1 cancelletto interno”.
Ebbene, valorizzando tale scrittura privata, si è opposto alla domanda Controparte_1 riconvenzionale proposta dalle sorelle e diretta ad accertare l'acquisto della servitù di passaggio dal cancelletto posizionato a destra del corridoio condominiale sito al civico n. 116 di via Libertà, affinchè le stesse potessero liberamente raggiungere le rispettive proprietà di primo e secondo piano accedendo direttamente dalla ex Villa Bordonaro, dopo aver parcheggiato le proprie autovetture, senza cioè passare dalla pubblica via. Secondo la prospettazione di , Controparte_1 in altre parole, nelle sorelle difettava l'animus possidendi necessario a ritenere il decorso del tempo utile ad usucapire la servitù di passaggio dal predetto cancelletto, posto che le stesse erano da sempre state consapevoli che tale passaggio gli era stato consentito per ragioni familiari e sulla base di una scrittura privata dalle stesse sottoscritte.
A questo proposito sono state assunte le prove testimoniali articolate dalle parti dalle quali è emerso in modo pressocchè pacifico che sul corridoio condominiale al quale si accede dal civico n. 116 di via Libertà vi sono due cancelletti. Uno apposto a sinistra guardando il prospetto dell'immobile (e, quindi, diretto ad accedere alla villetta posta al civico n. 114) e uno apposto a destra (e, quindi, diretto ad accedere alla villetta posta al civico n. 118). Questo secondo cancelletto risulta essere stato realizzato tra la metà e la fine degli anni '70 (cfr. dichiarazioni di sentito all'udienza del 10 Maggio 2024 che lo colloca di certo in data Testimone_1 successiva al 1972 e che chiarisce che lo stesso di sicuro vi fosse alla fine del 1975, nonché di sentito all'udienza del 24 Giugno 2024 il quale ha chiarito di poter confermare Persona_2 la circostanza a partire dal 1979), mentre quello apposto a sinistra era già esistente in epoca precedente tant'è che, anche dalle fotografie allegate agli atti, emerge con chiarezza la diversa conformazione e materiali utilizzati. Ora, sulla base di una ricostruzione ermeneutica e fattuale che questo Collegio anche all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di condividere, il primo Giudice ha ritenuto che l'accesso dal cancelletto concesso con la scrittura privata del 1975 si riferisse proprio al cancelletto posto a destra rispetto al corridoio così motivando CP_3 il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della relativa servitù di passaggio formulata dalle sorelle – Tale ricostruzione è, peraltro, supportata da CP_1 Per_1 diversi elementi: innanzitutto dall'interpretazione letterale e sistematica della scrittura privata del 1975. La disposizione oggetto di interpretazione si colloca, infatti, immediatamente dopo il monito di “evitare di parcheggiare le auto nel viale principale”. Nessun collegamento ha, infatti, il cancelletto posto a sinistra guardando il prospetto condominiale e dal quale si accede alla villetta sita al civico n. 114 con il luogo in cui le parti erano solite parcheggiare le auto posto che tale villetta non ha alcun accesso diretto sulla villa ex . Peraltro, il dato letterale e Parte_2 sistematico delle disposizioni citate trova conforto anche nell'effettiva intenzione delle parti come emerso all'esito dell'attività istruttoria espletata.
Occorre, in particolare, valorizzare le dichiarazioni rese dalla teste all'udienza del Testimone_2
10 Maggio 2024, l'unica invero a chiarire le ragioni per le quali tale previsione contrattuale fosse stata inserita nel regolamento condominiale del 1975. La teste (moglie di ) ha, Controparte_1 in particolare, dichiarato: “io abitavo la già dal 1971 quindi ricordo perfettamente che prima questo cancelletto non c'era. Anzi posso precisare che nel 1975 mio suocero venne da mio marito a chiedere se poteva aprire il cancelletto per accedere alla corsia condominiale dal giardino su villa
. Questo perché le sorelle di mio marito avevano l'abitudine di passare continuamente Parte_2 dalla loro casa di abitazione sita al piano rialzato, sia per entrare che per uscire dalle loro abitazioni” (…) “mio suocero ci aveva rassicurato che avrebbe fatto un documento per tutelare la proprietà di mio marito” (…) “preciso che mio suocero aveva rassicurato mio marito che tale passaggio sarebbe stato consentito solo fintantochè i miei suoceri erano in vita, successivamente avrebbe tutelato la posizione di mio marito ed avrebbe lasciato libera la proprietà da questo passaggio. La proprietà è accatastata così, entrambe le villette sono di proprietà di mio marito”(…) “preciso che io ero presente alla discussione che mio suocero fece a mio marito. Posso dire che era disperato perché tutti passavano dalla loro casa e voleva risolvere questa situazione. Ci chiese la cortesia di consentirgli di aprire un passaggio per consentire alle altre figlie di raggiungere le loro abitazioni senza passare dal piano rialzato, promettendo che avrebbe tutelato la posizione di mio marito e che, pertanto, una volta venuti a mancare i miei suoceri la proprietà di mio marito sarebbe rimasta libera” e con riferimento alla realizzazione del cancelletto ha, ancora, chiarito a prova contraria “è stato fatto nel 1975 dopo che tutti avevano firmato il regolamento. Mio suocero era stato chiaro, se non firmavano tutti nessun cancello sarebbe stato aperto”(…) “quando mi riferisco alla prima e seconda villetta, faccio riferimento ai numeri civici di via Libertà. Preciso che dopo il 1975 le mie cognate e i loro familiari accedevano a casa dei miei suoceri dal cancelletto che è stato appositamente realizzato, oltrepassavano il corridoio condominiale e giungevano alla porta di ingresso perché ne avevano le chiavi. Invece più sporadicamente utilizzavano gli ingressi nn. 1 e 2, perché mia suocera di solito si sedeva nel terrazzino n. 3 dove si trova lo studio perché è li che si svolgeva di più la sua vita, e poi si spostava nella sala da pranzo a seconda di come girava il sole (che coincide con l'ingresso n. 1). A.D.R. in questo caso, quando mia suocera si trovava nell'ingresso n. 3 le mie cognate entravano dalla porta di ingresso passando dal corridoio n. 116. Io non ho mai visto passare nessuno dal cancelletto piccolo che dà sul civico 114, anche perché quello è solo un ingresso di servizio”.
Tali dichiarazioni lineari e precise, sono risultate concordanti non solo con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale il quale su espressa domanda del Controparte_1
Consigliere istruttore (“poiché si poteva accedere direttamente al piano rialzato dal primo e dal secondo ingresso, per quale ragione è stata inserita una clausola che consentiva ai familiari di accedere al piano rialzato anche dal cancelletto interno fino a quando il piano rialzato era abitato dai genitori?”) ha chiarito: “il cancelletto interno è stato creato, non per consentire alle mie sorelle di accedere al piano rialzato (e dunque per andare a trovare i miei genitori) ma proprio per evitare che loro accedessero alle loro abitazioni passando da quel piano rialzato e dunque accedendo all'appartamento dei miei genitori. Tale circostanza era limitata alla sopravvivenza dei genitori per il semplice fatto che quella villetta è mia e quindi io non ero d'accordo a consentire tale passaggio, ho dato il mio consenso solo fintantochè i miei genitori erano in vita ed abitavano l' appartamento. Dopo volevo essere libero di usare la mia proprietà come meglio credevo. Dunque, preciso che fino al 1975 le mie sorelle entravano a casa dei miei genitori per andare alle case proprie. Il cancelletto è stato creato proprio per interrompere tale prassi”; ma, anche, da (figlia di “abbiamo sempre posteggiato nella Villa CP_4 Parte_1
, accorpata alla prima villetta. Quando ero piccola ricordo che tornando da fuori, Parte_2 poiché ancora il cancelletto dal quale si accede sul civico 118 non c'era, parcheggiavamo la macchina ed entravamo a casa di mia nonna per raggiungere la nostra abitazione sita al secondo piano. Preciso anche che, al contrario, quando volevamo andare in giardino passavamo da casa di mia nonna ed uscivamo subito fuori su villa Bordonaro, per comodità. Poi ad un certo punto mio nonno ha deciso di rendere più comodo il nostro accesso al giardino, anche per evitare che loro venissero sempre disturbati dal nostro passaggio, e quindi ha aperto il cancelletto che ancora oggi ci consente di passare dal corridoio condominiale del civico 116 alla villa ex . Parte_2
Questo cancelletto ritengo che sia stato aperto alla fine degli anni '70, avrò sicuramente avuto più di 10 anni. La data precisa non la posso sapere”. Nonché dalle dichiarazioni di Testimone_3
(figlio di , sentito all'udienza del 24 Giugno 2024 il quale ha confermato Controparte_2
“ritengo che mio nonno avesse allocato un cancello sul corridoio condominiale al fine di facilitare il nostro accesso alle nostre abitazioni. In assenza di questo cancello, per accedere alle nostre abitazioni di solito passavamo dalla casa dei nonni, quindi sempre dalla Villa Bordonaro c'erano tre scalini e passavamo dalla casa dei nonni. Escludo di essere mai passato dalla via Libertà per accedere alla nostra casa di abitazione”. A.D.R. “il cancello da cui passavamo era quello posizionato a destra guardando il prospetto dell'immobile condominiale”.
Chiarita l'effettiva intenzione delle parti, peraltro corroborata anche dal dato cronologico dell'apertura del secondo cancelletto in occasione della redazione della scrittura privata, deve ritenersi che a nessuna diversa interpretazione si presta la clausola contrattuale oggetto di diatriba. Né le sorelle appellanti hanno chiarito la reale motivazione per cui le parti avrebbero voluto disciplinare l'utilizzo del primo e più antico cancelletto. Neanche può essere valorizzata la condotta di il quale, dopo la morte dei genitori, ha apposto un catenaccio a Controparte_1 questo primo cancelletto posto che appare plausibile la ricostruzione dallo stesso fornita in base alla quale la motivazione della chiusura risiedesse nell'esigenza di evitare che ivi si apponessero i sacchetti della spazzatura. Circostanza, peraltro, neanche contestata dalle sorelle.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma, con conseguente rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale.
A tal proposito, non si ravvisa alcun vizio di ultrapetitum nella sentenza impugnata laddove dichiara l'inesistenza di diritti reali in favore delle convenute sull'area esterna di pertinenza dell'immobile di proprietà attorea con conseguente diritto di a recintare e chiudere l'area. La Controparte_1 decisione è, infatti, idonea a costituire giudicato tra le parti unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere dall'attore a fondamento della sua domanda. Del resto, ove le appellanti fossero state titolari di altri diritti reali era proprio questa la sede in cui avrebbero dovuto farli valere, a fronte della domanda petitoria formulata dall'attore sulla corte esclusiva di sua proprietà, con la conseguenza che, anche in assenza del capo contestato, sul punto si sarebbe formato il giudicato implicito.
Né può accogliersi l'ultimo motivo di appello incidentale proposto da stante Controparte_2
l'espressa previsione legislativa di cui all'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010. Spese di lite. Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal Dm 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- Condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_1
, delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
[...]
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 10.09.2025.
Palermo, 13/09/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo