Sentenza breve 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 25/03/2022, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00497/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 209 del 2022, proposto dalla:
- Humility s.r.l.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo De Blasi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizi;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato.
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 162 adottata in data 26.01.2022 dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce, con cui si è ordinato al sig. SA Giuseppe, in qualità di A.U. della Humility s.r.l.s., sia la demolizione dei manufatti costituenti l’intero chiosco di proprietà della stessa, sito in località Torre Rinalda alla Via Lo Papa 6, sia il ripristino dell’originario stato dei luoghi;
- della nota prot. 0000916 del 4.1.2022 resa dalla Soprintendenza con riferimento all’interpretazione delle previsioni di cui al D.L. del 17 marzo 2020 e al D.L. 23 luglio 2021 in tema di sospensione degli effetti degli atti amministrativi in scadenza nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale o, con i provvedimenti di cui ai punti che precedono, in rapporto di correlazione;
e per la declaratoria
- del diritto della ricorrente al mantenimento temporaneo, sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii., delle strutture di cui al permesso di costruire n. 68 del 20.02.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e del Ministero della Cultura - SABAP per le Province di Brindisi e Lecce.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Premesso che:
- la società Humility è titolare in località Torre Rinalda, in virtù di sub -ingresso, della concessione demaniale n. 2 del 2009 - e della c.d.m. suppletiva n. 4 del 2017 .
- con permesso di costruire n. 68 del 20 febbraio 2018, inoltre, l’A.c. assentiva ( previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 2015/0172, resa il 17 luglio 2015, nonché dal parere dell’Ente Parco Naturale Regionale ‘Bosco e Paludi di Rauccio’ prot. n. 52472 dell’11 maggio 2015 ) l’installazione all’interno dell’area demaniale di una struttura - destinata alla vendita di prodotti ittici, molluschi eduli, lamellibranchi e alla preparazione, vendita e somministrazione di bevande e alimenti - da rimuovere al termine della stagione estiva.
- in data 28 agosto 2018 la società chiedeva poi di essere autorizzata al mantenimento annuale delle strutture in parola: l’istanza veniva respinta con nota prot. n. 0175744/2019 del 3 dicembre 2019, cui seguiva l’ordinanza di rimozione n. 533 del 26 maggio 2020, atti poi annullati - con riguardo al periodo compreso entro il 31 dicembre 2020 - da questo T.A.R., a seguito del ricorso n. 661/2020, con sentenza n. 337 del 1° marzo 2021.
- seguivano: la nota prot. n. 155676/2020 del 28 dicembre 2020, con la quale « il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce disponeva la proroga tecnica, sino al 31.12.2023, della concessione demaniale intestata alla odierna ricorrente, nonché la proroga della validità e dell’efficacia dei correlati titoli edilizi » e, « in data 26.1.2022, l’impugnata Ordinanza n. 162, con la quale (lo stesso Comune di Lecce, ndr) ha ingiunto (nuovamente) la rimozione, entro 90 gg., delle strutture in questione) » (v. pag. 4 del ricorso) nei sensi e per le motivazioni che seguono: « con nota prot. 0000916 del 04/01/2022 la Soprintendenza ha comunicato che in merito al D.L. del 17 marzo 2020 (convertito in L. 27/2020) relativo a “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” e al D.L. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, per quanto qui di interesse, si ritiene che le “autorizzazioni paesaggistiche“ e i conseguenti conformi “titoli abilitativi” che sono stati rilasciati dai competenti enti per la realizzazione di strutture stagionali o che recano la specifica condizione di permanenza limitata alla sola stagione estiva, abbiano già esplicato i loro effetti autorizzativi e abilitati in quanto hanno consentito, con relativi inizio e termine dei lavori la completa realizzazione delle strutture e pertanto le previsioni che impongono lo smontaggio delle strutture al termine del periodo stagionale consentito non rientrano tra gli “atti amministrativi in scadenza” per i quali si possa applicare la proroga dei termini di cui sopra ».
2.- Ritenuto che:
- secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale, eventualmente anche per come ‘estesa’ fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 246, l. n. 145 del 2018.
- lo stato di emergenza era da ultimo prorogato, con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sino al 31 marzo 2022.
- nella specie sussistono dunque i presupposti per l’operatività della disciplina di cui all’art. 103 citato, sicché il ricorso dev’essere accolto, con annullamento dell’impugnata ordinanza e assorbimento di ogni altra questione proposta.
- la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 209 del 2022 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO