Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2025, proposto da
NA UP, rappresentata e difesa dall’avvocato Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 3116/2024 di questo Tribunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NU UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 3116 del 18 settembre 2024, questo Tribunale: 1) ha accertato il diritto della sig.ra NA UP “ ad accedere ai dati e alle informazioni di cui all’istanza del 15 dicembre 2023, per come individuati in parte motiva ”; b) per l’effetto, ha ordinato alla società “ La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata di rendere le informazioni richieste, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza ”, condannandola “alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge ”.
- il suddetto provvedimento è stato notificato alla società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata” in data 26 settembre 2024;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra NA UP ha adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato;
- la società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata”, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione del 30 giugno 2025) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;
- la società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata” non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo della società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata” convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni trenta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- di non dover accogliere la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del commissario ad acta ;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata” di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta , il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 30 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) rigetta la domanda di condanna della società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
d) condanna la società “La Diagnostica - Società Consortile a Responsabilità Limitata” al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PA IO, Presidente
NU UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU UC | PA IO |
IL SEGRETARIO