Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
È devoluta alla competenza per materia del pretore ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 l'azione volta alla restituzione di somma indebitamente pagata a titolo di sanzione amministrativa, trattandosi di azione sorretta da una causa petendi comprendente la nullità o inefficacia del provvedimento irrogativo della sanzione, per effetto delle quali quest'ultima si rileva illegittima dando luogo alla ripetizione della somma per essa pagata, con la conseguenza che l'illegittimità della sanzione non è suscettibile di cognizione incidentale, costituendo l'oggetto stesso del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IO UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 162, presso l'avvocato LUCIA SCALONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO BIANCHI, GLORIA TROMBINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 161/96 del Giudice di pace di MANTOVA, depositata il 02/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni OLLA;
udito, per il resistente, l'Avvocato Scalone che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 18.4.1996 il Sig. AS UC evocava in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Mantova il Ministero dell'Interno perché quest'ultimo fosse condannato alla restituzione in suo favore della somma di lire 581.060 indebitatamente pagata, a suo dire, per una obbligazione inesistente. Assumeva infatti essergli stata notificata una cartella esattoriale emessa dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona per mancato pagamento di una sanzione amministrativa connessa ad una infrazione al codice della strada.
Nell'immediato effettuava il pagamento ingiunto ma, successivamente, appurava non essergli mai stato notificato il verbale di accertamento e, quindi, rilevato il decorso di 150 gg. dall'accertamento, riteneva, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, non dovuto il ridetto pagamento.
Instauratosi il contraddittorio il Ministero eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito e, in subordine, chiedeva una limitazione in ordine alla decorrenza degli interessi alla data della domanda giudiziale.
Il Giudice di Pace disattendeva tutte le eccezioni sollevate, e, decidendo nel merito la causa, accoglieva la domanda e condannava il Ministero al pagamento delle somme richieste, oltre interessi e spese di lite. Per la riforma di tale statuizione, a norma del combinato disposto dagli art. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c. ricorre il Ministero in epigrafe, deducendo i seguenti motivi. 1° Motivo: art. 360 primo comma n. 2 c.p.c. in relazione agli artt.7 c.p.c., 22 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Principi quieti in dottrina e nella giurisdizione della Corte di Cassazione affermano che il criterio di determinazione della competenza e della giurisdizione va individuato con riferimento al petitum sostanziale e cioè valutando congiuntamente il petitum in relazione alla causa petendi (Cass. SS.UU. 4 Gennaio 1978 n. 11;
idem n. 3457, 4.8.1977). Nel caso che ne occupa il petitum, e cioè la domanda di restituzione e/o di ripetizione di indebito oggettivo, si fonda sulla allegazione della insussistenza di una obbligazione, il vaglio della cui legittimità formale e sostanziale è demandato, in virtù del combinato disposto degli artt. 7 c.p.c. e 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, alla competenza esclusiva e funzionale del Pretore. Quest'ultimo infatti è competente sia in ordine alla legittimità formale del provvedimento che al fondamento della pretesa azionata.
L'introduzione del presente giudizio in data 18.4.1996, e cioè successivamente all'emanazione del D.L. 21.6.1995 n. 238 contenente l'abrogazione del terzo comma dell'art. 7 c.p.c. radica ancor più la competenza funzionale del Pretore.
2° Motivo: art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 118 secondo comma disp. attuazione al c.p.c., 132 n. 4 c.p.c.. La sentenza è nulla.
Il caso di specie rientra infatti a norma dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in una delle ipotesi di c.d. equità necessaria, non eccedendo il valore della causa i due milione di lire. Il giudice tuttavia, decidendo nel merito la controversia, non ha ottemperato all'obbligo di dare conto delle ragioni di equità sulle quali ha fondato la sua decisione, così come previsto nelle norme sopracitate (cfr. Cass. SS.UU. 15.6.1991 n. 6794 in Foro It., 1991 col 2729). 3° Motivo: art. 360 primo comma n.
5. Insufficiente e contraddittoria motivazione su una questione di fatto rilevante in ordine alla applicazione dell'art. 2033 c.c.. Il disposto di condanna della sentenza gravata è fondato sull'accoglimento della condictio indebiti ex art. 2033 c.c.. Va sottolineato tuttavia che nel caso di specie il pagamento è stato chiaramente effettuato da parte del resistente con la consapevolezza di effettuare un versamento non dovuto o comunque sul presupposto di un negligente mancato preventivo accertamento della causa del pagamento.
Tanto contraddice alle linee generali dell'Istituto di cui all'art.2033 c.c. che attiene all'indebito in generale.
Nell'ambito infatti di un ordinamento orientato in senso causalistico, la funzione dell'istituto è quella di rimedio allo spostamento patrimoniale privo di causa, di guisa che colui il quale ha "pagato" è legittimato ad esperire l'azione di ripetizione mancando nell'accipiens una giusta causa ad acquisire il bene e/o il valore patrimoniale trasmessogli dal solvens. Per converso nel caso di specie vi è stata la scienza e la consapevolezza di pagare quanto non dovuto;
scienza e consapevolezza che non coincidono, in termini di rigorosa ortodossia giuridica con le linee fondamentali dell'istituto di cui all'art. 2033, così come applicato (in via di equità?) dal giudice di pace nel caso di specie. Diversamente si lascia spazio all'ingresso e al riconoscimento di una sorta di riserva mentale del tipo: si effettua il pagamento, salvo poi il termine decennale di prescrizione agire per ripetere la somma pagata, peraltro maggiorata dei relativi accessori. A confronto della tesi qui sostenuta va ulteriormente sottolineato che appare improprio il ricorso all'istituto in discorso là dove l'ordinamento sottoponga la fattispecie a dettagliata regolamentazione con precisi meccanismi di accertamento di imposte non dovute, per le quali sono previste forme specifiche (cfr. Commissione Tributaria Centrale 7 Gennaio 1995 n. 21). Peraltro l'art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689, equipara, ai fini della riscossione mediante ruoli, le sanzioni Amministrative alle imposte dirette.
4° Motivo: art. 360 n. 5 c.p.c. Insufficiente e/o illogica motivazione su un punto decisivo riguardante una questione di fatto rilevante in ordine alla applicazione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore chiaramente rappresentava la circostanza che la cartella di pagamento atteneva al mancato pagamento di una contravvenzione al Codice della strada con relativa maggiorazione per il ritardo: in una parola al pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia la circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante ad argomentare e a considerare che in subiecta materia il vaglio da parte della A.G.O. è sempre possibile, ma attraverso il rimedio della opposizione, anche avverso il ruolo (Cass. SS.UU. 10 gennaio 1992 n. 190), ove sia mancata la notifica della ordinanza ingiunzione, opposizione da esperirsi nel rispetto del termine perentorio all'uopo previsto. L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
Il Giudice "a quo" si è dichiarato, nella specie, competente in forza della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 205 cod. strad., ancorché il comma 3 dell'art. 7 c.p.c. (ivi richiamato) sia stato abrogato anteriormente alla data di istituzione del presente giudizio (d. l. 238/95 e d.l. 432/95, conv. nella l. 534/95), ritenendo che la disposizione appena citata sia sopravvissuta, in ragione della sua specialità, all'abrogazione disposta dai menzionati decreti.
Sulla questione specifica questa Corte si è pronunciata in senso nettamente contrario con la sentenza n. 986 del 1997 (dalla quale non v'è ragione di discostarsi) osservando, in sintesi, che "il citato art. 205, nell'adeguarsi alle modifiche legislative operate sul testo dell'art. 7 c.c.p. dalla l. n. 374 del 1991 - istitutiva del giudice di pace - appare palesemente formulato con riferimento al rito e alle competenze vigenti al momento della sua emanazione (aprile 1992). Il che comporta che il disposto dell'art. 205 cod. strad. non può considerarsi norma speciale derogatrice della competenza funzionale per tutte le cause relative all'applicazione della l. n. 689/81". Quest'ultima proposizione e l'accenno (senza ulteriore svolgimento) contenuto nella sentenza impugnata alla natura dell'azione in concreto esercitata ("actio indebiti") suggeriscono di aggiungere che pure in presenza di un'azione siffatta la competenza "ratione materiae" del pretore rimane ferma, anche la particolare azione essendo sorrette che da una "causa petendi" di cui fa, senza alcun dubbio, parte (insindacabilmente) la dedotta nullità o inefficacia del provvedimento irrogativo della sanzione, per effetto delle quali quest'ultima si rivela illegittima, dando luogo alla ripetizione (se non preclusa, come nella specie, dall'inerzia o da tardive iniziative dell'obbligato) dalla somma indebitamente pagata. Con la conseguenza che la illegittimità della sanzione non è suscettibile di cognizione incidentale, costituendo oggetto del giudizio e perciò devoluto, questo, alla competenza per materia del pretore. L'accoglimento del primo motivo, deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del pretore di Mantova. I rimanenti motivi sono assorbiti.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo: dichiara la competenza del pretore di Mantova e cassa correlativamente la sentenza impugnata;
dichiara assorbiti i rimanenti motivi e conferma per intero le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO 1999.