Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/08/1977, n. 3457
CASS
Sentenza 4 agosto 1977

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Poiche la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, o di quella del giudice amministrativo, va riscontrata in base al cosiddetto petitum sostanziale, e, cioe, non limitandosi alle formali deduzioni e richieste avanzate dalle parti, ma indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle concrete posizioni soggettive fatte valere, la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, non puo essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, perche, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta inosservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazione, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo. ( V 1829/75, mass n 375488).*

E devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la domanda con la quale l'utente del servizio telefonico impugni per illegittimita i provvedimenti emessi dall'autorita governativa, in materia di Determinazione dei canoni e delle tariffe di detto servizio pubblico in regime di concessione (nella specie, adottati in attuazione del DPR 28 marzo 1975 n 61), deducendo la irritualita ed erroneita dell'istruttoria condotta sull'accertamento dei costi, la conseguente ingiustificabilita degli aumenti disposti, la arbitrarieta della fissazione del cosiddetto 'minimo garantito', nonche della tariffa differenziata per chiamate interurbane e del cosiddetto 'canone di superficie'. Detta domanda, infatti, si ricollega a posizioni soggettive qualificabili come interessi legittimi, e non come diritti soggettivi, in quanto si traduce in doglianze sul cattivo Esercizio, formale e sostanziale, di poteri discrezionali che la legge attribuisce all'amministrazione, in tema di imposizione autoritativa della misura del canone e delle tariffe telefoniche, e non in censure rivolte a contestare il potere dell'amministrazione medesima di intervenire d'imperio sul rapporto d'utenza, ovvero a far valere il travalicamento assoluto dei limiti e dei presupposti del potere stesso. ( V 2891/60; ( V 404/58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/08/1977, n. 3457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3457
    Data del deposito : 4 agosto 1977

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