Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1815/2015 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 17/04/2025, alle ore 10.41, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Rosaria Filloramo per delega dell'Avv. D. Controparte_1
Cassaniti per l'Avv. M. Campo per delega dell'Avv. T. Monterosso Controparte_2
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
parte attrice precisa di aver già corrisposto al creditore la somma di € 37.500,00 e parte intervenuta cessionaria precisa riportandosi agli atti del Banco Popolare Società Cooperativa ed alle note del 28 novembre 2024;
Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione , quale amministratore della “ Parte_1 Parte_2
, corrente in Giarre (CT), alla via Colussi n. 14, P.IVA la Sig.ra
[...] P.IVA_1 [...]
nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], , nato Controparte_3
a Mascali (CT), il 10/11/1972, C.F. , residente in Mascali (CT), alla CodiceFiscale_2 via F. De Roberto, 24, , nato a [...], il [...], C.F. Parte_3 [...]
, residente in Calatabiano (CT), al vicolo Bidio, 3, rappresentati e difesi, sia C.F._3 congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Fiume e David Cassaniti, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Giarre, alla Via Metastasio n. 9, giuste procure su fogli separati, formulavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 80/15, emesso dal Tribunale di Messina, Giudice Bonfiglio, in data 21/01/2015, depositato il 22/01/2014, con formula esecutiva del 29/01/2015, notificato il 12/02/2015, ad istanza della
”, con sede in Verona, P.zza Nogara Parte_4
n. 2, P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il quale P.IVA_2 era stato ingiunto alla “ , quale debitore principale, il pagamento della Parte_2
1
, nella qualità di fideiussori, il pagamento della somma di € 37.000,00, oltre accessori
[...]
e compensi legali, quale saldo negativo del rapporto di c/c n. 564, acceso presso l'agenzia di Taormina del (già Parte_4 [...]
. Controparte_4
Gli opponenti premettevano:
1. che con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e seg. c.p.c.
[...]
”, con sede in Verona, P.zza Nogara n. 2, P.IVA Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, aveva chiesto al P.IVA_2
Tribunale adito di ingiungere a , corrente in Giarre (CT), alla via Parte_2
Colussi n. 14, P.IVA la Sig.ra , nata a [...] P.IVA_1 Controparte_1
(CT), il 07/06/1950, C.F. , residente in Fiumefreddo di Sicilia (CT), CodiceFiscale_1 alla Via M. Rapisardi, 19/B, , nato a [...], il [...], C.F. Controparte_3 [...]
, residente in [...], C.F._2 Parte_3
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in [...]
[...] CodiceFiscale_3
(CT), al vicolo Bidio, 3, il pagamento alla “ , quale debitore principale, Parte_2 il pagamento della somma di € 53.153,55, mentre ai Sigg. , Controparte_1 Controparte_3
e , nella qualità di fideiussori, il pagamento della somma di € Parte_3
37.000,00, oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria;
che nel ricorso era stato indicato che il suddetto credito originava da un contratto di c/c n. 564, acceso presso l'agenzia di Taormina del (già Parte_4 [...]
. Controparte_4
Gli opponenti si dolevano A) della carenza di prova scritta del credito ex artt. 633 n. 1 e 634 c.p.c. e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); B) della illegittimità della somma ingiunta perché inglobante accessori non conformi a legge e tra questi l'indennità di sconfinamento e il corrispettivo per la disponibilità creditizia;
C) dell'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di interessi debitori ultra-soglia rilevante ai fini dell'usura. Si costituiva , con sede in Parte_4
Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona – società incorporante la , giusto P.IVA_2 Controparte_5 atto di fusione del 20/12/2011 ai rogiti Notaio di Verona, repertorio Persona_1
n. 56755, raccolta n. 20929, registrato a Verona il 22/12/2011 al n. 27162, Serie 1T - in persona del suo procuratore, Avv. , nato a [...] il [...], munito di Controparte_6 ogni necessario potere in virtù di procura conferita in data 04/09/2014 dal Consigliere e Direttore Generale del Banco Popolare Società Cooperativa, Dott. ai rogiti Controparte_7
Notaio di Verona, repertorio n. 59501, raccolta n. 22582, registrata Persona_1
a Verona il 05/09/2014 al n. 15144, Serie 1T, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall' Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, codice fiscale C.F._4
, numero di fax 090.2513084, indirizzo di posta elettronica certificata
[...] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Email_1
Via Dei Verdi n. 13, la quale, dopo aver eccepito la decadenza del correntista dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, chiedeva dell'opposizione il rigetto nel merito perché infondata. Gli opponenti depositavano le prime due memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
2 Si costituiva ex art. 111 c.p.c. nell'interesse di on socio unico e Controparte_8 sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV n.
in seguito anche " , la con sede in Roma, Via P.IVA_3 CP_8 Parte_5
Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F., CP_9
P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria P.IVA_4 con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio
[...]
di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293285 – Racc. n.28260 fasc., registrato a Per_2
Pordenone il 23/09/2016 al n.9916 serie 1T) di on Controparte_10 sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di EV
iscritta al n.31816 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui P.IVA_5 all'art.107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di CP_8 giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio di Persona_2
Pordenone del 21/09/2016 (Rep. n.293287 Rep. - Racc. n.28262, registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9915 serie 1T ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso (Cod.Fisc.:
), giusta procura alle liti in atti, la quale si riportava integralmente CodiceFiscale_5 alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dal Controparte_11 in tutti gli scritti difensivi depositati e nei verbali di causa e dichiarava di essere
[...] cessionaria di un credito e, quindi, estranea ad ogni eventuale richiesta di ripetizione di indebito formulata dagli opponenti. In data 20.4.2020 si costituiva ai sensi dell'art.111 c.p.c. quale successore a titolo particolare di nell'interesse di on socio unico e Controparte_8 Controparte_2 sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro- tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV – Belluno n.
, la on sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del P.IVA_6 Parte_5 legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione nel CP_9
Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria con rappresentanza in P.IVA_4 forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone Persona_3 del 18/12/2019 (Rep. n.55730 – Racc. n.41254 fasc., registrato a Pordenone il 20/12/2019 al n.17833 serie 1T) di con sede in AN (TV), Controparte_10
Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante protempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di EV , iscritta all'Albo degli P.IVA_5
Intermediari Finanziari di cui all'art.106 T.U.B. al n. 50), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta procura autenticata nella Controparte_2 firma per atto a rogito del Notaio di Milano del 9/12/2019 (Rep. n.28365 Persona_4
Rep. - Racc. n.12029, registrato a Milano il 09/12/2019 al n.50268 serie 1T), elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, la quale chiedeva l'estromissione di e dichiarava di essere cessionaria di un credito e, Controparte_8 quindi, estranea ad ogni eventuale richiesta di ripetizione di indebito formulata dagli opponenti. In data 3.5.2023 con autonoma nota la Difesa della Sig.ra dava Controparte_1 atto che quest'ultima aveva provveduto al pagamento in favore del “Banco Popolare Società Cooperativa”, a parziale estinzione della sorte capitale dovuta con il decreto ingiuntivo opposto ma con animo di ripetizione, la somma di € 37.500,00, giusta assenso alla
3 cancellazione di ipoteca ai rogiti del Notaio , rep. 10413/ racc. 7763, ove si dà Persona_5 atto dell'intervenuto pagamento della somma di cui sopra. Il Presidente di Sezione formulava proposta conciliativa. Espletata l'istruttoria la causa era avviata alla fase decisoria per l'udienza del 17.4.2025. L'opposizione proposta è manifestamente infondata nel merito e va, quindi, rigettata e ciò per quanto di ragione. È infondata nel merito la doglianza facente leva sul fatto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito allegato. Giova evidenziare che "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007). Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 prevede che: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 c.p.c. e anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011). In fase monitoria parte ricorrente ha prodotto sia idoneo salda conto (allegato 8 al ricorso monitorio), sia gli estratti conto integrali idonei a documentare i rapporti dare avere tra le parti nell'arco temporale di riferimento (allegato n. 9 al ricorso monitorio e prodotto anche nella presente in allegato alla memoria di costituzione). Va, poi, rammentato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
4 Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore (l'attore in senso sostanziale, l'odierno opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Ciò posto, nella presente sede, la Banca opposta e già ricorrente in monitorio ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico degli opponenti;
a motivo del ricorso allegava essere maturato un saldo debitorio di conto corrente per un importo complessivo di € 53.153,55, oltre interessi convenzionali dal 10.6.2014 al soddisfo;
l'opposta e ricorrente nel giudizio monitorio – già in sede monitoria – ha prodotto, la seguente documentazione: 1) contratto di apertura di conto corrente del 2.5.2011 con le correlate condizioni economiche approvate per iscritto, 2) contratto di apertura di credito del 16.8.2011 per un affidamento di euro 25.000,00 con validità 31.10.2011, 3) fideiussione del 18.8.2011 sottoscritta dalle tre persone fisiche odierne opponenti, 4) intimazione di pagamento e costituzione in mora (e decadenza dal beneficio del termine), 5) estratti conto riferibili al conto corrente su indicato nonché all'apertura di credito sul detto conto. Ciò a supporto dell'allegato credito. Tenuto conto delle doglianze avanzate dagli opponenti e facenti leva sulla pretesa applicazione nel corso del rapporto per mano dell'opposta di costi non conformi a legge ovvero di interessi capitalizzati trimestralmente o in misura rilevante ai fini dell'usura, devesi osservare, preliminarmente, che non coglie nel segno l'eccezione di decadenza avanzata da parte opposta;
infatti, deve essere disattesa l'eccezione di parte opposta di decadenza del correntista dal diritto di contestazione degli estratti di conto corrente in ragione del fatto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1830 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino (così anche Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720). La commissione di massimo scoperto;
indennità di sconfinamento e corrispettivo per la disponibilità creditizia. Nel caso in ispecie, come accertato dal c.t.u. e ricavabile anche dalle pattuizioni intercorse, v'è prova che il contratto di conto corrente e di apertura di credito su detto conto siano stati formalizzati in ossequio alla nuova disciplina del comma 3 dell'art. 2 bis del D.L. 186/2008 con v. in Legge n. 2/2009 e, quindi, con la previsione dell'applicazione del corrispettivo di disponibilità creditizia quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi in misura percentuale omnicomprensiva (art. 2bis citato); nonché che la banca, con
5 idoneo esercizio dello ius variandi, si è uniformata alla previsione di cui all'art. 117 bis T.U.B., introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; v'è prova, infatti, che la proposta di modifica unilaterale del 30.6.2012, con decorrenza 1.10.2012, avente ad oggetto l'applicazione della Commissione Istruttoria Veloce, sia stata comunicata al correntista, ciò che legittima l'affermazione del legittimo addebito anche di siffatto costo. La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori Per completezza devesi osservare che in tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale
“la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845).
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche (Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”). Tanto premesso, la nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione, neanche annuale. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati (tale quello in esame) dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e
6 debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. V'è prova in atti del convenuto patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per il rapporto in essere;
con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi legittima, come correttamente concluso anche dal nominato c.t.u. La pretesa usurarietà degli interessi debitori convenuti ovvero applicati
Va osservato che le contestazioni avanzate dagli opponenti sulla pretesa usurarietà degli interessi debitori addebitati su conto corrente sono assolutamente generiche;
costoro si sono limitati a sostenere la natura usuraria degli interessi applicati senza neanche allegare quale sarebbe stato il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale, ovvero il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto oggetto di lite (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano, sez. VI, 18/02/2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10/03/2021, n. 880). Resta fermo l'ulteriore rilievo che, per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto (tale la generica allegazione degli opponenti nella fattispecie in esame), la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta;
né gli opponenti hanno allegato che, per effetto dell'esercizio dello ius variandi, ciò che avrebbe anche imposto oltre all'indicazione dei periodi anche la produzione dei D.M. rilevanti per la verifica di usurarietà dei tassi, la parte opposta ha fatto applicazione di interessi ultra-soglia. Si deve dare atto che nata a [...], il Controparte_1
07/06/1950, C.F. , ha versato alla parte opposta la somma di euro CodiceFiscale_1
37.500,00, pagamento che, sebbene eseguito con animo di ripetizione, è stato quietanzato dalla parte opposta (nemmeno contestato nel corso della discussione orale) e che, alla luce delle considerazioni odierne, deve ritenersi idoneo ad estinguere il debito per la porzione di esso gravante sulla detta garante (e quindi sugli altri obbligati in solido, fermo il diritto della di ripetere la quota parte in danno degli altri obbligati in solido) Controparte_1 somma avente, quindi, efficacia estintiva (parziale) del credito in contesa.
7 Il decreto ingiuntivo in parte qua va ineluttabilmente revocato (diversamente permarrebbe un titolo esecutivo per l'intera somma nonostante il pagamento eseguito per mano del garante) e il pagamento eseguito dalla opponente va Controparte_1 imputato ex art. 1194 c.c., prima alle spese, poi agli interessi e, infine, al capitale, con la condanna della (sola) società opponente al pagamento in favore della parte opposta della residua porzione di credito che si ricava in siffatta maniera: ferma la somma ingiunta, calcolati gli interessi convenzionali fino alla data dell'intervenuto pagamento parzialmente satisfattivo di euro 37.500,00, dovrà decurtarsi la somma di euro 37.500,00 da siffatta somma tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento imputandola prima alle spese (maturate alla data del pagamento parzialmente satisfattivo), poi agli interessi maturati e, laddove vi sia spazio di imputazione, al capitale;
sul residuo capitale saranno dovuti gli interessi convenzionali fino al soddisfo effettivo. Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri compresi tra il minimo e il medio per la fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffa vigente, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché gli opponenti tutti in solido devono esseri condannati al pagamento di esse – liquidate in dispositivo – in favore di , con sede in Verona, Piazza Parte_4
Nogara n. 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona – società incorporante la , giusto atto di P.IVA_2 Controparte_5 fusione del 20/12/2011 ai rogiti Notaio di Verona, repertorio n. Persona_1
56755, raccolta n. 20929, registrato a Verona il 22/12/2011 al n. 27162, Serie 1T - in persona del suo procuratore, Avv. nato a [...] il [...], munito di ogni Controparte_6 necessario potere in virtù di procura conferita in data 04/09/2014 dal Consigliere e Direttore Generale del Banco Popolare Società Cooperativa, Dott. ai rogiti Notaio Controparte_7
di Verona, repertorio n. 59501, raccolta n. 22582, registrata a Verona Persona_1 il 05/09/2014 al n. 15144, Serie 1T; spese compensate nel rapporto tra opponenti e on socio unico e sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. Controparte_2
1, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa la con Parte_5 sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.
quale mandataria con rappresentanza di CP_9 Controparte_10 con sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
[...] rappresentante protempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di EV iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari di cui all'art.106 T.U.B. P.IVA_5 al n. 50), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di CP_2
perché intervenuta volontariamente e, comunque, anche nel rapporto con gli altri
[...] interventori;
spese di c.t.u. – come liquidate in atti - a carico degli opponenti in solido tra loro e in pari quota e, laddove anticipate dalle parti opposte, a queste ultime va riconosciuto il diritto di ripetere in danno degli opponenti quanto già versato
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1815.2015 R.G. promossa da , quale Parte_1 amministratore della “ , corrente in Giarre (CT), alla via Colussi n. 14, Parte_2
P.IVA la Sig.ra , nata a [...], il P.IVA_1 Controparte_1
07/06/1950, C.F. , residente in [...]di Sicilia (CT), alla CodiceFiscale_1
8 Via M. Rapisardi, 19/B, , nato a [...], il [...], C.F. Controparte_3 [...]
, residente in [...], , C.F._2 Parte_3 nato a [...], il [...], C.F. , residente in Calatabiano (CT), CodiceFiscale_3 al vicolo Bidio, 3, rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Fiume e David Cassaniti, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Giarre, alla Via Metastasio n. 9, giuste procure su fogli separati, opponenti, contro
[...]
, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice Parte_4 fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona – P.IVA_2 società incorporante la , giusto atto di fusione del 20/12/2011 ai Controparte_5 rogiti Notaio di Verona, repertorio n. 56755, raccolta n. 20929, Persona_1 registrato a Verona il 22/12/2011 al n. 27162, Serie 1T - in persona del suo procuratore, Avv.
, nato a [...] il [...], munito di ogni necessario potere in virtù di Controparte_6 procura conferita in data 04/09/2014 dal Consigliere e Direttore Generale del Banco Popolare Società Cooperativa, Dott. ai rogiti Notaio di Controparte_7 Persona_1
Verona, repertorio n. 59501, raccolta n. 22582, registrata a Verona il 05/09/2014 al n. 15144, Serie 1T, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall' Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, codice fiscale , numero di fax 090.2513084, CodiceFiscale_4 indirizzo di posta elettronica certificata ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Dei Verdi n. 13, opposta e ricorrente in monitorio, e ancora, nell'interesse di con socio unico e sede in Controparte_8
AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV n. , in P.IVA_3 seguito anche , la con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in CP_8 Parte_5 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione CP_9 nel Registro delle Imprese di Roma n. , quale mandataria con rappresentanza in P.IVA_4 forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone Persona_2 del 21/09/2016 (Rep. n.293285 – Racc. n.28260 fasc., registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9916 serie 1T) di on sede in AN (TV), Controparte_10
Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di EV iscritta al n.31816 P.IVA_5 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari di cui all'art.107 T.U.B.), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta procura autenticata nella CP_8 firma per atto a rogito del Notaio di Pordenone del 21/09/2016 (Rep. Persona_2
n.293287 Rep. - Racc. n.28262, registrato a Pordenone il 23/09/2016 al n.9915 serie 1T ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso, giusta procura alle liti in atti, e, ancora, nell'interesse di on socio unico e sede in AN (TV), Via Controparte_2
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV – Belluno n. , la P.IVA_6 [...] con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore Dott. (C.F., P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma CP_9
n. , quale mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella P.IVA_4 firma per atto del Notaio di Pordenone del 18/12/2019 (Rep. n.55730 – Persona_3
Racc. n.41254 fasc., registrato a Pordenone il 20/12/2019 al n.17833 serie 1T) di on sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. Controparte_10
1, in persona del legale rappresentante protempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di EV iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari P.IVA_5 di cui all'art.106 T.U.B. al n. 50), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza
9 di , giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Controparte_2
Notaio di Milano del 9/12/2019 (Rep. n.28365 Rep. - Racc. n.12029, Persona_4 registrato a Milano il 09/12/2019 al n.50268 serie 1T ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo Studio dell'Avv. Tito Monterosso, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo e condanna , quale amministratore della Parte_1
“ , corrente in Giarre (CT), alla via Colussi n. 14, P.IVA Parte_2
al pagamento in favore della parte opposta on socio P.IVA_1 Controparte_2 unico e sede in AN (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa la con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in Parte_5 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , quale mandataria con CP_9 rappresentanza di on sede in AN (TV), Via Controparte_10
Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante protempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di EV iscritta all'Albo degli P.IVA_5
Intermediari Finanziari di cui all'art.106 T.U.B. al n. 50), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di della somma da calcolarsi Controparte_2 secondo le indicazioni contenute in parte motiva;
b) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
, con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale, partita Parte_4 iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona – società P.IVA_2 incorporante la , giusto atto di fusione del 20/12/2011 ai rogiti Controparte_5
Notaio di Verona, repertorio n. 56755, raccolta n. 20929, registrato Persona_1
a Verona il 22/12/2011 al n. 27162, Serie 1T - in persona del suo procuratore, Avv. CP_6
, nato a [...] il [...], munito di ogni necessario potere in virtù di procura
[...] conferita in data 04/09/2014 dal Consigliere e Direttore Generale del Banco Popolare Società Cooperativa, Dott. ai rogiti Notaio di Verona, Controparte_7 Persona_1 repertorio n. 59501, raccolta n. 22582, registrata a Verona il 05/09/2014 al n. 15144, Serie 1T delle spese e dei compensi di lite che liquida in € 10.000,00 oltre s.g. al 15%, oltre iva e cassa;
c) dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli opponenti e gli interventori volontari; d) pone le spese e i compensi di c.t.u. – come liquidati in atti in euro 499,12 oltre accessori - a carico degli opponenti in solido tra loro e in pari quota e, laddove anticipate dalle parti opposte, a queste ultime va riconosciuto il diritto di ripetere in danno degli opponenti quanto già versato Messina, il 17.4.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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