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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6518 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4597 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
con gli Avv. Norberto Manenti e Piergiorgio Palomba, che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
contumace CP_1
- APPELLATO - E
, contumace Controparte_2
- APPELLATA -
NONCHÉ
già Controparte_3 Controparte_4
, in p.l.r.p.t., contumace
[...]
-APPELLATA -
E
AVV. MARCO TERRACCIANO, contumace
- APPELLATO -
NONCHÉ
, contumace Controparte_5
- APPELLATO -
E
con l'avv. AN RD, che la rappresenta e difende per CP_6 procura in atti.
- APPELLATA -
NONCHÉ
2 AVV. che difende e rappresenta sé stesso. CP_7
- APPELLATO -
E
, contumace Controparte_8
- APPELLATA -
NONCHÉ
AVV. FRANCESCO ILARDI, che difende e rappresenta sé stesso.
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2021 del Tribunale di
Civitavecchia, pubblicata in data 14/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 06.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato telematicamente, , debitore esecutato nella procedura esecutiva Parte_1 immobiliare RGE 237/1996 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, introdusse il giudizio di merito, a seguito di opposizione proposta nell'ambito della predetta procedura esecutiva. Nel relativo atto introduttivo, lo stesso opponente domandò innanzitutto l'annullamento dell'asta del 13/10/2016 e dell'aggiudicazione avvenuta “per persona da nominare”, per mancanza di
3 legittimazione dell'offerente – aggiudicatario, Avv. Agostino Agaro, sprovvisto di procura speciale notarile.
Inoltre, l'opponente chiese, in ordine, l'accertamento della nullità Pt_1 dell'ordinanza del 9/3/2012, che aveva disposto la vendita e, in conseguenza di ciò, la dichiarazione di carenza di legittimazione del notaio delegato alla vendita,
l'annullamento di tutte le aste precedenti, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità degli avvisi di vendita (in quanto erroneamente emessi con espresso riferimento alla legge n. 80 del 2005, sul presupposto che l'ordinanza del
9/3/2012 fosse una disposizione di vendita), nonché la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione dell'immobile avvenuta in data 16/10/2016.
Ancora, l'opponente domandò al giudice di primae curae la sospensione dell'eventuale fissazione dell'udienza per il decreto di trasferimento, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva ex artt. 630 ss. c.p.c. per inattività delle parti e, infine, la condanna dei creditori procedenti al pagamento delle spese dei giudizi sostenuti fino a quel momento.
Si costituirono in giudizio i creditori e Controparte_2 CP_1
Il Tribunale dichiarò la contumacia degli ulteriori creditori CP_3
Avv. Marco Terracciano, ,
[...] Controparte_5 CP_6
Avv. in proprio, ed Avv. AN RD in proprio. CP_7 Controparte_8
Negata nella fase preliminare la sospensione dell'esecuzione, all'esito del giudizio di cognizione, con sentenza n. 46/2021, pubblicata il 14/01/2021, il Tribunale di
Civitavecchia, dichiarò inammissibili l'opposizione agli atti esecutivi e le altre domande proposte e condannò l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del creditore opposto CP_1
Il Tribunale ritenne infatti che l'opposizione proposta da parte attrice fosse da qualificarsi non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come dedotto dall'opponente, bensì come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., in quanto il debitore opponente non contestava il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione, quanto piuttosto le modalità di svolgimento della procedura in sé. In questo senso, affermò il giudice di primae curae (cfr. pag.
10 della sentenza impugnata) era del resto inequivoca anche la comparsa conclusionale di parte opponente, nella quale “si deduce che le vendite effettuate con disposizioni diverse da quelle disposte dalla legge n. 302/98 sono nulle ed
4 inefficaci. Nulla è l'aggiudicazione e nullo e inefficace è il decreto di trasferimento”.
Trattandosi dunque, nel caso di specie, di una opposizione agli atti esecutivi, il
Tribunale rigettò tutte le domande formulate da parte attrice.
Rilevò infatti il giudice di primo grado, innanzitutto, che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione delega le operazioni di vendita ad un notaio o ad un altro professionista è in tutto assimilabile all'ordinanza di vendita, e come tale essa risulta impugnabile, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine decadenziale di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto. Quanto allo strumento attraverso il quale denunciare l'illegittimità degli atti compiuti dal delegato, il Tribunale rilevò che la Suprema Corte (Cass. n. 14707/2006) lo ha individuato nel reclamo di cui all'art. 591-ter c.p.c. Ad ogni modo, proseguì il giudice di primo grado, il decreto di trasferimento emesso all'esito dell'attività liquidatoria può essere opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. anche per ragioni attinenti a vizi dell'attività delegata, sia che tali vizi siano stati contestati con reclamo ex art. 591-ter c.p.c., sia che non siano stati oggetto di contestazione.
Alla luce di tali considerazioni, come chiarito dalla sentenza impugnata, “l'asta del 13/10/2016 (...), l'aggiudicazione provvisoria avvenuta “per persona da nominare” nonché gli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dell'immobile avvenuta in data 16/10/2016 dovevano essere impugnati con reclamo ex art. 591 -ter
c.p.c. ovvero con opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il successivo decreto di trasferimento”; “il provvedimento del 9/3/2012, quale ordinanza di vendita, e tutte le aste celebrate in precedenza dovevano essere impugnati con opposizione agli atti esecutivi (…) nel termine di venti giorni dalla loro legale conoscenza da parte del debitore”.
Tuttavia, concluse il Tribunale, l'opponente non avrebbe presentato reclamo avverso gli atti del delegato ed avrebbe comunque lasciato decorrere inutilmente il suddetto termine, incorrendo così in decadenza dall'impugnativa ex art. 617
c.p.c.
Di conseguenza, tutti i motivi di opposizione furono reputati inammissibili dal giudice di primae curae.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello – che ha assunto il n. r. g.
4597/2021 – affidato a due motivi, l'opponente . Parte_1
5 L'Avv. si è costituito in proprio con comparsa di risposta, chiedendo CP_7 il rigetto dell'impugnazione per improcedibilità ex art. 342 c.p.c. e per inammissibilità ex art. 348 -bis c.p.c., in quanto l'atto di appello si baserebbe su una mera riproposizione di asserzioni già svolte dall'appellante ed apparirebbe confusionario (nonché tardivo, poiché la notifica dell'atto sarebbe avvenuta il
14/07/2021, e la sua iscrizione a ruolo ad opera di parte appellante sarebbe stata tardiva, in quanto effettuata solo in data 26/07/2021). In via gradata,
l'appellato domandava il rigetto nel merito dell'impugnazione, in quanto infondata.
La sig.ra si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo il CP_6 rigetto dell'impugnazione in quanto tardivamente notificatale ed infondata.
L'Avv. AN RD si è costituito in proprio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 -sexies, co. 3, c.p.c.; quindi ha pronunciato la presente sentenza.
4. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellato
Avv. di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di motivazione CP_7 puntuale e specifica.
Infatti, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato ai vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1 c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che – come avvenuto nel caso di specie – al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320/2023).
6 5. Sempre preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellato Avv. di inammissibilità dell'appello per tardiva CP_7 iscrizione a ruolo. Infatti, parte appellante ha provveduto correttamente a versare in atti la nota di deposito delle ricevute e-mail che attestano l'avvenuta notifica via pec dell'atto di appello e della relata di notifica agli appellati in data
14/07/2021, ed ha provveduto, altresì, ad iscrivere la causa a ruolo in data lunedì 26/07/2021. Ai sensi dell'art. 165, comma 1 c.p.c., l'attore è tenuto all'iscrizione della causa al ruolo entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto. Tuttavia, il disposto dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è chiaro laddove prevede che, se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, essa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale disposizione sia applicabile anche al giudizio di appello (ex plurimis, Cass., ordinanza n. 21925/2021). Di conseguenza, posto che, nel caso di specie, la scadenza del termine di iscrizione a ruolo cadeva sabato 24/07/2021, essa è stata prorogata ex lege al primo giorno successivo non festivo, ossia lunedì 26/07/2021, termine, quest'ultimo, rispettato dall'appellante. Va quindi rigettata l'eccezione dell' Avv. CP_7 in merito alla tardività dell'iscrizione a ruolo.
6. Sempre preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellata di inammissibilità e conseguente improcedibilità CP_6 dell'impugnazione per tardività della notifica dell'appello nei suoi confronti, in quanto la notifica a mezzo posta dell'atto di citazione, presso la sua residenza, sarebbe pervenuta il 9/9/2021, e quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, risalente al 14/01/2021, con conseguente tardività dell'impugnazione.
Deve infatti rilevarsi che in materia di opposizioni esecutive sussiste litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, sicché comunque la stessa è parte necessaria di questo giudizio. CP_6
Come questa Corte ha anche recentemente ribadito (Cass. n. 16191/2025, in motivazione) è stato più volte affermato in sede di legittimità il principio secondo cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita (come nel caso
7 di specie, con riferimento alle altre parti appellate costituite) nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato;
in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.,
e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Sez. 3, n. 19379 del 7 luglio 2021; Sez. 1, n.
27927 del 31 ottobre 2018; Sez. 3, n. 11552 del 14 maggio 2013). Pertanto, in ogni caso, finanche ove la notifica dell'appello alla parte non fosse stata CP_6 effettuata o fosse inesistente, questa Corte avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, adempimento palesemente inutile a fronte della costituzione della stessa litisconsorte, già avvenuta, peraltro senza lamentare violazioni specifiche del suo diritto di difesa.
Infine – e tanto valga anche nei confronti di tutti i litisconsorti invece non costituiti- qualora l'impugnazione risulti (come nel caso di specie, per quanto infra si dirà) inammissibile o prima facie infondata, non è indispensabile ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (che siano stati ab origine pretermessi o nei confronti dei quali la notifica sia inesistente o nulla e da rinnovarsi), atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, il conseguente rallentamento ulteriore del giudizio contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU (arg. da Cass. n. 18890/2021).
Infatti, come insegna il giudice di legittimità, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, o qualora questa sia prima facie infondata, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui l'atto introduttivo non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità. (Nella specie, la S.C., con la sentenza n.
11287/2018 ha rigettato il ricorso per cassazione, stante la palese infondatezza,
8 nonostante lo stesso non fosse stato notificato a dei condomini di un edificio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue).
2. Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
Infatti, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva [a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'art. 14 della legge n. 52 del
2006, che ha comportato la sostituzione dell'art. 616 cod. proc. civ.], la stessa
è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass. n.
26294/2007; Cass. n. 26919/2009; Cass. n. 3712/2011; Cass. n. 3338/2012 ;
Cass. n. 12872 /2016).
Nel caso di specie, il giudice a quo, nella sentenza impugnata, ha espressamente qualificato l'oggetto della controversia introdotta dal debitore esecutato come opposizione agli atti esecutivi, all'esito di un corposo ed articolato percorso logico-giuridico esposto nella motivazione (da pag. 6 a pag. 13), nel quale si dà atto esplicitamente che “il giudizio […] ha ad oggetto esclusivamente un'opposizione agli atti esecutivi.”. E muovendo da tale esplicita, ripetuta ed esclusiva qualificazione il giudice a quo è pervenuto alla decisione, ravvisando l'inammissibilità di “tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi”, in ragione della specifica disciplina di tale specifico rimedio.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata, dunque,
l'appellante ( il quale in sintesi lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente classificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e che, comunque, avrebbe errato nel decidere su quest'ultima: cfr. pag. 19 dell'appello) avrebbe dovuto necessariamente impugnare la sentenza di primo
9 grado in ragione della qualificazione attribuita all'oggetto della controversia dal giudice a quo, anche al fine di contestare in ipotesi la correttezza di tale inquadramento.
Non è dunque ammissibile la proposizione dell'appello che, nei confronti delle sentenze che decidono sulle opposizioni agli atti esecutivi, è escluso dall'art. 618, co.2, ultimo periodo, c.p.c.
Le domande degli appellati costituiti di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vanno rigettate, non ravvisandosi coincidenza necessaria tra l'inammissibilità dell'appello e la pretesa temerarietà dell'impugnazione, neppure altrimenti dedotta o emergente.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.3.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. Ord. 13/07/2021
n. 19989; Cass. Ord. 10.12.2018 n. 31884) - in base agli effetti economici sull'esecuzione dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (Cass. n.
35878/2022), tenuto conto dello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00, ai valori medi per tutte le fasi (fatta salva quella di istruttoria/trattazione, liquidata al minimo per la sua estrema semplicità) in euro
12.154,00 per compensi (euro 2.977,00 fase studio;
euro 1.911,00 fase introduttiva;
euro 2.163,00 fase istruttoria/trattazione; euro 5.103, 00 fase decisionale), a favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n.
115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara inammissibile l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
46/2021 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 14/01/2021;
10 2. - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1 liquida - a favore di ciascuno degli appellati costituiti CP_6 CP_7 in proprio e AN RD in proprio- in euro 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
3. – rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta contro l'appellante Pt_1 dagli appellati costituiti in proprio e AN
[...] CP_6 CP_7
RD in proprio;
4. - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 06.11.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co.3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4597 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
con gli Avv. Norberto Manenti e Piergiorgio Palomba, che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
contumace CP_1
- APPELLATO - E
, contumace Controparte_2
- APPELLATA -
NONCHÉ
già Controparte_3 Controparte_4
, in p.l.r.p.t., contumace
[...]
-APPELLATA -
E
AVV. MARCO TERRACCIANO, contumace
- APPELLATO -
NONCHÉ
, contumace Controparte_5
- APPELLATO -
E
con l'avv. AN RD, che la rappresenta e difende per CP_6 procura in atti.
- APPELLATA -
NONCHÉ
2 AVV. che difende e rappresenta sé stesso. CP_7
- APPELLATO -
E
, contumace Controparte_8
- APPELLATA -
NONCHÉ
AVV. FRANCESCO ILARDI, che difende e rappresenta sé stesso.
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 46/2021 del Tribunale di
Civitavecchia, pubblicata in data 14/01/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 06.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Come risulta dalla sentenza di primo grado, con atto di citazione notificato telematicamente, , debitore esecutato nella procedura esecutiva Parte_1 immobiliare RGE 237/1996 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, introdusse il giudizio di merito, a seguito di opposizione proposta nell'ambito della predetta procedura esecutiva. Nel relativo atto introduttivo, lo stesso opponente domandò innanzitutto l'annullamento dell'asta del 13/10/2016 e dell'aggiudicazione avvenuta “per persona da nominare”, per mancanza di
3 legittimazione dell'offerente – aggiudicatario, Avv. Agostino Agaro, sprovvisto di procura speciale notarile.
Inoltre, l'opponente chiese, in ordine, l'accertamento della nullità Pt_1 dell'ordinanza del 9/3/2012, che aveva disposto la vendita e, in conseguenza di ciò, la dichiarazione di carenza di legittimazione del notaio delegato alla vendita,
l'annullamento di tutte le aste precedenti, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità degli avvisi di vendita (in quanto erroneamente emessi con espresso riferimento alla legge n. 80 del 2005, sul presupposto che l'ordinanza del
9/3/2012 fosse una disposizione di vendita), nonché la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione dell'immobile avvenuta in data 16/10/2016.
Ancora, l'opponente domandò al giudice di primae curae la sospensione dell'eventuale fissazione dell'udienza per il decreto di trasferimento, la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva ex artt. 630 ss. c.p.c. per inattività delle parti e, infine, la condanna dei creditori procedenti al pagamento delle spese dei giudizi sostenuti fino a quel momento.
Si costituirono in giudizio i creditori e Controparte_2 CP_1
Il Tribunale dichiarò la contumacia degli ulteriori creditori CP_3
Avv. Marco Terracciano, ,
[...] Controparte_5 CP_6
Avv. in proprio, ed Avv. AN RD in proprio. CP_7 Controparte_8
Negata nella fase preliminare la sospensione dell'esecuzione, all'esito del giudizio di cognizione, con sentenza n. 46/2021, pubblicata il 14/01/2021, il Tribunale di
Civitavecchia, dichiarò inammissibili l'opposizione agli atti esecutivi e le altre domande proposte e condannò l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del creditore opposto CP_1
Il Tribunale ritenne infatti che l'opposizione proposta da parte attrice fosse da qualificarsi non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come dedotto dall'opponente, bensì come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., in quanto il debitore opponente non contestava il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione, quanto piuttosto le modalità di svolgimento della procedura in sé. In questo senso, affermò il giudice di primae curae (cfr. pag.
10 della sentenza impugnata) era del resto inequivoca anche la comparsa conclusionale di parte opponente, nella quale “si deduce che le vendite effettuate con disposizioni diverse da quelle disposte dalla legge n. 302/98 sono nulle ed
4 inefficaci. Nulla è l'aggiudicazione e nullo e inefficace è il decreto di trasferimento”.
Trattandosi dunque, nel caso di specie, di una opposizione agli atti esecutivi, il
Tribunale rigettò tutte le domande formulate da parte attrice.
Rilevò infatti il giudice di primo grado, innanzitutto, che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione delega le operazioni di vendita ad un notaio o ad un altro professionista è in tutto assimilabile all'ordinanza di vendita, e come tale essa risulta impugnabile, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il termine decadenziale di venti giorni dalla conoscenza legale dell'atto. Quanto allo strumento attraverso il quale denunciare l'illegittimità degli atti compiuti dal delegato, il Tribunale rilevò che la Suprema Corte (Cass. n. 14707/2006) lo ha individuato nel reclamo di cui all'art. 591-ter c.p.c. Ad ogni modo, proseguì il giudice di primo grado, il decreto di trasferimento emesso all'esito dell'attività liquidatoria può essere opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. anche per ragioni attinenti a vizi dell'attività delegata, sia che tali vizi siano stati contestati con reclamo ex art. 591-ter c.p.c., sia che non siano stati oggetto di contestazione.
Alla luce di tali considerazioni, come chiarito dalla sentenza impugnata, “l'asta del 13/10/2016 (...), l'aggiudicazione provvisoria avvenuta “per persona da nominare” nonché gli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dell'immobile avvenuta in data 16/10/2016 dovevano essere impugnati con reclamo ex art. 591 -ter
c.p.c. ovvero con opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il successivo decreto di trasferimento”; “il provvedimento del 9/3/2012, quale ordinanza di vendita, e tutte le aste celebrate in precedenza dovevano essere impugnati con opposizione agli atti esecutivi (…) nel termine di venti giorni dalla loro legale conoscenza da parte del debitore”.
Tuttavia, concluse il Tribunale, l'opponente non avrebbe presentato reclamo avverso gli atti del delegato ed avrebbe comunque lasciato decorrere inutilmente il suddetto termine, incorrendo così in decadenza dall'impugnativa ex art. 617
c.p.c.
Di conseguenza, tutti i motivi di opposizione furono reputati inammissibili dal giudice di primae curae.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello – che ha assunto il n. r. g.
4597/2021 – affidato a due motivi, l'opponente . Parte_1
5 L'Avv. si è costituito in proprio con comparsa di risposta, chiedendo CP_7 il rigetto dell'impugnazione per improcedibilità ex art. 342 c.p.c. e per inammissibilità ex art. 348 -bis c.p.c., in quanto l'atto di appello si baserebbe su una mera riproposizione di asserzioni già svolte dall'appellante ed apparirebbe confusionario (nonché tardivo, poiché la notifica dell'atto sarebbe avvenuta il
14/07/2021, e la sua iscrizione a ruolo ad opera di parte appellante sarebbe stata tardiva, in quanto effettuata solo in data 26/07/2021). In via gradata,
l'appellato domandava il rigetto nel merito dell'impugnazione, in quanto infondata.
La sig.ra si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo il CP_6 rigetto dell'impugnazione in quanto tardivamente notificatale ed infondata.
L'Avv. AN RD si è costituito in proprio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 -sexies, co. 3, c.p.c.; quindi ha pronunciato la presente sentenza.
4. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellato
Avv. di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di motivazione CP_7 puntuale e specifica.
Infatti, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato ai vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1 c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che – come avvenuto nel caso di specie – al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. n. 2320/2023).
6 5. Sempre preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellato Avv. di inammissibilità dell'appello per tardiva CP_7 iscrizione a ruolo. Infatti, parte appellante ha provveduto correttamente a versare in atti la nota di deposito delle ricevute e-mail che attestano l'avvenuta notifica via pec dell'atto di appello e della relata di notifica agli appellati in data
14/07/2021, ed ha provveduto, altresì, ad iscrivere la causa a ruolo in data lunedì 26/07/2021. Ai sensi dell'art. 165, comma 1 c.p.c., l'attore è tenuto all'iscrizione della causa al ruolo entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione al convenuto. Tuttavia, il disposto dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è chiaro laddove prevede che, se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, essa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale disposizione sia applicabile anche al giudizio di appello (ex plurimis, Cass., ordinanza n. 21925/2021). Di conseguenza, posto che, nel caso di specie, la scadenza del termine di iscrizione a ruolo cadeva sabato 24/07/2021, essa è stata prorogata ex lege al primo giorno successivo non festivo, ossia lunedì 26/07/2021, termine, quest'ultimo, rispettato dall'appellante. Va quindi rigettata l'eccezione dell' Avv. CP_7 in merito alla tardività dell'iscrizione a ruolo.
6. Sempre preliminarmente, deve respingersi l'eccezione, formulata dall'appellata di inammissibilità e conseguente improcedibilità CP_6 dell'impugnazione per tardività della notifica dell'appello nei suoi confronti, in quanto la notifica a mezzo posta dell'atto di citazione, presso la sua residenza, sarebbe pervenuta il 9/9/2021, e quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, risalente al 14/01/2021, con conseguente tardività dell'impugnazione.
Deve infatti rilevarsi che in materia di opposizioni esecutive sussiste litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, sicché comunque la stessa è parte necessaria di questo giudizio. CP_6
Come questa Corte ha anche recentemente ribadito (Cass. n. 16191/2025, in motivazione) è stato più volte affermato in sede di legittimità il principio secondo cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita (come nel caso
7 di specie, con riferimento alle altre parti appellate costituite) nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato;
in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.,
e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (Sez. 3, n. 19379 del 7 luglio 2021; Sez. 1, n.
27927 del 31 ottobre 2018; Sez. 3, n. 11552 del 14 maggio 2013). Pertanto, in ogni caso, finanche ove la notifica dell'appello alla parte non fosse stata CP_6 effettuata o fosse inesistente, questa Corte avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, adempimento palesemente inutile a fronte della costituzione della stessa litisconsorte, già avvenuta, peraltro senza lamentare violazioni specifiche del suo diritto di difesa.
Infine – e tanto valga anche nei confronti di tutti i litisconsorti invece non costituiti- qualora l'impugnazione risulti (come nel caso di specie, per quanto infra si dirà) inammissibile o prima facie infondata, non è indispensabile ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (che siano stati ab origine pretermessi o nei confronti dei quali la notifica sia inesistente o nulla e da rinnovarsi), atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, il conseguente rallentamento ulteriore del giudizio contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU (arg. da Cass. n. 18890/2021).
Infatti, come insegna il giudice di legittimità, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, o qualora questa sia prima facie infondata, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui l'atto introduttivo non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità. (Nella specie, la S.C., con la sentenza n.
11287/2018 ha rigettato il ricorso per cassazione, stante la palese infondatezza,
8 nonostante lo stesso non fosse stato notificato a dei condomini di un edificio, litisconsorti necessari, per evitare un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue).
2. Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
Infatti, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva [a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'art. 14 della legge n. 52 del
2006, che ha comportato la sostituzione dell'art. 616 cod. proc. civ.], la stessa
è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass. n.
26294/2007; Cass. n. 26919/2009; Cass. n. 3712/2011; Cass. n. 3338/2012 ;
Cass. n. 12872 /2016).
Nel caso di specie, il giudice a quo, nella sentenza impugnata, ha espressamente qualificato l'oggetto della controversia introdotta dal debitore esecutato come opposizione agli atti esecutivi, all'esito di un corposo ed articolato percorso logico-giuridico esposto nella motivazione (da pag. 6 a pag. 13), nel quale si dà atto esplicitamente che “il giudizio […] ha ad oggetto esclusivamente un'opposizione agli atti esecutivi.”. E muovendo da tale esplicita, ripetuta ed esclusiva qualificazione il giudice a quo è pervenuto alla decisione, ravvisando l'inammissibilità di “tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi”, in ragione della specifica disciplina di tale specifico rimedio.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata, dunque,
l'appellante ( il quale in sintesi lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente classificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi e che, comunque, avrebbe errato nel decidere su quest'ultima: cfr. pag. 19 dell'appello) avrebbe dovuto necessariamente impugnare la sentenza di primo
9 grado in ragione della qualificazione attribuita all'oggetto della controversia dal giudice a quo, anche al fine di contestare in ipotesi la correttezza di tale inquadramento.
Non è dunque ammissibile la proposizione dell'appello che, nei confronti delle sentenze che decidono sulle opposizioni agli atti esecutivi, è escluso dall'art. 618, co.2, ultimo periodo, c.p.c.
Le domande degli appellati costituiti di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vanno rigettate, non ravvisandosi coincidenza necessaria tra l'inammissibilità dell'appello e la pretesa temerarietà dell'impugnazione, neppure altrimenti dedotta o emergente.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.3.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. Ord. 13/07/2021
n. 19989; Cass. Ord. 10.12.2018 n. 31884) - in base agli effetti economici sull'esecuzione dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione (Cass. n.
35878/2022), tenuto conto dello scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00, ai valori medi per tutte le fasi (fatta salva quella di istruttoria/trattazione, liquidata al minimo per la sua estrema semplicità) in euro
12.154,00 per compensi (euro 2.977,00 fase studio;
euro 1.911,00 fase introduttiva;
euro 2.163,00 fase istruttoria/trattazione; euro 5.103, 00 fase decisionale), a favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n.
115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara inammissibile l'appello di avverso la sentenza n. Parte_1
46/2021 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 14/01/2021;
10 2. - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che Parte_1 liquida - a favore di ciascuno degli appellati costituiti CP_6 CP_7 in proprio e AN RD in proprio- in euro 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
3. – rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta contro l'appellante Pt_1 dagli appellati costituiti in proprio e AN
[...] CP_6 CP_7
RD in proprio;
4. - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 06.11.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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