Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 27045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato a [...] Parte_1
3.10.2006, residente in [...]. , n. 600 , Residencial Controparte_1 CP_2
Damha, QU (Brasile), C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MISALE P.IVA_1
FRANCESCA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare è cittadino italiano dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
1 – Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato lo status di cittadinanza in virtù della discendenza da nato a [...] il [...] successivamente emigrato in Brasile Persona_1
dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati in ricorso
(cfr. certificato di nascita doc. 2). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno
d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “sig.
odierno attore, nata in [...] è Pt_1 Parte_1
discendente diretto del sig. (noto anche come o Persona_1 Persona_2 Persona_2 ovvero ) nato a [...] il [...] (Cfr. All. 2), cittadino italiano Parte_2
mai naturalizzatosi brasiliano (Cfr. All. 1);
Che l'avo italiano, sig. , contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
taliana a RI (Brasile) in data 22.04.1911 (Cfr. All. 3) e dalla loro unione CP_4
nasceva a RI (Brasile) in data 13.09.1916 il sig. (Cfr. All. 4); Persona_3
Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3 Persona_4
a QU (Brasile) in data 28.10.1943 (Cfr. All. 5) e dalla loro unione nasceva
[...]
a QU (Brasile) in data 6.08.1944 il sig. (Cfr. All. 6); Persona_2
Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_2 Persona_5
a QU (Brasile) in data 1.06.1974 (Cfr. All. 7) e dalla loro unione nasceva
[...]
a San Paolo (Brasile) in data 25.11.1979 la sig.ra Parte_3
(Cfr. All. 8);
[...]
Che la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3
e dalla loro unione nasceva a QU Controparte_5
(Brasile) in data 3.10.2006 il sig. , Parte_1
odierno attore (Cfr.All. 9);
Che il sig. , ascendente diretto degli odierni attori non ha mai rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis al di lui figlio, il sig. Per_3
, il quale a sua volta l'ha trasmessa al proprio figlio legittimo, il sig.
[...] [...]
, il quale l'ha trasmessa alla di lui figlia, la sig.ra Per_2 Parte_3
, che infine l'ha trasmessa al proprio figlio legittimo, il sig.
[...] [...]
, odierno attore” Parte_1
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori. Sul punto si osserva che pur non essendovi corrispondenza tra il numero dei documenti indicati nel ricorso e quelli prodotti con il ricorso né con quelli prodotti con le note scritte che peraltro non contengono alcun riferimento specifico agli stessi, essendo così l'atto redatto in violazione del Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 110, ed in particolare degli art 2, lett. f) , art. 3 lett. c), sono provati gli elementi costitutivi della domanda. Sono infatti stati prodotti il certificato di nascita dell'avo del figlio Persona_1
, poi corretto in , del figlio di costui , della discendente di Persona_6 Per_2 Persona_2
costui . Il certificato di nascita del ricorrente indicato come Parte_3 documento n. 10 prodotto con le note ex art. 127 ter c.p.c.è invece indicato come doc. 9 in calce al ricorso e prova la discendenza di da Parte_1 [...]
. Parte_3
Nel ricorso si dà atto che la madre del ricorrente Parte_3
ha contratto matrimonio con il sig.
[...] Controparte_5
, unione dalla quale è nato il ricorrente senza tuttavia che sia indicata la data del
[...]
matrimonio.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio se celebrato nel vigore della legge n. 555/1912 e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis al ricorrente.
Nel caso in cui il matrimonio fosse stato invece stato celebrato nel vigore della legge n. 91/'92 il ricorrente sarebbe nato cittadino italiano in forza dell'art. 1, co. 1 lett. a) della l. n. 91/92 non essendo necessario in tal caso fare ricorso alla operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale richiamate.
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che il ricorrente è cittadino italiano e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
27045/2024 definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente indicato in epigrafe è cittadino italiano per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 11/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo