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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 09/02/2026, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2048/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13917/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020251157000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1062/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate SI. La ricorrente MI TU si è ritualmente costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate SI si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La Regione Campana è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate SI evidenzia preliminarmente la tardività dle ricorso;
quindi, deduce il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e osserva che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, l'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente ratione temporis) dispone che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel caso di specie questo termine non risulta rispettato, dato che la cartella impugnata è stata notificata in data 8/5/24, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 20/6/25. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SI, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IL IS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13917/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020251157000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1062/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate SI. La ricorrente MI TU si è ritualmente costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate SI si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La Regione Campana è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'1/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione del tributo.
L'Agenzia delle Entrate SI evidenzia preliminarmente la tardività dle ricorso;
quindi, deduce il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e osserva che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, l'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 (vigente ratione temporis) dispone che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel caso di specie questo termine non risulta rispettato, dato che la cartella impugnata è stata notificata in data 8/5/24, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 20/6/25. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate SI, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IL IS